CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2021
Cassazione n. 40403/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GEORGIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GEORGIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2018 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Trieste confermava la sentenza con cui il tribunale di Pordenone, in data 27.6.2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e 3ankhoteli Nuzgar, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati loro in rubrica ascritti. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, lamentando, con un unico atto di impugnazione, la mancanza della motivazione della sentenza impugnata, con riferimento al mancato riconoscimento in loro favore delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta. 3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, per l'assoluta genericità dei motivi su cui si fondano, in violazione dell'art. 581, lett. d), c.p.p., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che il relativo atto scritto contenga, a pena di inammissibilità, l'enunciazione specifica, tra l'altro, "dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, come ribadito anche dal disposto dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa. L'assoluta genericità dei motivi di ricorso, peraltro, si apprezza in modo particolare in presenza di una specifica motivazione con cui la corte territoriale ha compiutamente illustrato le ragioni che ostano al riconoscimento in favore dei prevenuti degli invocati benefici (cfr. pp. 3- 4). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13.7.2021. [OSCURATO:PERSONA]