CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2023
Cassazione n. 21753/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; P letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per un verso, quanto alla ritenuta responsabilità per la contestata evasione, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con lineari riferimenti fattuali e con e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, mentre,in relazione alla mancata concessione dei benefici ex art 597 comma 5 cpp„è del tutto generico perché non precisa su quali aspetti, pretermessi dalla Corte del merito, poteva giustificarsi una soluzione diversa rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023.