CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2025
Cassazione n. 25291/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha confermato la sua condanna per il reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. L'unico motivo del ricorso, attinente al diniego della circostanza attenuante prevista dall'art.62, n.4, cod.pen., è inammissibile in quanto la relativa doglianza è stata tautologicamente formulata in solo riferimento al numero delle dosi trattate e al limitato profitto ricavabile dalla relativa cessione, senza operare alcun effettivo confronto con le argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata. A tale proposito va ricordato che, alla qualificazione giuridica del fatto in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non consegue automaticamente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., essendo necessario accertare, a tal fine, che risultino di speciale tenuità sia l'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, sia la gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa (Sez. 3, n. 13659 del 16/02/2024, Aamara, Rv. 286097); nel caso di specie, il motivo non si è quindi confrontato con la puntuale argomentazione della Corte, che ha dato conto dello specifico disvalore della condotta in relazione al concreto quantitativo di stupefacente ceduto e di quello di cui l'imputato è stato trovato in possesso. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2025 Il Consigliere estensore