Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 giugno 2025

Cassazione n. 20508/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 1 1 785 /202 0 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 38 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat e e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione , rappresentat i e difes i dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]giusta procura in atti; –controricorrenti e ricorrenti incidentali – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – avverso la sentenza n. 93/2020della CORTE D'APPELLO di VENEZIA , depositata il15/ 1/2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/06/2025dal Consigliere dr . [OSCURATO:PERSONA] .

Udito il Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comproprietari di un fondo in Legnago, convennero [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – i primi due usufruttuari e la terza nuda proprietaria del terreno confinante – innanzi a l Tribunale di Verona , sezione distaccata di Legnago, per sentirli condannare alla demolizione di una tettoia/terrazza, di tre ballatoi e della parete perimetrale prospicente il fondo attoreo, realizzatiin violazione delle distanze legali, nonché al risarcimento dei danni.

Inoltre, i Limoni domandarono l’accertamento dell’insussistenza, a carico del proprio fondo, della servitù di mantenere le predette costruzioni a distanza inferiore a quella prescritta dall’art. 9 D.M. 1444/68.

Si costituirono in giudizio i convenuti chiedendo, in via riconvenzionale, la demolizione del fabbricato accessorio di parte attrice.

Il Tribunale adito accolse la domanda di demolizione della tettoia/terrazzae la domanda riconvenzionale .

Claudia, Valeria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] gravarono la suddetta decisione.[OSCURATO:PERSONA] nonché Albino e [OSCURATO:PERSONA] resistettero, proponendo a loro volta appello incidentale.

Con sentenza n. 93 del 15 gennaio 2020, previo espletamento di C.T.U., la Corte d’appello di Venezia confermò integralmente la pronuncia di prime cure.

I giudici di secondo gradorilevarono che la prova per testi, dalla quale era emersa l’esistenza del fabbricato accessorio di proprietà Limoni già negli anni ’80, non aveva consentito di confermare il possesso ad usucapionem della minore distanza, rispetto alla disciplina regolamentare, in seguito alle modifiche apportate al predetto manufatt o .

Inoltre, l a Corte territorialeritenne che il confine tra le proprietà delle parti in causa fosserappresentato soltanto da una rete metallica e che , sulla scorta del regolamento edilizio comunale, le balconate fossero sottratte all’applicazione delle distanze minime, sia regolamentari, sia ai sensi del D.M. 1444/68.

Infine, il Giudice a quo rigettò la doglianza concernente l’actionegatoria servitutis, ritenendo che il Tribunale , il quale aveva accertato l’osservanza delle distanze da parte dei convenuti, non fosse obbligato a pronunciarsi in ordine all’usucapione della servitù negativa di distanza.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidandosi a sei motivi e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resist ono con controricorso e ricorso incidentale , sulla scorta di un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

Nelle conclusioni scritte il P.G. ha sollecitato l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la prima censura, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., le ricorrenti si dolgono del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.La Corte d’appello, per un verso, avrebbe ritenuto, sulla scorta dell a prova testimoniale, che il fabbricato accessorio esistesse già a far data dagli anni ’80 e, per altro verso, contraddicendo la predetta statuizione, avrebbe considerato non provato il possesso ultraventennale dell’immobile, come ampliatoe ultimato.

2. Attraverso il secondo motivo, articolato in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., si lamenta la violazione degli artt. 878 e 880 c.c.

Nell’aderire acriticamente alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, la Corte territoriale avrebbe erroneamente attribuito alla rete metallica sovrastante il muro, e non a quest’ultimo, la funzione di demarcazione della linea di separazione tra i due fondi, in tal modo disattendendo la natura comune delmuro di confine .

3. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., le ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 872 c.c. e 36 N.T.A. del Comune di Legnago. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado avrebbe erroneamente individuato nella rete metallica posta sulla mezzeria del muro il punto da cui far dipartire la misurazione delle distanze delle costruzioni dal confine, violando il principio di diritto, espresso da questa Corte, secondo cui le distanze si misurano in relazionealla facciata del muro prospicente la cosa da tenere a distanza.

4. Con la quarta doglianza, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., le ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 873 c.c. e 36 N.T.A. del Comune di Legnago.

La Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato i tre ballatoi in contestazione come meri balconi, per la sola caratteristica di protendersi per 1,50metri dal muro perimetrale del fabbricato di controparte in cui si innestano, ritenendoli , pertanto, esonerati dall’osservanza delle distanze regolamentari dal confine.

5. Attraverso la quinta censura, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., ci si duole della violazione dell’art. 949 c.c..

La Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto infondatala domanda di negatoria servitutis, articolata a fronte dell’avversa pretesa di mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale, in spregio a quanto disposto dall’art. 9 D.M. 1444/68.

In altri termini, i giudici di secondo grado non avrebbero tenuto conto che il mantenimento delle costruzioni avversarie avrebbe determinato una servitus inaedificandi a carico del fondo ricorrente.

6. Con il sesto motivo, articolato in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c., le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 872 c.c.. [OSCURATO:PERSONA] di seconde cure avrebbe err onea mente rigettato la domanda risarcitoria degli appellanti, stante la carenza di prova del danno da essi lamentato, così disattendendo il principio giurisprudenziale secondo cui il danno conseguente alla violazione della normativa in tema di distanze legali deve considerarsi connaturato alla violazione stessa.

7. Con un unico motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentano, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 873 c.c., 3 D.P.R. 380/2001, 36 N.T.A. del P.R.G. del Comune di Legnago. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto che la ristrutturazione della tettoia/terrazza, che non aveva modificato la volumetria dell’opera preesistente, costituisseuna nuova costruzione e che, in quanto tale, fosse assoggettata al rispe tto delle distanze dal confine prescritte dalle N.T.A. del P.R.G. comunale.

Rileva preliminarmente la Corte che, con atto del 13 giugno2025, i ricorrenti hanno fatto pervenire unarinuncia all’odierno ricorso, a cui hannoaderito i controricorrent i, i quali, a loro volta, hanno rinunciato al ricorso incidentale.Tale rinuncia è stata accettata dalle Limoni .

