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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 12286/2026

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ifesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale delloStato- controricorrente –per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Toscana n. 1299/04/2024 pubblicata il 13/11/2024e non notificata,Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 10516/2025Numero sezionale 2178/2026Numero di raccolta generale 12286/2026Data pubblicazione 02/05/2026Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA].La [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava unavviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate avevarecuperato a tassazione IVA l’importo indicato nella nota a debito n.20141022559 del 20 ottobre 2014, emessa nei confronti di APC Services.r.l. quale contributo economico per la partecipazione al Salone delCamper 2014.La società deduceva che la somma ricevuta costituiva una meracessione di denaro, priva di controprestazione, e come tale nonimponibile ai fini IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), del d.P.R. n.633 del 1972.

L’Ufficio, ritenendo invece che il contributo fosse collegatoa una prestazione di fare, riqualificava l’operazione come prestazione diservizi imponibile ai sensi dell’art. 3, comma 1, del medesimo decreto,recuperando maggiore imposta e irrogando le relative sanzioni.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale accoglieva il ricorso dellacontribuente, compensando le spese.Avverso tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate,deducendo l’erronea applicazione della normativa IVA e richiamando lagiurisprudenza unionale e di legittimità in tema di prestazioni di servizia titolo oneroso.

La società resisteva, insistendo nella natura nonsinallagmatica del contributo.La Corte di secondo grado ha accolto l’appello ritenendo che ladecisione di primo grado non abbia correttamente valutato la naturadell’operazione, avendo escluso l’esistenza di una prestazione di serviziimponibile.

Dalla ricostruzione dei fatti emerge, infatti, secondo lasentenza di appello, che il contributo economico era riconosciutoesclusivamente ai soggetti che avevano confermato la partecipazione alSalone del Camper 2014 e usufruito degli spazi espositivi, sicché essoCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 10516/2025Numero sezionale 2178/2026Numero di raccolta generale 12286/2026Data pubblicazione 02/05/2026risultava strettamente collegato a una specifica attività posta in esseredalla contribuente.

Sussiste, pertanto, secondo la pronuncia di merito,un nesso diretto tra la partecipazione alla manifestazione fieristica el’erogazione del contributo, che assume natura di controprestazioneeconomicamente valutabile, integrando un’obbligazione di fare rilevanteai fini IVA ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972.

Taleconclusione è stata ritenuta coerente con l’orientamento dellagiurisprudenza di legittimità e unionale, secondo cui il carattere onerosodell’operazione non richiede necessariamente il pagamento di uncorrispettivo in senso stretto, essendo sufficiente l’esistenza di unrapporto giuridico dal quale derivino attribuzioni reciproche e un nessodi causalità diretto tra la prestazione resa e il vantaggio economicoconseguito.

Nel caso di specie, secondo il giudice del gravame, ilcontributo non presenta carattere aleatorio o indeterminato, ma èconnesso in modo specifico e individualizzabile alla partecipazione allafiera, con conseguente assoggettabilità a imposta.Ricorre a questa Corte S.E.A. [OSCURATO:PERSONA] S.P.Acon atto affidato a due motivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Ragioni della decisioneCon il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenzaimpugnata per violazione dell’art. 132, comma 4, c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo l’inesistenza o, comunque,la mera apparenza della motivazione.

La Corte di giustizia tributaria disecondo grado avrebbe affermato la sussistenza di un rapportosinallagmatico tra il contributo erogato da [OSCURATO:SOCIETA]. e lapartecipazione della contribuente al Salone del Camper, limitandosi aqualificare il contributo come elemento positivo di reddito per ilpercettore e come costo per l’erogante, senza spiegare in che modo talicircostanze dimostrerebbero l’esistenza di una prestazione di servizi aiCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 10516/2025Numero sezionale 2178/2026Numero di raccolta generale 12286/2026Data pubblicazione 02/05/2026sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Secondo la ricorrente, taleargomentazione si risolve in un’affermazione apodittica e tautologica,inidonea a rendere percepibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudicedi merito, impedendo ogni controllo sulla correttezza del ragionamentodecisorio.Il motivo è infondato.Come è noto (Cass. Sez.

Un. n. 8053/2014) a seguito della riformadell’art. 360, n. 5, c.p.c., resta sindacabile in cassazione la motivazioneinesistente o meramente apparente, quando dal testo della sentenzanon sia ricostruibile il percorso logico seguito dal giudice; nellafattispecie ciò non si verifica avendo in concreto la pronuncia di meritoreso motivazione il cui contenuto si colloca al di sopra del c.d.

“minimocostituzionale”.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2, comma 3, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972 edell’art. 73 della Direttiva 2006/112/CE, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.; la sentenza impugnata avrebbe erroneamente qualificatocome prestazione di servizi imponibile IVA un contributo economico checostituiva, invece, una mera cessione di denaro, erogata a titolo diconcorso alle spese sostenute dalla contribuente per la partecipazione aun evento fieristico.

