CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2021
Cassazione n. 41378/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Q0SH.[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA,--(:at'-c5-"à7/7-s-rattEr- ffi-r udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale, a sua richiesta, gli è stata applicata la pena di anni quattro di reclusione ed euro 20.000 di multa per il reato di cui all'art. 73 dP.R. 309/1990. 2. Denuncia vizio di violazione .di legge e vizio di mancanza di motivazione per il mancato proscioglimento. 3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto per motivi non deducibili. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. - come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano, in relazione al quantitativo di stupefacente detenuto (2.160 kg.) alla destinazione alla cessione a terzi. 4.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2021 Il Consigliere re ore [OSCURATO:PERSONA] no Stefacj.p Mogini