CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022
Cassazione n. 48719/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Premesso che la sentenza in epigrafe ha confermato la condanna del ricorrente alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4, comma 2, legge 110/1975, e che il ricorso per Cassazione deduce che la motivazione del provvedimento "è priva di qualsiasi rilievo sulla pericolosità sociale dell'imputato, idoneo a legittimare il rigetto del richiesto beneficio"; Rilevato che il ricorso prospetta deduzioni prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, e che la sentenza appare adeguatamente motivata (v. pag. 2, ove viene esclusa l'ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, secondo parte, legge 110/1975, in ragione della condotta non collaborativa dell'imputato e dei suoi "gravissimi plurimi precedenti penali"); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]sjlQIiereÉtensore [OSCURATO:PERSONA] side te