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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20188/2023

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pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20428/2020R.G. proposto da Comune di Villasimius, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Sicilia n. 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; –controricorrente – avverso la sentenza n. 132/2020, depositata in data 11 maggio 2020, e notificata il 29 maggio 2020, della Commissione tributaria regionale della Sardegna; [OSCURATO:PERSONA] Accertamento udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 6 aprile 2023, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso peril rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con sentenza n. 132/2020, depositata in data 11 maggio 2020, e notificata il 29 maggio 2020, la Commissione tributaria regionale della Sardegna ha rigettato l’appello del Comune di Vi llasimius , così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di un avviso di pagamento emess o in relazione alla TARI dovuta dalla contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. per il periodo di imposta 2016. 1.1 – A fondamento del decisum , il giudice del gravame ha considerato che: - veniva in rilievo, nella fattispecie, la concessione demaniale marittima rilasciata alla contribuente per la gestione di un porto turistico, concessione che (già) recava l’obbligo contrattuale della concessionaria di provvedere ai servizi di «pulizia degli specchi acquei, … delle aree portuali, ritiro degli olii usati e ritiro dei rifiuti», obbligo che era stato assolto dalla contribuente; - per quanto, p oi, il porto turistico di Villasimius non rientrasse nell’àmbito di competenza di un’Autorità portuale (l. 28 gennaio 1994, n. 84), e ciò non di meno, la gestione dei rifiuti ivi prodotti andava ascritta alla disciplina posta dal d.lgs. 24 giugno 2003 n. 1 82 , disciplina, questa, applicabile a tutte le aree portuali e che, - contemplando una gestione separata dei rifiuti, - escludeva ogni competenza dell’Ente territoriale;-non aveva, pertanto, fondamento normativo la pretesa impositiva esercitata dal Comune di Villasimius il cui regolamento andava, sul punto, disapplicato.

2. – Il Comune di Villasimius ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo, ed ha depositato memoria; resiste [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso illus trato con memoria.

Fissato all’udienza pubblica del 6 aprile 2023, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 198 del 2022, art. 8, c omma 8, conv. in l. n. 14 del 2023, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2697 cod. civ., ed all’art. 115 cod. proc. civ., assumendo, in sintesi, che il giudice del gravame aveva ritenuto radicata la competenza dell’Autorità marittima in ordine alla gestione dei rifiuti prodotti nell’area portuale (d.lgs. 24 giugno 2003 n. 182, art. 5) senza considerare che controparte non aveva offerto prova del fatto costitutivo della propria pretesa qual integrato dall’adozione di un piano di raccolta e digestione dei rifiuti (art. 5, c. 4, cit.).

Soggiunge il ricorrente che controparte (solo) nelle memorie depositate in grado di appello aveva fatto riferimento al detto piano di raccolta epperò producendo documentazione che, priva della data di redazione e di approvazione del piano di raccolta, consisteva di una «mappa di un’area portuale e uno schema riportante la tipologia del porto …. senza peraltro alcun riferimento al Porto di Villasimius».2. –Il ricorso è inammissibile.

3. – Come ripetutamente rimarcato dalla Corte, la violazione dell'art. 2697 cod. civ.si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c. (v., ex plurimis, Cass., 25 marzo 2022, n. 9695; Cass. Sez.

U., 30 settembre 2020, n. 20867; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass., 28 febbraio 2018, n. 4699; Cass., 11 ottobre 2016, n. 20382; Cass. Sez.

U., 5 agosto 2016, n. 16598, in motivazione; Cass., 10 giugno 2016, n. 11892). 3.1 -Nella fattispecie, però, il giudice del gravame non si è affatto discostato dai canoni di ripartizione dell'onere probatorio, e di disponibilità delle fonti probatorie, avendo ritenuto che l’Ente locale era sprovvisto di potestà impositiva in relazione alla tipologia dei rifiuti prodotti nell’area, rifiuti che andavano ascritti alla gestione separata, di competenza dell’Autorità marittima, prevista dal d.lgs. n. 183 del 2003.

Né, peraltro, diversamente rileva, nell’economia del ricorso, il riferimento al piano di raccolta e gestione previsto dal d.lgs. n. 183/2003, cit., art. 5, atteso che, come detto, verrebbead ogni modo in considerazione un servizio (quello relativo ai rifiuti prodotti da navi ed ai residui del carico) rispetto al qualei Comuni non hanno, in effetti, alcuna potestà impositiva. 3.2 – Va soggiunto che il motivo di ricorso, sotto il velo di una denuncia di violazione di legge, devolve all’esame della Corte una erronea ricognizione della fattispecie concretae, pertanto, finisce col sollecitare un riesame del merito del giudizio, per di più, a fronte di una cd. doppia conforme negli accertamenti in fatto svolti dai giudici di merito (Cass. Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053).

Come, difatti, la Corte ha in più occasioni rimarcato, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa laddove l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di meritoche è sottoposta al sindacato di legittimità nei limiti delineati (ora) dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (v., ex plurimis, Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., 11 gennaio 2016, n. 195; Cass., 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. Sez.

U., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass., 11 agosto 2004, n. 15499).

4. – Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater).

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 6.500,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inse rito dall’art. 1, comma 17 , l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20428/2020R.G. proposto da Comune di Villasimius, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Sicilia n. 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; –controricorrente – avverso la sentenza n. 132/2020, depositata in data 11 maggio 2020, e notificata il 29 maggio 2020, della Commissione tributaria regionale della Sardegna; [OSCURATO:PERSONA] Accertamento udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 6 aprile 2023, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso peril rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con sentenza n. 132/2020, depositata in data 11 maggio 2020, e notificata il 29 maggio 2020, la Commissione tributaria regionale della Sardegna ha rigettato l’appello del Comune di Vi llasimius , così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di un avviso di pagamento emess o in relazione alla TARI dovuta dalla contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. per il periodo di imposta 2016. 1.1 – A fondamento del decisum , il giudice del gravame ha considerato che: - veniva in rilievo, nella fattispecie, la concessione demaniale marittima rilasciata alla contribuente per la gestione di un porto turistico, concessione che (già) recava l’obbligo contrattuale della concessionaria di provvedere ai servizi di «pulizia degli specchi acquei, … delle aree portuali, ritiro degli olii usati e ritiro dei rifiuti», obbligo che era stato assolto dalla contribuente; - per quanto, p oi, il porto turistico di Villasimius non rientrasse nell’àmbito di competenza di un’Autorità portuale (l. 28 gennaio 1994, n. 84), e ciò non di meno, la gestione dei rifiuti ivi prodotti andava ascritta alla disciplina posta dal d.lgs. 24 giugno 2003 n. 1 82 , disciplina, questa, applicabile a tutte le aree portuali e che, - contemplando una gestione separata dei rifiuti, - escludeva ogni competenza dell’Ente territoriale;-non aveva, pertanto, fondamento normativo la pretesa impositiva esercitata dal Comune di Villasimius il cui regolamento andava, sul punto, disapplicato. 2. – Il Comune di Villasimius ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo, ed ha depositato memoria; resiste [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso illus trato con memoria. Fissato all’udienza pubblica del 6 aprile 2023, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 198 del 2022, art. 8, c omma 8, conv. in l. n. 14 del 2023, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2697 cod. civ., ed all’art. 115 cod. proc. civ., assumendo, in sintesi, che il giudice del gravame aveva ritenuto radicata la competenza dell’Autorità marittima in ordine alla gestione dei rifiuti prodotti nell’area portuale (d.lgs. 24 giugno 2003 n. 182, art. 5) senza considerare che controparte non aveva offerto prova del fatto costitutivo della propria pretesa qual integrato dall’adozione di un piano di raccolta e digestione dei rifiuti (art. 5, c. 4, cit.). Soggiunge il ricorrente che controparte (solo) nelle memorie depositate in grado di appello aveva fatto riferimento al detto piano di raccolta epperò producendo documentazione che, priva della data di redazione e di approvazione del piano di raccolta, consisteva di una «mappa di un’area portuale e uno schema riportante la tipologia del porto …. senza peraltro alcun riferimento al Porto di Villasimius».2. –Il ricorso è inammissibile. 3. – Come ripetutamente rimarcato dalla Corte, la violazione dell'art. 2697 cod. civ.si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c. (v., ex plurimis, Cass., 25 marzo 2022, n. 9695; Cass. Sez. U., 30 settembre 2020, n. 20867; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass., 28 febbraio 2018, n. 4699; Cass., 11 ottobre 2016, n. 20382; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16598, in motivazione; Cass., 10 giugno 2016, n. 11892). 3.1 -Nella fattispecie, però, il giudice del gravame non si è affatto discostato dai canoni di ripartizione dell'onere probatorio, e di disponibilità delle fonti probatorie, avendo ritenuto che l’Ente locale era sprovvisto di potestà impositiva in relazione alla tipologia dei rifiuti prodotti nell’area, rifiuti che andavano ascritti alla gestione separata, di competenza dell’Autorità marittima, prevista dal d.lgs. n. 183 del 2003. Né, peraltro, diversamente rileva, nell’economia del ricorso, il riferimento al piano di raccolta e gestione previsto dal d.lgs. n. 183/2003, cit., art. 5, atteso che, come detto, verrebbead ogni modo in considerazione un servizio (quello relativo ai rifiuti prodotti da navi ed ai residui del carico) rispetto al qualei Comuni non hanno, in effetti, alcuna potestà impositiva. 3.2 – Va soggiunto che il motivo di ricorso, sotto il velo di una denuncia di violazione di legge, devolve all’esame della Corte una erronea ricognizione della fattispecie concretae, pertanto, finisce col sollecitare un riesame del merito del giudizio, per di più, a fronte di una cd. doppia conforme negli accertamenti in fatto svolti dai giudici di merito (Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). Come, difatti, la Corte ha in più occasioni rimarcato, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa laddove l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di meritoche è sottoposta al sindacato di legittimità nei limiti delineati (ora) dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (v., ex plurimis, Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., 11 gennaio 2016, n. 195; Cass., 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass., 11 agosto 2004, n. 15499). 4. – Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater). P.Q.M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 6.500,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inse rito dall’art. 1, comma 17 , l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dell
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