Secondo la ricorrente, la partecipazione alla fieranon integra una controprestazione resa all’erogante, ma rappresenta unpresupposto o una condizione per l’accesso al contributo, in assenza diobblighi reciproci, vantaggi diretti per il soggetto erogante o clausolecontrattuali tipiche di un rapporto sinallagmatico.

Ne deriverebbel’insussistenza del nesso diretto tra prestazione e corrispettivo richiestodalla normativa nazionale e unionale per l’assoggettamento a IVA.Il motivo è infondato.La sentenza di merito ha accertato in fatto che “la Sea ha avutodiritto al contributo economico da parte di [OSCURATO:SOCIETA] poiché ha datoCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 10516/2025Numero sezionale 2178/2026Numero di raccolta generale 12286/2026Data pubblicazione 02/05/2026conferma della partecipazione al Salone del Camper 2014 godendo deglistessi spazi espositivi dell’anno 2012.

Pertanto, come correttamentesostenuto dall’Ufficio, è la partecipazione di ogni singolo espositore alSalone che consente di ottenere il contributo costituendo in tal modo unelemento positivo del reddito per il percettore ed un costo di esercizioper il soggetto erogatore; quindi, il contributo assume carattere dicontroprestazione; a conferma di ciò anche il fatto che dei contributihanno usufruito solo i soggetti che hanno partecipato alla Fiera.

E’evidente, quindi, la presenza di un interesse economico e di unacontroprestazione, il cui valore economico, come sostiene l’Ufficio, è“misurabile, significativo e in stretto nesso di causalità” e rende laprestazione imponibile ai fini IVA ex art. 3 comma 1 DPR 633/1972”.

Ilgiudice di appello, quindi, ha identificato nel pagamento della sommaversata dalla contribuente una “controprestazione” – anche in forza dellacircostanza che detta somma è stata corrisposta solo ai partecipanti allafiera – collegata rispetto a tale partecipazione da uno “stretto nesso dicausalità”.Da tale affermazione in fatto la pronuncia di appello ha trattocorrette conclusioni in diritto.Va ricordato che il concetto di onerosità/corrispettività costituisceuna c.d. nozione autonoma (così come, a monte, quella di prezzo ocorrispettivo).

Vengono al riguardo in considerazione, come noto, lelettere a) e c), del primo paragrafo dell’art. 2 della direttiva2006/112/CE, le quali prevedono che siano soggette al tributo che neoccupa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolooneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo cheagisce in quanto tale; onerosità che è del resto evocata, direttamente oindirettamente, vuoi dall’art. 1, par. 2, della stessa direttiva laddove silegge che “Il principio del sistema comune d'IVA consiste nell'applicareai beni ed ai servizi un'imposta generale sui consumi esattamenteCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 10516/2025Numero sezionale 2178/2026Numero di raccolta generale 12286/2026Data pubblicazione 02/05/2026proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi […]”, vuoi dall’art. 73secondo cui la base imponibile è rappresentata da “tutto ciò checostituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o alprestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario odi un terzo”.

E’ corrispettivo o prezzo (“controvalore” nell’art. 8 dellaseconda direttiva ossia la n. 228 dell’11 aprile 1967), evidentemente,anche il bene od il servizio fornito in cambio di altro bene od altroservizio; è d’altronde il principio di parità di trattamento, di cui quello dineutralità fiscale costituisce un’espressione particolare a livello di dirittoderivato dell’Unione e nel settore peculiare della fiscalità, che impone ditrattare allo stesso modo i contratti di permuta (o, comunque, leoperazioni c.d. permutative), in cui il corrispettivo è per definizione innatura, e le operazioni per le quali il corrispettivo è in denaro,trattandosi, dal punto di vista economico e commerciale, di duesituazioni identiche (CGUE 3 luglio 1997, C-330/95, Goldsmiths, punti23 e 25 e la sentenza CGUE 19 dicembre 2012, causa C-549/11, OrfeyBulgaria EOOD, punti da 33 a 35).Vi è, a ben vedere, una stretta connessione tra i concetti unionalidi onerosità, il quale, a sua volta, si salda con quello di attivitàeconomica di cui all’art. 9 della direttiva (CGUE 29 ottobre 2009, C-246/08, Commission of the [OSCURATO:PERSONA] v.

Republic ofStaatssecretaris van Financien, punti da 20 a 23., e di corrispettivo oprezzo).Questo secondo elemento non rileva solo ai fini delladeterminazione della base imponibile e dell’imposta, ma ancor primaonde individuare l’operazione che rientra nel campo di applicazione deltributo, la quale, di regola, presuppone l’onerosità; ed invero, senza uncorrispettivo od un prezzo, in denaro o in natura, non vi sarebbe, diregola, un’operazione economica rilevante ai fini del tributo.

NellaCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 10516/2025Numero sezionale 2178/2026Numero di raccolta generale 12286/2026Data pubblicazione 02/05/2026giurisprudenza euro-unitaria i due concetti (onerosità e corrispettivo)sono tra loro così prossimi da risultare quasi sovrapponibili.

Entrambi(assumendone la distinzione), comunque, consistono in nozioniautonome, il cui significato è indipendente da quello loro attribuito daidiritti nazionali.Esprimendosi in relazione alla nozione di controvalore utilizzatanella seconda direttiva, la Corte di Giustizia ha, in particolare, ritenutoche, non rinviando detta disposizione al diritto degli Stati membri per ladeterminazione del proprio significato e della propria portata,l’interpretazione del termine non può essere lasciato alla discrezionalitàdi ciascuno Stato membro (CGUE, 5 febbraio 1981, causa C-154/80,[OSCURATO:PERSONA], punto 9) e lo stesso è a dirsidell’onerosità (in tal senso le conclusioni dell’Avvocato GeneraleSzpunar, 25 maggio 2023, in causa C-249/22, GIS, e la sentenza CGUE26 ottobre 2023 relativa alla predetta causa C-249/22, punto 33).Quanto al concetto di corrispettivo, ritiene la Corte di Giustizia chedebba poter essere espresso in denaro e che trattasi di un valoresoggettivo, rappresentando ciò che per la parte costituisce propriol’effettiva contropartita della propria prestazione; per i giudici unionali,in buona sostanza, deve trattarsi del corrispettivo realmente ricevuto(anche in natura) e non già di un valore stimato secondo criteri obiettivi(CGUE, [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 13; CGUE23 novembre 1988, C-230/87, [OSCURATO:PERSONA]., punto16; CGUE 24 ottobre 1996, causa C-317/94, [OSCURATO:PERSONA]., punto 27;CGUE 3 luglio 2001, causa C-380/99, Bertelsmann AG, punto 22).ovvero di somme il cui ammontare non sia determinato o determinabile(CGUE, Sentenza CGUE, 3 marzo 1994, causa C-16/93, R.J.

Tolsma,punto 20).Il corrispettivo, quindi, è elemento connesso ed insito nellaprestazione svolta dal prestatore o nel trasferimento del bene operataCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 10516/2025Numero sezionale 2178/2026Numero di raccolta generale 12286/2026Data pubblicazione 02/05/2026dal cedente e ne manifesta la rilevanza economica colorando taleprestazione come operazione munita di rilievo sostanziale ai fini iva.L’onerosità dipende, invece, dal rapporto che lega le due partidell’operazione e ne manifesta la natura giuridica colorando laprestazione o il trasferimento come elemento costitutivo della relazionetra le parti connotata per una corrispondenza biunivoca tra il bene o ilservizio (dal lato del cedente) e il prezzo dello stesso (dal lato delcessionario): una prestazione di servizi è effettuata a titolo oneroso “e,pertanto, configura un’operazione imponibile solo quando tra l’autore ditale prestazione e il suo destinatario intercorra un rapporto giuridiconell’ambito del quale avviene uno scambio di prestazionisinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto dall’autore di taleprestazione costituisce il controvalore effettivo del servizio fornito albeneficiario” (CGUE 20 giugno 2013, causa C-653/11, HM’Commissioners of Revenue and Customs v. [OSCURATO:PERSONA] t/a OceanResorts, punto 16, e giurisprudenza ivi citata).

Ciò si verifica, ritieneancora la Corte “quando esiste un nesso diretto fra il servizio fornito dalprestatore e il controvalore ricevuto, ove le somme versate costituisconoun corrispettivo effettivo di un servizio individualizzabile fornitonell’ambito di un siffatto rapporto giuridico” (CGUE, 5 luglio 2018, C-544/16, [OSCURATO:PERSONA], punto 37; conf.

CGUE, 3 marzo 1994, C-16/93,cit., punti 12-14; CGUE, 16 dicembre 2010, C-270/09, cit., punti 16 e26; CGUE, 10 novembre 2016, C-432/15, Baštová, punto 28).Tale nesso manca invece allorquando risulti il carattere incertodella stessa esistenza di un compenso (CGUE,

V. la citata sentenza C-432/15, Baštová, punto 29).Ed ancora, sempre secondo la giurisprudenza unionale, “lapossibilità di qualificare una prestazione di servizi come operazione atitolo oneroso presuppone unicamente l’esistenza di un nesso diretto traCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 10516/2025Numero sezionale 2178/2026Numero di raccolta generale 12286/2026Data pubblicazione 02/05/2026tale prestazione e un corrispettivo effettivamente percepito dal soggettopassivo” (CGUE, 3 marzo 1994, causa C-16/93, cit., punti 12-14), a talfine essendo irrilevante “l’importo del corrispettivo, in particolare lacircostanza che esso sia pari, superiore o inferiore ai costi che il soggettopassivo ha sostenuto a suo carico nell’ambito della fornitura della suaprestazione” e, dunque, al prezzo normale di mercato (CGUE 20 gennaio2005, C-412/03, [OSCURATO:PERSONA], punto 22 e 2 giugno 2016,CGUE, C-263/15, Lajvér, punto 45).

Infatti, una simile circostanza, ossiala sproporzione del corrispettivo rispetto ai costi sostenuti dalprestatore) non è tale da compromettere il nesso diretto esistente tra laprestazione di servizi effettuata e il corrispettivo ricevuto (CGUE, 2giugno 2016, Lajvér, punto 46 e giurisprudenza ivi citata e la sentenzaCGUE 11 marzo 2020, C-94/19, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. v.Agenzia delle entrate, punto 29) salvo il caso in cui la differenza tra lasomma corrisposta al prestatore del servizio e la sua teoricaremunerazione o i costi operativi necessari per renderlo sia di dimensionitali da spezzare il nesso sinallagmatico tra detta somma ed il servizio (equalificarlo in termini di mero canone; CGUE, 29 ottobre 2009, sentenzeC-246/08, Commission of the [OSCURATO:PERSONA] v.

Republic ofBorsele, punto 38, nonché CGUE 30 marzo 2023, C-612/21, Gmina O.V., punto 38).Da tale sistema di considerazioni deve quindi concludersi che ilsistema unionale attribuisce rilievo alle operazioni in argomento, a finiiva, quando a fronte di una operazione di cessione di beni o prestazionedi servizi vi è un corrispettivo di natura onerosa, nel senso che in primoluogo alla cessione o prestazione è attribuito un valore economicoquantificato e certo (il corrispettivo) e in secondo luogo vi è unarelazione di reciprocità tra tale cessione o prestazione e la sommaCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9Numero registro generale 10516/2025Numero sezionale 2178/2026Numero di raccolta generale 12286/2026Data pubblicazione 02/05/2026pagata, reciprocità riconosciuta e garantita da una relazionegiuridicamente vincolante per entrambe le parti (l’onerosità).Tale affermazione trova puntuale riconoscimento e applicazionenella giurisprudenza di questa Corte di Legittimità, nel rispetto deisopradetti principi dettati dalla Corte dell’Unione.Si è ritenuto infatti da parte di questo Giudice (Cass. n.24510/2015) che non è imponibile IVA l’erogazione di somme che noncostituiscano il corrispettivo di una prestazione resa nell’ambito di unrapporto sinallagmatico, ma siano riconducibili a obbligazioni unilateralio a meri contributi; con ciò distinguendo le situazioni di reciproco obbligogiuridico tra le parti da quelle in cui l’obbligo grava solo uno deicontraenti.