Pertanto, s’impone la declaratoria di estinzione del giudizio,ai sensi dell’art. 390 c.p.c., con integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M La Corte di cassazione, seconda sezione civile, dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 1 1 785 /202 0 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 38 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat e e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione , rappresentat i e difes i dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]giusta procura in atti; –controricorrenti e ricorrenti incidentali – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – avverso la sentenza n. 93/2020della CORTE D'APPELLO di VENEZIA , depositata il15/ 1/2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/06/2025dal Consigliere dr . [OSCURATO:PERSONA] . Udito il Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comproprietari di un fondo in Legnago, convennero [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – i primi due usufruttuari e la terza nuda proprietaria del terreno confinante – innanzi a l Tribunale di Verona , sezione distaccata di Legnago, per sentirli condannare alla demolizione di una tettoia/terrazza, di tre ballatoi e della parete perimetrale prospicente il fondo attoreo, realizzatiin violazione delle distanze legali, nonché al risarcimento dei danni. Inoltre, i Limoni domandarono l’accertamento dell’insussistenza, a carico del proprio fondo, della servitù di mantenere le predette costruzioni a distanza inferiore a quella prescritta dall’art. 9 D.M. 1444/68. Si costituirono in giudizio i convenuti chiedendo, in via riconvenzionale, la demolizione del fabbricato accessorio di parte attrice. Il Tribunale adito accolse la domanda di demolizione della tettoia/terrazzae la domanda riconvenzionale . Claudia, Valeria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] gravarono la suddetta decisione.[OSCURATO:PERSONA] nonché Albino e [OSCURATO:PERSONA] resistettero, proponendo a loro volta appello incidentale. Con sentenza n. 93 del 15 gennaio 2020, previo espletamento di C.T.U., la Corte d’appello di Venezia confermò integralmente la pronuncia di prime cure. I giudici di secondo gradorilevarono che la prova per testi, dalla quale era emersa l’esistenza del fabbricato accessorio di proprietà Limoni già negli anni ’80, non aveva consentito di confermare il possesso ad usucapionem della minore distanza, rispetto alla disciplina regolamentare, in seguito alle modifiche apportate al predetto manufatt o . Inoltre, l a Corte territorialeritenne che il confine tra le proprietà delle parti in causa fosserappresentato soltanto da una rete metallica e che , sulla scorta del regolamento edilizio comunale, le balconate fossero sottratte all’applicazione delle distanze minime, sia regolamentari, sia ai sensi del D.M. 1444/68. Infine, il Giudice a quo rigettò la doglianza concernente l’actionegatoria servitutis, ritenendo che il Tribunale , il quale aveva accertato l’osservanza delle distanze da parte dei convenuti, non fosse obbligato a pronunciarsi in ordine all’usucapione della servitù negativa di distanza. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidandosi a sei motivi e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resist ono con controricorso e ricorso incidentale , sulla scorta di un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Nelle conclusioni scritte il P.G. ha sollecitato l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la prima censura, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., le ricorrenti si dolgono del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.La Corte d’appello, per un verso, avrebbe ritenuto, sulla scorta dell a prova testimoniale, che il fabbricato accessorio esistesse già a far data dagli anni ’80 e, per altro verso, contraddicendo la predetta statuizione, avrebbe considerato non provato il possesso ultraventennale dell’immobile, come ampliatoe ultimato. 2. Attraverso il secondo motivo, articolato in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., si lamenta la violazione degli artt. 878 e 880 c.c. Nell’aderire acriticamente alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, la Corte territoriale avrebbe erroneamente attribuito alla rete metallica sovrastante il muro, e non a quest’ultimo, la funzione di demarcazione della linea di separazione tra i due fondi, in tal modo disattendendo la natura comune delmuro di confine . 3. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., le ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 872 c.c. e 36 N.T.A. del Comune di Legnago. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado avrebbe erroneamente individuato nella rete metallica posta sulla mezzeria del muro il punto da cui far dipartire la misurazione delle distanze delle costruzioni dal confine, violando il principio di diritto, espresso da questa Corte, secondo cui le distanze si misurano in relazionealla facciata del muro prospicente la cosa da tenere a distanza. 4. Con la quarta doglianza, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., le ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 873 c.c. e 36 N.T.A. del Comune di Legnago. La Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato i tre ballatoi in contestazione come meri balconi, per la sola caratteristica di protendersi per 1,50metri dal muro perimetrale del fabbricato di controparte in cui si innestano, ritenendoli , pertanto, esonerati dall’osservanza delle distanze regolamentari dal confine. 5. Attraverso la quinta censura, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., ci si duole della violazione dell’art. 949 c.c.. La Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto infondatala domanda di negatoria servitutis, articolata a fronte dell’avversa pretesa di mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale, in spregio a quanto disposto dall’art. 9 D.M. 1444/68. In altri termini, i giudici di secondo grado non avrebbero tenuto conto che il mantenimento delle costruzioni avversarie avrebbe determinato una servitus inaedificandi a carico del fondo ricorrente. 6. Con il sesto motivo, articolato in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c., le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 872 c.c.. [OSCURATO:PERSONA] di seconde cure avrebbe err onea mente rigettato la domanda risarcitoria degli appellanti, stante la carenza di prova del danno da essi lamentato, così disattendendo il principio giurisprudenziale secondo cui il danno conseguente alla violazione della normativa in tema di distanze legali deve considerarsi connaturato alla violazione stessa. 7. Con un unico motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentano, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 873 c.c., 3 D.P.R. 380/2001, 36 N.T.A. del P.R.G. del Comune di Legnago. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto che la ristrutturazione della tettoia/terrazza, che non aveva modificato la volumetria dell’opera preesistente, costituisseuna nuova costruzione e che, in quanto tale, fosse assoggettata al rispe tto delle distanze dal confine prescritte dalle N.T.A. del P.R.G. comunale. Rileva preliminarmente la Corte che, con atto del 13 giugno2025, i ricorrenti hanno fatto pervenire unarinuncia all’odierno ricorso, a cui hannoaderito i controricorrent i, i quali, a loro volta, hanno rinunciato al ricorso incidentale.Tale rinuncia è stata accettata dalle Limoni . Pertanto, s’impone la declaratoria di estinzione del giudizio,ai sensi dell’art. 390 c.p.c., con integrale compensazione delle spese di lite fra le parti. P.Q.M La Corte di cassazione, seconda sezione civile, dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione
Sentenza Cassazione n. 20508/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris