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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 05184/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

\IL.4 z:ZT» [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIA CIVILE.

Il Presidente ha pronunciato il seguente DECRETO 4 23 sul ricorso iscritto al n. 12306/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1399/42/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n.

T9D013B05141/2013, (definito ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/18) ed all'atto impositivo n.

T9D013B04473 (definito ai sensi dell'art. 11 d.l. 50/17).

Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domande di definizione agevolata delle controversie ed ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini delle suddette definizioni; Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e dei commi 6 e 8 dell'art. 11 DL n. 50 del 2017; rilevato che, rispettivamente, - entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale 21443 istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; - entro il 31 dicembre 2018 senza che alcuno abbia presentato, entro tale data, l'istanza di trattazione di cui al comma 10 dell'art. 11 cit. e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi dei citati: comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e comma 10 dell'art. 11 d.l. 50/17, il processo si è estinto con il decorso del termine rispettivamente del 31 dicembre 2020, e del 31 dicembre 2018, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dei commi e degli articoli precedentemente citati le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma [OSCURATO:PERSONA] 1(k:1 A A IL 2O FEB, 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
\IL.4 z:ZT» [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIA CIVILE. Il Presidente ha pronunciato il seguente DECRETO 4 23 sul ricorso iscritto al n. 12306/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1399/42/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9D013B05141/2013, (definito ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/18) ed all'atto impositivo n. T9D013B04473 (definito ai sensi dell'art. 11 d.l. 50/17). Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domande di definizione agevolata delle controversie ed ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini delle suddette definizioni; Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e dei commi 6 e 8 dell'art. 11 DL n. 50 del 2017; rilevato che, rispettivamente, - entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale 21443 istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; - entro il 31 dicembre 2018 senza che alcuno abbia presentato, entro tale data, l'istanza di trattazione di cui al comma 10 dell'art. 11 cit. e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi dei citati: comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e comma 10 dell'art. 11 d.l. 50/17, il processo si è estinto con il decorso del termine rispettivamente del 31 dicembre 2020, e del 31 dicembre 2018, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dei commi e degli articoli precedentemente citati le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma [OSCURATO:PERSONA] 1(k:1 A A IL 2O FEB, 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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