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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09744/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione per mancata esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato, poiché - come emerge dalle pagg. 1 e 2 della impugnata sentenza (là dove si è sottolineata, sulla base dei numerosi precedenti specifici nonché delle condanne successive al fatto per cui si procede, la maggiore pericolosità sociale dell'odierno ricorrente e l'elezione da parte di quest'ultimo di comportamenti criminosi, costituenti delitti con scopo di lucro, quale "stile di vita") - la Corte territoriale, fornendo a sostegno della corretta applicazione della suddetta circostanza aggravante una motivazione esente da vizi di logicità, ha fatto buon governo dei principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice sulla sussistenza dei presupposti non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende7 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione per mancata esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato, poiché - come emerge dalle pagg. 1 e 2 della impugnata sentenza (là dove si è sottolineata, sulla base dei numerosi precedenti specifici nonché delle condanne successive al fatto per cui si procede, la maggiore pericolosità sociale dell'odierno ricorrente e l'elezione da parte di quest'ultimo di comportamenti criminosi, costituenti delitti con scopo di lucro, quale "stile di vita") - la Corte territoriale, fornendo a sostegno della corretta applicazione della suddetta circostanza aggravante una motivazione esente da vizi di logicità, ha fatto buon governo dei principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice sulla sussistenza dei presupposti non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende7 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
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