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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2024

Cassazione n. 41759/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al delitto di rapina denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di una differente ricostruzione storica dei fatti, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pag. 4-5 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata derubricazione del delitto di rapina in quello di favoreggiamento e la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 7 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato, inoltre, che il terzo motivo di ricorso, che lamenta difetto di motivazione in ordine alla possibilità che l'arma utilizzata nelle rapine fosse vera, è privo di specificità poiché non si confronta con quanto correttamente affermato dal giudice di appello a pag. 7 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al delitto di rapina denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di una differente ricostruzione storica dei fatti, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pag. 4-5 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata derubricazione del delitto di rapina in quello di favoreggiamento e la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 7 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato, inoltre, che il terzo motivo di ricorso, che lamenta difetto di motivazione in ordine alla possibilità che l'arma utilizzata nelle rapine fosse vera, è privo di specificità poiché non si confronta con quanto correttamente affermato dal giudice di appello a pag. 7 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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