CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 1976
Cassazione n. 03962/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/10/1976 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato perché la Corte di appello con specifica motivazione dell'esercizio del suo potere discrezionale sul punto, ha adeguatamente motivato il disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando i precedenti penale dell'imputato, e l'applicazione della recidiva, considerando la progressione del ricorrente nell'attività criminosa rivelata dalla sua ingravescente pericolosità stante la gravità del detenzione illecita di sostanze stupefacenti per la quale si procede, caratterizzata dalla significativa quantità delle stesse; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]