CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33742/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appell f ( 0 [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del Tribunale di[[OSCURATO:PERSONA]( che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 7, cod. pen. per essersi impossessati di un'autovettura parcheggiata lungo la pubblica via. 2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorso, con atti distinti, articolando due motivi sovrapponibili. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - con cui gli imputati confutano la configurabilità della circostanza aggravante dell'esposizione a pubblica fede dell'autovettura sottratta- sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal giudice di merito che si è riportato all'insegnamento di questa Corte secondo cui l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci a garantire l'interruzione dell'azione criminosa ovvero ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Rv. 280493 - 01; Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Rv. 280157; Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep. 2016, Rv. 265808; Sez. 5, n. 35473 del 20/05/2010, Rv. 248168). 2.Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui entrambi i ricorrenti si dolgono del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è aspecifico, perché fondato su rilievi privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849) - motivazione con la quale è stata spiegata l'insussistenza di elementi particolari di meritevolezza ed evidenziata la presenza di plurimi precedenti penali per reati contro il patrimonio, per entrambi gli imputati, indicativi di una specifica inclinazione a delinquere. 3.Rilevato, dunque, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M17 SET 7026 11 DIRETTORI: AM ISTRAT1 O DouItr4 1difli 2