Parimenti si è precisato (Cass. n. 4176/2020) chel’adempimento di condizioni per l’ottenimento di un contributo nonequivale a una prestazione di servizi imponibile, in mancanza di unrapporto sinallagmatico con obblighi reciproci.Nella fattispecie che ci occupa, il giudice di merito ha rilevato nellarelazione tra le parti sia la rilevanza economica (identificata dalcorrispettivo), sia la sinallagmaticità (identificata dall’onerosità) neitermini sopra precisati e ha da ciò tratto correttamente le conseguenzein ordine alla sua effettiva rilevanza ai fini iva per essere detto contributosia di natura economica (in quanto consistente in denaro), sia oneroso(in quanto manifestato dalla sussistenza di prestazioni sinallagmatichetra loro).Detto ragionamento si pone in aderenza all’ermeneusi soprarichiamata e rende quindi la sentenza di appello esente dal viziodenunciato con il motivo in argomento.In ultimo, deve escludersi – come si paventa a pag. 14 del ricorso,nel corpo del motivo in esame – la sussistenza, sul punto, di un giudicatoesterno stante l’autonomia delle operazioni e dei periodi d’impostasussistente tra le pronunce invocate e la presente controversia; come èCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10Numero registro generale 10516/2025Numero sezionale 2178/2026Numero di raccolta generale 12286/2026Data pubblicazione 02/05/2026noto, nel processo tributario l'effetto vincolante del giudicato esterno, inrelazione alle imposte periodiche, opera soltanto quando riguardi fattiintegranti elementi costitutivi della fattispecie, i quali, estendendosi aduna pluralità di periodi di imposta, abbiano carattere tendenzialmentepermanente o pluriennale, non anche … attenga a elementi variabili,destinati a modificarsi nel tempo (tra molte, Cass. n. 5766/2021; Cass.n. 3601/2026).Pertanto, il ricorso va complessivamente rigettato.Le spese di lite sono regolate dalla soccombenza P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento dellespese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro2.400,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 10 marzo 2026.Il PresidenteLucio LuciottiCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale delloStato- controricorrente –per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Toscana n. 1299/04/2024 pubblicata il 13/11/2024e non notificata,Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 10516/2025Numero sezionale 2178/2026Numero di raccolta generale 12286/2026Data pubblicazione 02/05/2026Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA].La [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava unavviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate avevarecuperato a tassazione IVA l’importo indicato nella nota a debito n.20141022559 del 20 ottobre 2014, emessa nei confronti di APC Services.r.l. quale contributo economico per la partecipazione al Salone delCamper 2014.La società deduceva che la somma ricevuta costituiva una meracessione di denaro, priva di controprestazione, e come tale nonimponibile ai fini IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), del d.P.R. n.633 del 1972. L’Ufficio, ritenendo invece che il contributo fosse collegatoa una prestazione di fare, riqualificava l’operazione come prestazione diservizi imponibile ai sensi dell’art. 3, comma 1, del medesimo decreto,recuperando maggiore imposta e irrogando le relative sanzioni.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale accoglieva il ricorso dellacontribuente, compensando le spese.Avverso tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate,deducendo l’erronea applicazione della normativa IVA e richiamando lagiurisprudenza unionale e di legittimità in tema di prestazioni di servizia titolo oneroso. La società resisteva, insistendo nella natura nonsinallagmatica del contributo.La Corte di secondo grado ha accolto l’appello ritenendo che ladecisione di primo grado non abbia correttamente valutato la naturadell’operazione, avendo escluso l’esistenza di una prestazione di serviziimponibile. Dalla ricostruzione dei fatti emerge, infatti, secondo lasentenza di appello, che il contributo economico era riconosciutoesclusivamente ai soggetti che avevano confermato la partecipazione alSalone del Camper 2014 e usufruito degli spazi espositivi, sicché essoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 10516/2025Numero sezionale 2178/2026Numero di raccolta generale 12286/2026Data pubblicazione 02/05/2026risultava strettamente collegato a una specifica attività posta in esseredalla contribuente. Sussiste, pertanto, secondo la pronuncia di merito,un nesso diretto tra la partecipazione alla manifestazione fieristica el’erogazione del contributo, che assume natura di controprestazioneeconomicamente valutabile, integrando un’obbligazione di fare rilevanteai fini IVA ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972. Taleconclusione è stata ritenuta coerente con l’orientamento dellagiurisprudenza di legittimità e unionale, secondo cui il carattere onerosodell’operazione non richiede necessariamente il pagamento di uncorrispettivo in senso stretto, essendo sufficiente l’esistenza di unrapporto giuridico dal quale derivino attribuzioni reciproche e un nessodi causalità diretto tra la prestazione resa e il vantaggio economicoconseguito. Nel caso di specie, secondo il giudice del gravame, ilcontributo non presenta carattere aleatorio o indeterminato, ma èconnesso in modo specifico e individualizzabile alla partecipazione allafiera, con conseguente assoggettabilità a imposta.Ricorre a questa Corte S.E.A. [OSCURATO:PERSONA] S.P.Acon atto affidato a due motivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Ragioni della decisioneCon il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenzaimpugnata per violazione dell’art. 132, comma 4, c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo l’inesistenza o, comunque,la mera apparenza della motivazione. La Corte di giustizia tributaria disecondo grado avrebbe affermato la sussistenza di un rapportosinallagmatico tra il contributo erogato da [OSCURATO:SOCIETA]. e lapartecipazione della contribuente al Salone del Camper, limitandosi aqualificare il contributo come elemento positivo di reddito per ilpercettore e come costo per l’erogante, senza spiegare in che modo talicircostanze dimostrerebbero l’esistenza di una prestazione di servizi aiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 10516/2025Numero sezionale 2178/2026Numero di raccolta generale 12286/2026Data pubblicazione 02/05/2026sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 633 del 1972. Secondo la ricorrente, taleargomentazione si risolve in un’affermazione apodittica e tautologica,inidonea a rendere percepibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudicedi merito, impedendo ogni controllo sulla correttezza del ragionamentodecisorio.Il motivo è infondato.Come è noto (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014) a seguito della riformadell’art. 360, n. 5, c.p.c., resta sindacabile in cassazione la motivazioneinesistente o meramente apparente, quando dal testo della sentenzanon sia ricostruibile il percorso logico seguito dal giudice; nellafattispecie ciò non si verifica avendo in concreto la pronuncia di meritoreso motivazione il cui contenuto si colloca al di sopra del c.d. “minimocostituzionale”.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2, comma 3, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972 edell’art. 73 della Direttiva 2006/112/CE, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.; la sentenza impugnata avrebbe erroneamente qualificatocome prestazione di servizi imponibile IVA un contributo economico checostituiva, invece, una mera cessione di denaro, erogata a titolo diconcorso alle spese sostenute dalla contribuente per la partecipazione aun evento fieristico. Secondo la ricorrente, la partecipazione alla fieranon integra una controprestazione resa all’erogante, ma rappresenta unpresupposto o una condizione per l’accesso al contributo, in assenza diobblighi reciproci, vantaggi diretti per il soggetto erogante o clausolecontrattuali tipiche di un rapporto sinallagmatico. Ne deriverebbel’insussistenza del nesso diretto tra prestazione e corrispettivo richiestodalla normativa nazionale e unionale per l’assoggettamento a IVA.Il motivo è infondato.La sentenza di merito ha accertato in fatto che “la Sea ha avutodiritto al contributo economico da parte di [OSCURATO:SOCIETA] poiché ha datoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 10516/2025Numero sezionale 2178/2026Numero di raccolta generale 12286/2026Data pubblicazione 02/05/2026conferma della partecipazione al Salone del Camper 2014 godendo deglistessi spazi espositivi dell’anno 2012. Pertanto, come correttamentesostenuto dall’Ufficio, è la partecipazione di ogni singolo espositore alSalone che consente di ottenere il contributo costituendo in tal modo unelemento positivo del reddito per il percettore ed un costo di esercizioper il soggetto erogatore; quindi, il contributo assume carattere dicontroprestazione; a conferma di ciò anche il fatto che dei contributihanno usufruito solo i soggetti che hanno partecipato alla Fiera. E’evidente, quindi, la presenza di un interesse economico e di unacontroprestazione, il cui valore economico, come sostiene l’Ufficio, è“misurabile, significativo e in stretto nesso di causalità” e rende laprestazione imponibile ai fini IVA ex art. 3 comma 1 DPR 633/1972”. Ilgiudice di appello, quindi, ha identificato nel pagamento della sommaversata dalla contribuente una “controprestazione” – anche in forza dellacircostanza che detta somma è stata corrisposta solo ai partecipanti allafiera – collegata rispetto a tale partecipazione da uno “stretto nesso dicausalità”.Da tale affermazione in fatto la pronuncia di appello ha trattocorrette conclusioni in diritto.Va ricordato che il concetto di onerosità/corrispettività costituisceuna c.d. nozione autonoma (così come, a monte, quella di prezzo ocorrispettivo). Vengono al riguardo in considerazione, come noto, lelettere a) e c), del primo paragrafo dell’art. 2 della direttiva2006/112/CE, le quali prevedono che siano soggette al tributo che neoccupa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolooneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo cheagisce in quanto tale; onerosità che è del resto evocata, direttamente oindirettamente, vuoi dall’art. 1, par. 2, della stessa direttiva laddove silegge che “Il principio del sistema comune d'IVA consiste nell'applicareai beni ed ai servizi un'imposta generale sui consumi esattamenteCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 10516/2025Numero sezionale 2178/2026Numero di raccolta generale 12286/2026Data pubblicazione 02/05/2026proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi […]”, vuoi dall’art. 73secondo cui la base imponibile è rappresentata da “tutto ciò checostituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o alprestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario odi un terzo”. E’ corrispettivo o prezzo (“controvalore” nell’art. 8 dellaseconda direttiva ossia la n. 228 dell’11 aprile 1967), evidentemente,anche il bene od il servizio fornito in cambio di altro bene od altroservizio; è d’altronde il principio di parità di trattamento, di cui quello dineutralità fiscale costituisce un’espressione particolare a livello di dirittoderivato dell’Unione e nel settore peculiare della fiscalità, che impone ditrattare allo stesso modo i contratti di permuta (o, comunque, leoperazioni c.d. permutative), in cui il corrispettivo è per definizione innatura, e le operazioni per le quali il corrispettivo è in denaro,trattandosi, dal punto di vista economico e commerciale, di duesituazioni identiche (CGUE 3 luglio 1997, C-330/95, Goldsmiths, punti23 e 25 e la sentenza CGUE 19 dicembre 2012, causa C-549/11, OrfeyBulgaria EOOD, punti da 33 a 35).Vi è, a ben vedere, una stretta connessione tra i concetti unionalidi onerosità, il quale, a sua volta, si salda con quello di attivitàeconomica di cui all’art. 9 della direttiva (CGUE 29 ottobre 2009, C-246/08, Commission of the [OSCURATO:PERSONA] v. Republic ofStaatssecretaris van Financien, punti da 20 a 23., e di corrispettivo oprezzo).Questo secondo elemento non rileva solo ai fini delladeterminazione della base imponibile e dell’imposta, ma ancor primaonde individuare l’operazione che rientra nel campo di applicazione deltributo, la quale, di regola, presuppone l’onerosità; ed invero, senza uncorrispettivo od un prezzo, in denaro o in natura, non vi sarebbe, diregola, un’operazione economica rilevante ai fini del tributo. NellaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 10516/2025Numero sezionale 2178/2026Numero di raccolta generale 12286/2026Data pubblicazione 02/05/2026giurisprudenza euro-unitaria i due concetti (onerosità e corrispettivo)sono tra loro così prossimi da risultare quasi sovrapponibili. Entrambi(assumendone la distinzione), comunque, consistono in nozioniautonome, il cui significato è indipendente da quello loro attribuito daidiritti nazionali.Esprimendosi in relazione alla nozione di controvalore utilizzatanella seconda direttiva, la Corte di Giustizia ha, in particolare, ritenutoche, non rinviando detta disposizione al diritto degli Stati membri per ladeterminazione del proprio significato e della propria portata,l’interpretazione del termine non può essere lasciato alla discrezionalitàdi ciascuno Stato membro (CGUE, 5 febbraio 1981, causa C-154/80,[OSCURATO:PERSONA], punto 9) e lo stesso è a dirsidell’onerosità (in tal senso le conclusioni dell’Avvocato GeneraleSzpunar, 25 maggio 2023, in causa C-249/22, GIS, e la sentenza CGUE26 ottobre 2023 relativa alla predetta causa C-249/22, punto 33).Quanto al concetto di corrispettivo, ritiene la Corte di Giustizia chedebba poter essere espresso in denaro e che trattasi di un valoresoggettivo, rappresentando ciò che per la parte costituisce propriol’effettiva contropartita della propria prestazione; per i giudici unionali,in buona sostanza, deve trattarsi del corrispettivo realmente ricevuto(anche in natura) e non già di un valore stimato secondo criteri obiettivi(CGUE, [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 13; CGUE23 novembre 1988, C-230/87, [OSCURATO:PERSONA]., punto16; CGUE 24 ottobre 1996, causa C-317/94, [OSCURATO:PERSONA]., punto 27;CGUE 3 luglio 2001, causa C-380/99, Bertelsmann AG, punto 22).ovvero di somme il cui ammontare non sia determinato o determinabile(CGUE, Sentenza CGUE, 3 marzo 1994, causa C-16/93, R.J. Tolsma,punto 20).Il corrispettivo, quindi, è elemento connesso ed insito nellaprestazione svolta dal prestatore o nel trasferimento del bene operataCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 10516/2025Numero sezionale 2178/2026Numero di raccolta generale 12286/2026Data pubblicazione 02/05/2026dal cedente e ne manifesta la rilevanza economica colorando taleprestazione come operazione munita di rilievo sostanziale ai fini iva.L’onerosità dipende, invece, dal rapporto che lega le due partidell’operazione e ne manifesta la natura giuridica colorando laprestazione o il trasferimento come elemento costitutivo della relazionetra le parti connotata per una corrispondenza biunivoca tra il bene o ilservizio (dal lato del cedente) e il prezzo dello stesso (dal lato delcessionario): una prestazione di servizi è effettuata a titolo oneroso “e,pertanto, configura un’operazione imponibile solo quando tra l’autore ditale prestazione e il suo destinatario intercorra un rapporto giuridiconell’ambito del quale avviene uno scambio di prestazionisinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto dall’autore di taleprestazione costituisce il controvalore effettivo del servizio fornito albeneficiario” (CGUE 20 giugno 2013, causa C-653/11, HM’Commissioners of Revenue and Customs v. [OSCURATO:PERSONA] t/a OceanResorts, punto 16, e giurisprudenza ivi citata). Ciò si verifica, ritieneancora la Corte “quando esiste un nesso diretto fra il servizio fornito dalprestatore e il controvalore ricevuto, ove le somme versate costituisconoun corrispettivo effettivo di un servizio individualizzabile fornitonell’ambito di un siffatto rapporto giuridico” (CGUE, 5 luglio 2018, C-544/16, [OSCURATO:PERSONA], punto 37; conf. CGUE, 3 marzo 1994, C-16/93,cit., punti 12-14; CGUE, 16 dicembre 2010, C-270/09, cit., punti 16 e26; CGUE, 10 novembre 2016, C-432/15, Baštová, punto 28).Tale nesso manca invece allorquando risulti il carattere incertodella stessa esistenza di un compenso (CGUE, V. la citata sentenza C-432/15, Baštová, punto 29).Ed ancora, sempre secondo la giurisprudenza unionale, “lapossibilità di qualificare una prestazione di servizi come operazione atitolo oneroso presuppone unicamente l’esistenza di un nesso diretto traCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 10516/2025Numero sezionale 2178/2026Numero di raccolta generale 12286/2026Data pubblicazione 02/05/2026tale prestazione e un corrispettivo effettivamente percepito dal soggettopassivo” (CGUE, 3 marzo 1994, causa C-16/93, cit., punti 12-14), a talfine essendo irrilevante “l’importo del corrispettivo, in particolare lacircostanza che esso sia pari, superiore o inferiore ai costi che il soggettopassivo ha sostenuto a suo carico nell’ambito della fornitura della suaprestazione” e, dunque, al prezzo normale di mercato (CGUE 20 gennaio2005, C-412/03, [OSCURATO:PERSONA], punto 22 e 2 giugno 2016,CGUE, C-263/15, Lajvér, punto 45). Infatti, una simile circostanza, ossiala sproporzione del corrispettivo rispetto ai costi sostenuti dalprestatore) non è tale da compromettere il nesso diretto esistente tra laprestazione di servizi effettuata e il corrispettivo ricevuto (CGUE, 2giugno 2016, Lajvér, punto 46 e giurisprudenza ivi citata e la sentenzaCGUE 11 marzo 2020, C-94/19, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. v.Agenzia delle entrate, punto 29) salvo il caso in cui la differenza tra lasomma corrisposta al prestatore del servizio e la sua teoricaremunerazione o i costi operativi necessari per renderlo sia di dimensionitali da spezzare il nesso sinallagmatico tra detta somma ed il servizio (equalificarlo in termini di mero canone; CGUE, 29 ottobre 2009, sentenzeC-246/08, Commission of the [OSCURATO:PERSONA] v. Republic ofBorsele, punto 38, nonché CGUE 30 marzo 2023, C-612/21, Gmina O.V., punto 38).Da tale sistema di considerazioni deve quindi concludersi che ilsistema unionale attribuisce rilievo alle operazioni in argomento, a finiiva, quando a fronte di una operazione di cessione di beni o prestazionedi servizi vi è un corrispettivo di natura onerosa, nel senso che in primoluogo alla cessione o prestazione è attribuito un valore economicoquantificato e certo (il corrispettivo) e in secondo luogo vi è unarelazione di reciprocità tra tale cessione o prestazione e la sommaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9Numero registro generale 10516/2025Numero sezionale 2178/2026Numero di raccolta generale 12286/2026Data pubblicazione 02/05/2026pagata, reciprocità riconosciuta e garantita da una relazionegiuridicamente vincolante per entrambe le parti (l’onerosità).Tale affermazione trova puntuale riconoscimento e applicazionenella giurisprudenza di questa Corte di Legittimità, nel rispetto deisopradetti principi dettati dalla Corte dell’Unione.Si è ritenuto infatti da parte di questo Giudice (Cass. n.24510/2015) che non è imponibile IVA l’erogazione di somme che noncostituiscano il corrispettivo di una prestazione resa nell’ambito di unrapporto sinallagmatico, ma siano riconducibili a obbligazioni unilateralio a meri contributi; con ciò distinguendo le situazioni di reciproco obbligogiuridico tra le parti da quelle in cui l’obbligo grava solo uno deicontraenti. Parimenti si è precisato (Cass. n. 4176/2020) chel’adempimento di condizioni per l’ottenimento di un contributo nonequivale a una prestazione di servizi imponibile, in mancanza di unrapporto sinallagmatico con obblighi reciproci.Nella fattispecie che ci occupa, il giudice di merito ha rilevato nellarelazione tra le parti sia la rilevanza economica (identificata dalcorrispettivo), sia la sinallagmaticità (identificata dall’onerosità) neitermini sopra precisati e ha da ciò tratto correttamente le conseguenzein ordine alla sua effettiva rilevanza ai fini iva per essere detto contributosia di natura economica (in quanto consistente in denaro), sia oneroso(in quanto manifestato dalla sussistenza di prestazioni sinallagmatichetra loro).Detto ragionamento si pone in aderenza all’ermeneusi soprarichiamata e rende quindi la sentenza di appello esente dal viziodenunciato con il motivo in argomento.In ultimo, deve escludersi – come si paventa a pag. 14 del ricorso,nel corpo del motivo in esame – la sussistenza, sul punto, di un giudicatoesterno stante l’autonomia delle operazioni e dei periodi d’impostasussistente tra le pronunce invocate e la presente controversia; come èCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10Numero registro generale 10516/2025Numero sezionale 2178/2026Numero di raccolta generale 12286/2026Data pubblicazione 02/05/2026noto, nel processo tributario l'effetto vincolante del giudicato esterno, inrelazione alle imposte periodiche, opera soltanto quando riguardi fattiintegranti elementi costitutivi della fattispecie, i quali, estendendosi aduna pluralità di periodi di imposta, abbiano carattere tendenzialmentepermanente o pluriennale, non anche … attenga a elementi variabili,destinati a modificarsi nel tempo (tra molte, Cass. n. 5766/2021; Cass.n. 3601/2026).Pertanto, il ricorso va complessivamente rigettato.Le spese di lite sono regolate dalla soccombenza P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento dellespese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro2.400,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 10 marzo 2026.Il PresidenteLucio LuciottiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 11
Decreto Cassazione n. 12286/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris