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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35524/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 05062/2023 R.G. proposto da D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso anche disgiuntamentedagli Avv.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati presso la Cancelleria della Corte di Cassazione –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate e della Riscossione, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 –controricorrente – Oggetto: Tributi altri avverso la sentenza della Commissione tributariaregionale del Lazio n . 3289/2022depositata il 31 luglio 2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre2023 dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 097/2018/14/60000582003/000, per il mancato pagamento di varie imposterelative agli anni dal 2007 al 2011.

In particolare, i crediti rientranti nella giurisdizione tributaria consistevano nelle seguenticartelle di pagamento: a)n.09720150212468686000, notificata in data 09/02/2016, afferente ad I.C.I., relativa agli anni2008 e 2009, iscritta a ruolo dal Comune di Fiumicino; b)n. 09720160001443076000 , notificata il 18/03/2016, afferente ad I.C.I., relativa agli anni 2009 e 2010, iscritta a ruolo dal Comune di Fiumicino; c) n . 09720160158767674000 , notificata in data 13/01/2017, riguardante il recupero della cedolare secca sull’imposta di registro su locazione di immobili ad uso abitativo, con anno di riferimento 2013, iscritta a ruolo dall’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] II di Roma; d)n. 09720170009656171000, notificata in data 09/05/2017, relativaad imposta di registro, per l’anno 2006, iscritta a ruolo dall’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] I di Roma; e)n. 09720170011544778000, notificata in data 09/05/2017, relativa ad imposta di registro locazione fabbricati , per l’anno 2011, iscritta a ruolo dall’ Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] II di [OSCURATO:PERSONA] CTP, posto che l’unico motivo del ricorso originario era fondato sulla mancata notifica delle cartelle di pagamento, ha accolto parzialmente il ricorso, accertando la rituale notifica delle cartelle n. 09720160158767674000, n. 09720160001443076000 , n.09720150212468686000, nonchédi quelle portanti il numero finale 56000, 803000.

La CTR ha confermato la pronuncia di primo grado sulla base delle seguenti ragioni: - i motivi formulati con la memoria illustrativa riguardanti le cartelle n. 09720160001443076000 e n. 09720150212468686000, che sarebbero state annullate da un'altra sentenza della CTP di Roma (16856/2019), la quale ne avrebbe accertato l'intervenuta prescrizione,non possono essere esaminati, perché fanno riferimento a pronunce di primo grado di cui non si attesta il passaggio in giudicato e,inoltre, perché è inammissibile la deduzione nella memoria, presentata ai sensi dell'art 32 del d .lgs. n. 546 del 1992 , c ontenente un nuovo motivo; - è infondato il primo motivo di appello con cui si deduce l'omessa comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria, in quanto l'ufficio ha documentato la rituale comunicazione dello stesso, tanto che risulta essere stato impugnato dal contribuente; - è inammissibile il secondo motivo di appello con cui si eccepisce la nullità della sentenza per non avere dichiarato la prescrizione quinquennale delle cartelle n. 09720160001443076000 e n. 09720150212468686000, in quanto nel giudizio tributario è preclusa qualsiasi eccezione relativa ad un atto impositivo divenuto definitivo sulla base del principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad un altro divenuto d e finitivo , perché rimasto incontestato ( Cass.19616 del 2018).- s ono inammissibili il terzo e il quarto motivo di appello che riguardano cartelle di pagamento che non rientrano tra quelle che il giudice di primo grado ha ritenuto tempestive e regolari, per i quali non si comprende quale sia l'interesse del contribuente a formulare contestazioni; - è infondato il motivo riguardante il disconoscimento della conformità agli originali delle fotocopie non autenticate depositate dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, riguardanti le relate di notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato; l 'onere del disconoscimento va assolto attraverso indicazioni specifiche che consentano di desumere in modo inequivoco la mancanza di genuinità della copia, non essendo sufficiente una contestazione generica; il disconoscimento effettuato ai sensi dell'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass.n. 1324 del 2022).

Il ricorrente propone ricorso fondato su due motivi , Ader deposita controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta , in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 2909 cod. civ.Eccepisce che le cartelle n. 09720160001443076000 e n. 09720150212468686000, sono state annullatedalla CTR (sent. n. 16856/2019 emessa sull’impugnativa della comunicazione di iscrizione ipotecaria) e che, pertanto, per esse si è formato il giudicato per mancata proposizione di appello incidentale.Tale sentenza, che ha dichiarato prescritti i crediti portati dalle cartelle ora riportate, è stata appellata(notifica del 25 giugno 2020) e l ’appello principale è stato parziale, non avendo riguardato l’annullamento delle cartelle sopra indicate.

L’Agenzia, costituendosi, tuttavia, non ha spiegato appello incidentale.

Il giudicato si sarebbe formato , quindi, il 24 settembre 2020, ovvero 60 giorni dopo la notifica dell’appello, tenuto conto che non poteva tenersi conto della sospensione straordinariaper l’emergenza Covid di cui all’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 e dell’art. 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020.

Il ricorrente evidenzia, inoltre, che l’appello avverso la sentenza di primo grado relativo al presente giudizioè stato notificato il 19 maggio 2020, ovvero prima della formazione del giudicato interno e, pertanto, la prima difesa utileper eccepire il giudicato interno erano le memorie illustrative.

Chiede, inoltre, il ricorrente l’annullamento delle cartelle nn. 09720170009565171 e 09720170011544778 invocando la formazione di un giudicato interno.Precisa di avere provveduto ad impugnare le seguenti cartelle:

1. 09720150212468686000;

2. 09720160001443076000;

3. 09720160158761674000;

4. 09720170009565171000;

5. 09720170011544778000.

Deduce che la sentenza di primo grado ha confermato quelle sub nn. 1, 2 e 3,mentre ha annulla to chiaramente le rimanenti sub nn. 4 e 5 ovvero le cartelle nn. 09720170009565171 e 09720170011544778.

Rappresenta, inoltre, che le cartelle portanti i numeri finali «56000 e 803000» non risultano impugnate , in quanto tale numerazione non è presente in nessuno degli atti sottesi alla comunicazione impugnata Evidenzia che l’atto introduttivo del giudizio di appello del presente procedimento è stato notificato in data 19 maggio 2020 ed eccepisce, pertanto, che il termine per l’appello incidentale è decorso in data 28 settembre 2020 (ovvero 60 giorni dopo la notifica dell’appello e tenuto conto della non applicabilità della sospensione straordinaria Covid di cui all’art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020),mentre l’Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in appello solamente in data 05 febbraio 2021.

Avendo la CTR rigettato l’appello e quindi confermato la sentenza di primo grado, il ricorrente chiede che venga accertato il giudicato in relazione alle menzionate cartelle.

1.1. Il motivo è inammissibile .

Con riguardo all’eccepito giudicato esterno , l a sentenza impugnata dichiara inammissibile l’eccezione di giudicato sulle cartelle nn. 76000 e 86000, in quanto non vi è prova dell’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza invocatae, poi, perché sollevata solo con la memoria difensiva .

La controricorrente conferma il mancato passaggio in giudicato.

Con il presente motivoil contribuente non ha censurato la parte di motivazione in cui si è affermato che dellasentenza evocata (n. 16856/19)non si è dato atto del passaggio in giudicato.

Le doglianze del primo motivo sono tutte dirette, infatti, a confutare l’affermazione di tardività dell’eccezione di giudicato esterno, con la conseguenza che resta in piedi l’altra ragione del decidere relativa alla mancata attestazione del passaggio in giudicato ( a sua volta riconducibile alla mancata osservanza dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ., applicabile anche al processo tributario).

Il motivo è, quindi , inammissibile in forza del principio di legittimità per il quale, ove una pronuncia sia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, è a carico del ricorrente l’onere di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass., Sez. 1, n. 17182/2020 , Rv. 658567 –01, Sez. 3, n. 10815/2019, Rv. 653585 – 01 ) 1.2.Con riferimento all’eccezione di giudicato interno , si osserva che la CTPha riconosciuto la tempestività della notifica delle cartelle finali portanti i numeri finali: 67400, 76000, 86000, 56000, 803000perché avvenute a mezzo posta.

Ha, poi, affermato che per le restanti l’Agenzia non avrebbe depositato alcuna prova.

La sentenza oggi impugnata nello svolgimento del fatto dà conto dei motivi di appello, tra i quali figura al n. 4) la nullità della sentenza per avere ritenuto correttamente notificatele cartelle n. n° 09720170009656171000, e n. n° 09720170011544778000.

Con il motivo di appello ritrascritto dall’Agenzia nel controricorso, infatti, l’originario ricorrente ha chiesto di dichiararne espressamente la nullità per non esser stato provato l’invio della raccomandata informativa di relativa notifica.

Deve, quindi, ritenersi che non si è affatto formato il giudicato interno, in quanto la questione relativa alla notifica delle cartelle di pagamento da ultimo richiamate è stata devoluta al giudice di secondo grado.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt.2712 e 2719 cod. civ., dell’art. 36, comma 2, n. 4.

La sentenza impugnata non avrebbe dato conto delle ragioni per cui nel caso di specie il disconoscimento delle copie sarebbe generico, né ha indicato gli elementi o le presunzioni che avrebbero portato a ritenere infondato il disconoscimento.

Di contro , richiama le censure sollevate in entrambi i giudizi di merito con le quali aveva sollevato specifiche doglianze, relative alle parti abrase e di difficile lettura nella parte in cui veniva riportata la data di consegna.

Con riferimento alla cartella n. 09720150212468686000, ad avviso del ricorrente, in ogni caso da ritenere estinta per intervenuta prescrizione, la fotocopia non autenticata sembrerebbenotificata ad un indirizzo che non ha alcun riferimento con il contribuente e con una sottoscrizione del tutto differente da quella apposta alla relata di notifica dell’altra cartella di pagamento, notifica all’indirizzo del contribuente.

In ogni caso la negazione dell’esistenza degli originali giustificava di persé il disconoscimento e l’unico modo per superare l’eccezione sarebbe stato quello di produrre gli originali. 2.1.Con riferimento al disconoscimento, va ribadito che i l convincimento del giudice di merito circa l'idoneità di una determinata deduzione o condotta difensiva ad integrare gli estremi del disconoscimento costituisce giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità(Cass. Sez. 1, n. 1591/2002, Rv. 552103 –01, Sez. 3, n. 9543/2002, Rv. 555481 – 01 , Sez. 3, n. 13357/2004,Rv. 576109 – 01 , Sez. 1, n. 26162/2006 , Rv. 593532 -01).

Il principio deve trovare applicazione nel caso di specie, in cui è stato effettuato un disconoscimento sulla conformità delle copie agli originali.

Con riguardo, invece, all’idoneità della copia ai fini della prova della notifica, il Collegio intende qui riaffermare il principio in base al quale, qualora l’agente della riscossione si limiti a produrre in giudizio la copia fotostatica della relata di notifica per ciascuna cartella di pagamento, in corrispondenza al relativo avviso di intimazione, il giudice che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass. Sez. 6-3, 11 ottobre 2017 n. 23902; Cass., Sez. 5, 26 ottobre 2020, n. 23426).

E nel caso di specie il giudice di merito, nell’ambito della discrezionalità della valutazione probatoria sua propria, non si è discostato da questa regola, vertendosi appunto di disconoscimento di conformità all’originale non richiedente verificazione.

3. Da quanto esposto segue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; Condanna il ricorrentea pagare in favore della controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 2.400,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 05062/2023 R.G. proposto da D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso anche disgiuntamentedagli Avv.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati presso la Cancelleria della Corte di Cassazione –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate e della Riscossione, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 –controricorrente – Oggetto: Tributi altri avverso la sentenza della Commissione tributariaregionale del Lazio n . 3289/2022depositata il 31 luglio 2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre2023 dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 097/2018/14/60000582003/000, per il mancato pagamento di varie imposterelative agli anni dal 2007 al 2011. In particolare, i crediti rientranti nella giurisdizione tributaria consistevano nelle seguenticartelle di pagamento: a)n.09720150212468686000, notificata in data 09/02/2016, afferente ad I.C.I., relativa agli anni2008 e 2009, iscritta a ruolo dal Comune di Fiumicino; b)n. 09720160001443076000 , notificata il 18/03/2016, afferente ad I.C.I., relativa agli anni 2009 e 2010, iscritta a ruolo dal Comune di Fiumicino; c) n . 09720160158767674000 , notificata in data 13/01/2017, riguardante il recupero della cedolare secca sull’imposta di registro su locazione di immobili ad uso abitativo, con anno di riferimento 2013, iscritta a ruolo dall’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] II di Roma; d)n. 09720170009656171000, notificata in data 09/05/2017, relativaad imposta di registro, per l’anno 2006, iscritta a ruolo dall’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] I di Roma; e)n. 09720170011544778000, notificata in data 09/05/2017, relativa ad imposta di registro locazione fabbricati , per l’anno 2011, iscritta a ruolo dall’ Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] II di [OSCURATO:PERSONA] CTP, posto che l’unico motivo del ricorso originario era fondato sulla mancata notifica delle cartelle di pagamento, ha accolto parzialmente il ricorso, accertando la rituale notifica delle cartelle n. 09720160158767674000, n. 09720160001443076000 , n.09720150212468686000, nonchédi quelle portanti il numero finale 56000, 803000. La CTR ha confermato la pronuncia di primo grado sulla base delle seguenti ragioni: - i motivi formulati con la memoria illustrativa riguardanti le cartelle n. 09720160001443076000 e n. 09720150212468686000, che sarebbero state annullate da un'altra sentenza della CTP di Roma (16856/2019), la quale ne avrebbe accertato l'intervenuta prescrizione,non possono essere esaminati, perché fanno riferimento a pronunce di primo grado di cui non si attesta il passaggio in giudicato e,inoltre, perché è inammissibile la deduzione nella memoria, presentata ai sensi dell'art 32 del d .lgs. n. 546 del 1992 , c ontenente un nuovo motivo; - è infondato il primo motivo di appello con cui si deduce l'omessa comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria, in quanto l'ufficio ha documentato la rituale comunicazione dello stesso, tanto che risulta essere stato impugnato dal contribuente; - è inammissibile il secondo motivo di appello con cui si eccepisce la nullità della sentenza per non avere dichiarato la prescrizione quinquennale delle cartelle n. 09720160001443076000 e n. 09720150212468686000, in quanto nel giudizio tributario è preclusa qualsiasi eccezione relativa ad un atto impositivo divenuto definitivo sulla base del principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad un altro divenuto d e finitivo , perché rimasto incontestato ( Cass.19616 del 2018).- s ono inammissibili il terzo e il quarto motivo di appello che riguardano cartelle di pagamento che non rientrano tra quelle che il giudice di primo grado ha ritenuto tempestive e regolari, per i quali non si comprende quale sia l'interesse del contribuente a formulare contestazioni; - è infondato il motivo riguardante il disconoscimento della conformità agli originali delle fotocopie non autenticate depositate dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, riguardanti le relate di notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato; l 'onere del disconoscimento va assolto attraverso indicazioni specifiche che consentano di desumere in modo inequivoco la mancanza di genuinità della copia, non essendo sufficiente una contestazione generica; il disconoscimento effettuato ai sensi dell'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass.n. 1324 del 2022). Il ricorrente propone ricorso fondato su due motivi , Ader deposita controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta , in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 2909 cod. civ.Eccepisce che le cartelle n. 09720160001443076000 e n. 09720150212468686000, sono state annullatedalla CTR (sent. n. 16856/2019 emessa sull’impugnativa della comunicazione di iscrizione ipotecaria) e che, pertanto, per esse si è formato il giudicato per mancata proposizione di appello incidentale.Tale sentenza, che ha dichiarato prescritti i crediti portati dalle cartelle ora riportate, è stata appellata(notifica del 25 giugno 2020) e l ’appello principale è stato parziale, non avendo riguardato l’annullamento delle cartelle sopra indicate. L’Agenzia, costituendosi, tuttavia, non ha spiegato appello incidentale. Il giudicato si sarebbe formato , quindi, il 24 settembre 2020, ovvero 60 giorni dopo la notifica dell’appello, tenuto conto che non poteva tenersi conto della sospensione straordinariaper l’emergenza Covid di cui all’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 e dell’art. 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020. Il ricorrente evidenzia, inoltre, che l’appello avverso la sentenza di primo grado relativo al presente giudizioè stato notificato il 19 maggio 2020, ovvero prima della formazione del giudicato interno e, pertanto, la prima difesa utileper eccepire il giudicato interno erano le memorie illustrative. Chiede, inoltre, il ricorrente l’annullamento delle cartelle nn. 09720170009565171 e 09720170011544778 invocando la formazione di un giudicato interno.Precisa di avere provveduto ad impugnare le seguenti cartelle: 1. 09720150212468686000; 2. 09720160001443076000; 3. 09720160158761674000; 4. 09720170009565171000; 5. 09720170011544778000. Deduce che la sentenza di primo grado ha confermato quelle sub nn. 1, 2 e 3,mentre ha annulla to chiaramente le rimanenti sub nn. 4 e 5 ovvero le cartelle nn. 09720170009565171 e 09720170011544778. Rappresenta, inoltre, che le cartelle portanti i numeri finali «56000 e 803000» non risultano impugnate , in quanto tale numerazione non è presente in nessuno degli atti sottesi alla comunicazione impugnata Evidenzia che l’atto introduttivo del giudizio di appello del presente procedimento è stato notificato in data 19 maggio 2020 ed eccepisce, pertanto, che il termine per l’appello incidentale è decorso in data 28 settembre 2020 (ovvero 60 giorni dopo la notifica dell’appello e tenuto conto della non applicabilità della sospensione straordinaria Covid di cui all’art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020),mentre l’Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in appello solamente in data 05 febbraio 2021. Avendo la CTR rigettato l’appello e quindi confermato la sentenza di primo grado, il ricorrente chiede che venga accertato il giudicato in relazione alle menzionate cartelle. 1.1. Il motivo è inammissibile . Con riguardo all’eccepito giudicato esterno , l a sentenza impugnata dichiara inammissibile l’eccezione di giudicato sulle cartelle nn. 76000 e 86000, in quanto non vi è prova dell’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza invocatae, poi, perché sollevata solo con la memoria difensiva . La controricorrente conferma il mancato passaggio in giudicato. Con il presente motivoil contribuente non ha censurato la parte di motivazione in cui si è affermato che dellasentenza evocata (n. 16856/19)non si è dato atto del passaggio in giudicato. Le doglianze del primo motivo sono tutte dirette, infatti, a confutare l’affermazione di tardività dell’eccezione di giudicato esterno, con la conseguenza che resta in piedi l’altra ragione del decidere relativa alla mancata attestazione del passaggio in giudicato ( a sua volta riconducibile alla mancata osservanza dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ., applicabile anche al processo tributario). Il motivo è, quindi , inammissibile in forza del principio di legittimità per il quale, ove una pronuncia sia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, è a carico del ricorrente l’onere di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass., Sez. 1, n. 17182/2020 , Rv. 658567 –01, Sez. 3, n. 10815/2019, Rv. 653585 – 01 ) 1.2.Con riferimento all’eccezione di giudicato interno , si osserva che la CTPha riconosciuto la tempestività della notifica delle cartelle finali portanti i numeri finali: 67400, 76000, 86000, 56000, 803000perché avvenute a mezzo posta. Ha, poi, affermato che per le restanti l’Agenzia non avrebbe depositato alcuna prova. La sentenza oggi impugnata nello svolgimento del fatto dà conto dei motivi di appello, tra i quali figura al n. 4) la nullità della sentenza per avere ritenuto correttamente notificatele cartelle n. n° 09720170009656171000, e n. n° 09720170011544778000. Con il motivo di appello ritrascritto dall’Agenzia nel controricorso, infatti, l’originario ricorrente ha chiesto di dichiararne espressamente la nullità per non esser stato provato l’invio della raccomandata informativa di relativa notifica. Deve, quindi, ritenersi che non si è affatto formato il giudicato interno, in quanto la questione relativa alla notifica delle cartelle di pagamento da ultimo richiamate è stata devoluta al giudice di secondo grado. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt.2712 e 2719 cod. civ., dell’art. 36, comma 2, n. 4. La sentenza impugnata non avrebbe dato conto delle ragioni per cui nel caso di specie il disconoscimento delle copie sarebbe generico, né ha indicato gli elementi o le presunzioni che avrebbero portato a ritenere infondato il disconoscimento. Di contro , richiama le censure sollevate in entrambi i giudizi di merito con le quali aveva sollevato specifiche doglianze, relative alle parti abrase e di difficile lettura nella parte in cui veniva riportata la data di consegna. Con riferimento alla cartella n. 09720150212468686000, ad avviso del ricorrente, in ogni caso da ritenere estinta per intervenuta prescrizione, la fotocopia non autenticata sembrerebbenotificata ad un indirizzo che non ha alcun riferimento con il contribuente e con una sottoscrizione del tutto differente da quella apposta alla relata di notifica dell’altra cartella di pagamento, notifica all’indirizzo del contribuente. In ogni caso la negazione dell’esistenza degli originali giustificava di persé il disconoscimento e l’unico modo per superare l’eccezione sarebbe stato quello di produrre gli originali. 2.1.Con riferimento al disconoscimento, va ribadito che i l convincimento del giudice di merito circa l'idoneità di una determinata deduzione o condotta difensiva ad integrare gli estremi del disconoscimento costituisce giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità(Cass. Sez. 1, n. 1591/2002, Rv. 552103 –01, Sez. 3, n. 9543/2002, Rv. 555481 – 01 , Sez. 3, n. 13357/2004,Rv. 576109 – 01 , Sez. 1, n. 26162/2006 , Rv. 593532 -01). Il principio deve trovare applicazione nel caso di specie, in cui è stato effettuato un disconoscimento sulla conformità delle copie agli originali. Con riguardo, invece, all’idoneità della copia ai fini della prova della notifica, il Collegio intende qui riaffermare il principio in base al quale, qualora l’agente della riscossione si limiti a produrre in giudizio la copia fotostatica della relata di notifica per ciascuna cartella di pagamento, in corrispondenza al relativo avviso di intimazione, il giudice che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass. Sez. 6-3, 11 ottobre 2017 n. 23902; Cass., Sez. 5, 26 ottobre 2020, n. 23426). E nel caso di specie il giudice di merito, nell’ambito della discrezionalità della valutazione probatoria sua propria, non si è discostato da questa regola, vertendosi appunto di disconoscimento di conformità all’originale non richiedente verificazione. 3. Da quanto esposto segue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; Condanna il ricorrentea pagare in favore della controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 2.400,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti
Sentenza Cassazione n. 35524/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris