CassazionedecretoSezione 5Decisione del 4 ottobre 2021
Cassazione n. 01764/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] CALABRIAnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]' GIOVANNI, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 1066/20 del 5.10.2020 del [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del sostituto PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata letta la memoria del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto di energia elettrica, aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 e 7 c.p. e con la contestazione della recidiva ai sensi dell'art. 99, commi 1 e 2 n. 1, c.p. 2. Il reato era stato commesso il 23 marzo 2011 ed il giudicante riteneva che, essendo stato compiuto "l'ultimo atto interruttivo" - il decreto di citazione a giudizio - il 4.4.2018, il reato fosse Prescritto. 3. Ricorre la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] deducendo errata applicazione degli artt. 99, 157 e 161 c.p. in merito alla dichiarazione di prescrizione. La sentenza impugnata non avrebbe considerato che, con le aggravanti contestate, che sono ad effetto speciale, il massimo della pena da considerare ai fini della prescrizione era di anni dieci, e con la contestazione della recidiva il termine ordinario di prescrizione scadeva nel luglio 2024. Con l'atto interruttivo rappresentato dal decreto di citazione a giudizio, il termine veniva ulteriormente spostato in avanti nel tempo. Alla data dell'udienza ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), pertanto, il reato non sarebbe ancora stato estinto, come erroneamente dichiarato dal giudice. 4. Il sostituto pg [OSCURATO:PERSONA] nella requisitoria scritta ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. 5. Il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto in via principale la conferma della sentenza di primo grado e, in via subordinata, dichiararsi maturata la prescrizione decennale previa valutazione della recidiva subvalente rispetto alle attenuanti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Ai sensi dell'ad 625, ultimo comma, c.p.: "Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549". 3. Nel caso di specie, essendo state contestate due aggravanti, il termine base della prescrizione era di dieci anni, trattandosi di aggravanti ad effetto speciale che devono essere computate a questi fini, e quindi, dalla data del capo di imputazione, andava a scadere il 23.3.2021. 4. La recidiva dell'art 99 comma 2 c.p., poi, permette un aumento di pena fino alla metà, con slittamento del termine di prescrizione. 5. Con il compimento dell'atto interruttivo nel 2018, e quindi prima che spirasse il termine "base" della prescrizione, poi, la scadenza era ulteriormente spostata in avanti nel tempo. 6. La tesi sostenuta in ricorso, pertanto, è corretta; alla data del processo (5.10.2020) il reato come contestato non era prescritto, né lo è oggi. 7. Né possono essere concesse in questa sede le attenuanti generiche, trattandosi di valutazione di merito.8- La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il reato non era prescritto al momento della pronuncia, né lo è oggi, con trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio. Così deciso il 4.10.2021 [OSCURATO:PERSONA] rea\V negoni) [OSCURATO:PERSONA]) Cene