CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 novembre 2021
Cassazione n. 15948/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta del 12/10/2021 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 15/11/2021, il Tribunale di Caltanissetta, investito della richiesta di riesame dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta del 18/08/2021, confermava tale ordinanza nella parte, per quanto qui interessa, relativa ai reati contestati al Sanfilippo nei capi 1, 34 e 55-56 della contestazione. In particolare, al Sanfilippo, in tali capi, erano contesti i seguenti reati: a) capo 1: in concorso con numerosi altri, il reato di cui all'art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, cod. pen., per avere fatto parte dell'organizzazione mafiosa denominata Stidda, operante prevalentemente nel territorio di Mazzarino e riconducibile al clan Sanfilippo, in particolare, per avere, in qualità di sodale con funzioni apicali, promosso, diretto e organizzato l'associazione, attuando, tra l'altro, nella gestione del traffico delle sostanze stupefacenti, delle estorsioni, del riciclaggio e, più in generale, del reimpiego dei proventi delle attività illecite, le direttive impartite dal capo clan detenuto ([OSCURATO:PERSONA]), comunque godendo di autonomia decisionale tale da consentire di adattare le stesse direttive alla mutevole realtà del territorio controllato. Con le aggravanti di avere promosso, diretto e organizzato l'associazione e di essere questa armata, attesa la disponibilità di armi da parte degli affiliati (in Mazzarino, dal settembre 2017 e con condotta in atto); b) capo 34: in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], il reato di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, 629, secondo comma, in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 1) e n. 3), e all'art. 416-bis.1, cod. pen., per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, mediante minacce consistite nel fare pesare, in modo implicito ma inequivocabile, la propria appartenenza all'organizzazione mafiosa denominata Stidda, clan Sanfilippo, costringendo Giorgio e [OSCURATO:PERSONA], esercenti l'attività di parrucchiere in Mazzarino, a erogargli una pluralità di prestazioni a titolo gratuito, procurato a sé un ingiusto profitto, consistente nel valore del corrispettivo non pagato delle prestazioni fruite, con corrispondente danno per le persone offese. Con le aggravanti di avere commesso il fatto in più persone riunite e di essere il fatto stato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. e al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (in Mazzarino, dal dicembre 2017 e con condotta in atto); c) capo 55: in concorso con diversi altri, il reato di cui agli artt. 110 e 81, secondo comma, cod. pen., e agli artt. 2, 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come modificati dagli articoli, rispettivamente, 10, 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, illegalmente detenuto un numero imprecisato ma sicuramente consistente di armi comuni da sparo, tra le quali una pistola e un fucile, e per averle portate in luogo pubblico, spostandole dal posto in cui erano state occultate in contrada Sophiana e, successivamente, da tale località ad altra imprecisata. Con l'aggravante di essere il fatto stato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. e al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (in Mazzarino, da data antecedente e prossima al 7 novembre 2017 e con condotta in atto). Capo 56: in concorso con le stesse persone, il reato di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, 648 e 416.bis.1 cod. pen., per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, al fine di trarne profitto, acquistato o comunque ricevuto un numero imprecisato ma sicuramente consistente di armi comuni da sparo, tra le quali una pistola e un fucile, di sicura provenienza delittuosa. Con l'aggravante di essere il fatto stato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. e al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (in Mazzarino, in data antecedente e prossima al 7 novembre 2017). 2. Avverso la menzionata ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] per i seguenti motivi: a) in relazione al reato di cui al capo 1 della contestazione, violazione di legge e inesistente o, comunque, carente motivazione in ordine alla riconosciuta esistenza di gravi indizi della partecipazione all'associazione di cui allo stesso capo. Il ricorrente lamenta anzitutto che l'ordinanza impugnata non avrebbe spiegato su quali basi si fondasse la prova dell'esistenza e operatività, nel territorio di Mazzarino, dell'associazione, denominata Stidda, avente le caratteristiche dell'associazione mafiosa. Quanto alla posizione dell'indagato, nella motivazione dell'ordinanza mancherebbe la prova sia della condotta di partecipazione all'associazione sia dell'elemento psicologico del reato, atteso che il G.i.p. e, poi, il Tribunale del riesame si sarebbero basati solo sull'interpretazione dell'intercettazione del cellulare di [OSCURATO:PERSONA] e su alcune intercettazioni ambientali, mentre, quanto alla prova «regina» della «condotta pregressa» di [OSCURATO:PERSONA], si tratta di fatti di molti anni addietro, seguiti da anni di carcerazione; b) in relazione al reato di cui al capo 34 della contestazione, violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla riconosciuta esistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata si sarebbe limitata a riportare stralci di due conversazioni intercettate - la prima (del 30 agosto 2018) dalla quale si ricaverebbe soltanto una generica lamentela del Cicero nei confronti della famiglia Sanfilippo e la seconda dalla quale si ricava che [OSCURATO:PERSONA] non è solito pagare, quando se ne avvale, il parrucchiere [OSCURATO:PERSONA] - conversazioni che, letta, la seconda, in modo completo, farebbero emergere soltanto un vecchio rapporto di amicizia tra [OSCURATO:PERSONA] e il Cicero; c) in relazione ai reati di cui ai capi 55 e 56 della contestazione, violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla riconosciuta esistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il ricorrente asserisce che dalle intercettazioni telefoniche del 15 novembre 2018, delle ore 15,06, 17,21 e 19,36 «non emerge alcuna conversazione dalla quale trarre la convinzione che Andrea [Sanfilippo] si fosse portato nella campagna vicino casa del fratello Marcello per dissotterrare delle armi». [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Giova preliminarmente rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che, «[i]n tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828- 01). Tale orientamento, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi e al quale intende, perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunce più recenti di questa Corte (tra le altre: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460- 01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01). Da ciò consegue che «[Irinsussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito)» (tra le altre: Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01). A tali principi occorre attenersi nel valutare le censure del ricorrente per vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Si deve in effetti rilevare come, con i tre motivi di ricorso, il ricorrente non indichi la violazione di alcuna specifica norma di legge, censurando l'ordinanza impugnata, in effetti, con riguardo alla mancanza o carenza della motivazione di essa in punto di (in)sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1. L'ordinanza impugnata ha ampiamente motivato, in modo coerente e logico, sia quanto all'esistenza dell'associazione denominata Stidda e alle caratteristiche mafiose di essa, sia quanto alla partecipazione dell'indagato alla stessa associazione.Quanto al primo aspetto, il Tribunale di Caltanissetta ha evidenziato come le attività investigative condotte dall'Arma dei Carabinieri, in particolare, servizi di osservazione controllo e pedinamento e sequestri, le attività di intercettazione, in particolare, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA]) e di [OSCURATO:PERSONA] (figlio dei due coniugi), e le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia avessero consentito sia di accertare la persistente esistenza dell'associazione denominata Stidda, sia la riconducibilità di essa al tipo dell'associazione mafiosa, in particolare, non solo, ma anche, della tradizionale "mafia agricola", sia l'organigramma dell'associazione (con a capo, nonostante fosse detenuto, il capofamiglia [OSCURATO:PERSONA]), sia, infine, la struttura della famiglia Sanfilippo, quale clan appartenente alla suddetta Stidda (rinviando anche, quanto all'esistenza dell'associazione e del clan e all'accertamento delle pregresse responsabilità penali dei suoi membri, alle risultanze dei processi già celebrati, come evidenziate dall'ordinanza applicativa della misura). Quanto al secondo aspetto della partecipazione dell'indagato all'associazione denominata Stidda, l'ordinanza impugnata ha evidenziato come le suddette attività investigative e di intercettazione avessero comprovato come [OSCURATO:PERSONA], già condannato per avere fatto parte dell'associazione mafiosa denominata Stidda con sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta del 17/10/1997, divenuta definitiva il 6 novembre 1998, dopo la scarcerazione, avesse nuovamente assunto un ruolo, quale esponente "autorevole", in detta associazione, partecipando alla commissione di plurimi reati scopo, in particolare, estorsioni ai danni di imprenditori agricoli (quali quelle, recentissime, di cui ai capi 13 e 14 della contestazione, rispetto alle quali l'ordinanza pure riconosceva la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza) e di imprenditori commerciali (quali - oltre a quella di cui al capo 34 di cui si dirà - quelle di cui ai capi 30 e 38 della contestazione, rispetto alle quali l'ordinanza pure riconosceva la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza), e reati in materia di armi (quale quello, di cui si dirà, di cui al capo 55 della contestazione), e manifestando altresì il proposito di inserirsi nel settore del traffico degli stupefacenti (come emergeva dalla conversazione del 4 ottobre 2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). L'ordinanza in esame ha pertanto analizzato tutti gli elementi indiziari, riconducendoli a unità, attesa la loro concordanza, e, con motivazione assolutamente coerente e logica, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente per il reato a lui contestato di associazione mafiosa. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di estorsione ai danni dei parrucchieri Giorgio e [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 34 della contestazione, sulla base di due intercettazioni telefoniche. La prima, del 30 agosto 2018, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalla quale risultava che il parrucchiere [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato al Bonanno l'impossibilità di servire gratuitamente tutta la famiglia Sanfilippo, tenuto conto della sua molto aumentata estensione («voi siete in tanti», «una volta erano sette [...] non c'era problema adesso sono diventati trecento»). La seconda, del 3 ottobre 2018, tra [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nella quale questi affermava di non pagare [OSCURATO:PERSONA], mostrando di considerare un affronto l'idea di farlo (vado a pagare da "Ciciriddu"? Vedi che ti do una testata che ti rompo tutta» [ridendo]). Ciò evidenziato, si deve rammentare che, «[i]n materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389- 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01). Nel caso di specie, Tribunale del riesame ha interpretato le ricordate due intercettazioni telefoniche nel senso che, posto che [OSCURATO:PERSONA] non pagava il parrucchiere [OSCURATO:PERSONA] e, di più, mostrava di considerare un affronto l'idea di farlo (seconda intercettazione) e che [OSCURATO:PERSONA] si lamentava di tale fatto, manifestando al Bonanno l'impossibilità di servire gratuitamente tutta la famiglia Sanfilippo (prima intercettazione) - sicché appariva chiaro come egli non lo facesse per amicizia - il Cicero doveva ritenersi costretto a non farsi pagare dal Sanfilippo per effetto della minaccia consistita nel fatto che questi faceva pesare, in modo implicito ma inequivocabile, la propria appartenenza all'associazione mafiosa denominata Stidda. Tale interpretazione appare, all'evidenza, del tutto ragionevole e logica, con la conseguente logicità della motivazione con la quale il Tribunale del riesame ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a carico del ricorrente, per il reato a lui contestato di estorsione. 4. Il terzo motivo è inammissibile. Il Tribunale del riesame ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei delitti di detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo e di ricettazione delle stesse sulla base delle risultanze di alcune intercettazioni telefoniche, dalle quali era emerso sia lo spostamento, il 15 ottobre 2018, da parte di alcuni componenti della famiglia Sanfilippo, di armi illegalmente detenute da un terreno nella contrada Sophiana ad altro luogo, per il timore che le stesse armi fossero scoperte nel corso di uno dei ripetuti controlli effettuati in quel periodo dalle forze di polizia (conversazione del 15 ottobre 2018, delle ore 20,08, da cui era emersa la rabbia di Paolo, nipote di [OSCURATO:PERSONA], per il cattivo stato di conservazione delle armi), sia la partecipazione, a tale spostamento, di [OSCURATO:PERSONA] (conversazioni del 15 ottobre 2018, delle ore 17,21 e 19,36 e del 16 ottobre 2018, delle ore 15,35). A fronte di ciò, le doglianze avanzate con il motivo di ricorso sono del tutto generiche e anapodittiche («non emerge alcuna conversazione dalla quale trarre la convinzione che Andrea [Sanfilippo] si fosse portato nella campagna vicino casa del fratello Marcello per dissotterrare delle armi»), non indicando alcuna specifica manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione con la quale le suddette intercettazioni sono state recepite dal Tribunale del riesame. 5. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore ella cassa delle ammende, della somma di euro tremila. Ai sensi del comma 1-ter dell'art. 94 disp. att./coord./trans. cod. proc. pen., si dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dello stesso art. 94. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda all