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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 41523/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIA Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catania, con ordinanza del 18/07/2024, ha rigettato l'appello proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gup del Tribunale di Ragusa, che aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari alla quale lo stesso è sottoposto per il delitto di cui agli artt. 56, 628, comma primo, cod.pen. 2.

Il Tribunale ha rigettato il gravame proposto, ritenendo infondate le originarie istanze della difesa volte a sostenere l'elisione delle originarie esigenze cautelari o, comunque, la possibilità di affrontarle con misura gradata, atteso che il decorso del tempo dalla applicazione non poteva in alcun modo ritenersi elemento idoneo di per sé solo ad escludere le esigenze cautelari, soprattutto in considerazione della gravità dei fatti ascritti per i quali era intervenuta sentenza di condanna del Gup presso il Tribunale di Ragusa.

3. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione D'[OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, proponendo un unico articolato motivo di ricorso con il quale ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 274, comma 1, lett. c) e art. 299 cod.proc.pen., nonché omessa, apparente ed illogica motivazione in relazione alla attuale sussistenza del pericolo di reiterazione del reato e, dunque, anche violazione di norme processuali sul punto; la difesa ha osservato come il Tribunale avesse reso una motivazione del tutto generica, sostanzialmente omessa, non essendosi confrontato, al fine di ritenere la sopravvenienza di elementi validi a limitare la esigenze cautelari, quanto allegato dalla difesa e, in particolare, l'intervenuto svolgimento costante di attività lavorativa da parte del ricorrente e la frequentazione con positivo riscontro del Sert di Modica, come puntualmente allegato con la memoria ex art. 127 cod.proc.pen.

La motivazione si doveva dunque ritenere carente e sostanzialmente omessa, con conseguente violazione di legge, atteso il confronto del Tribunale con alcune soltanto delle circostanze dedotte dalla difesa (ovvero decorso del tempo e comportamento cautelare).

4. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1.

1. Il ricorso è fondato.

La lettura dell'ordinanza impugnata evidenzia come le doglianze difensive siano state sintetizzate (pag. 1), con un richiamo assai sintetico - quale ragione posta a base dell'appello e della richiesta di sostituzione della misura cautelare in atto - ad un comportamento del ricorrente improntato a correttezza ed al rispetto delle prescrizioni imposte in correlazione al tempo decorso (ritenendolo di per sé irrilevante).

Non ricorre invece alcun riferimento alla memoria difensiva, alla attività lavorativa ed alla nota del Sert per come richiamata dalla difesa ed allegata dinnanzi al Tribunale del riesame.

Il ricorrente, per mezzo del suo difensore, aveva difatti allegato circostanze ulteriori, oggettivamente riscontrabili, che dovevano essere necessariamente valutate, in considerazione dell'istanza inoltrata e che risultano totalmente pretermesse e neanche richiamate nella motivazione, assai sintetica ed in parte stereotipata, assunta dal Tribunale, nonostante tali ulteriori elementi e documenti fossero presenti ed inseriti specificamente all'interno del fascicolo a disposizione del Tribunale del riesame.

La motivazione si deve ritenere sul punto totalmente omessa e l'ordinanza in esame deve, conseguentemente, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Ne consegue che il Tribunale, nell'ambito della propria discrezionalità dovrà valutare l'eventuale sopravvenienza di fatti nuovi al fine di giustificare la rivalutazione di quelli già apprezzati e rendere possibile la revoca e la modifica della misura applicata (Sez.1, n.19521 del 15/04/2010, D'Agostino, Rv. 247208-01: Sez. 5, n. 17896 del 09/01/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243974-01; Sez. 1, n. 15906 del 19/01/2007, Petta, Rv. 236278-01).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIA Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catania, con ordinanza del 18/07/2024, ha rigettato l'appello proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gup del Tribunale di Ragusa, che aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari alla quale lo stesso è sottoposto per il delitto di cui agli artt. 56, 628, comma primo, cod.pen. 2. Il Tribunale ha rigettato il gravame proposto, ritenendo infondate le originarie istanze della difesa volte a sostenere l'elisione delle originarie esigenze cautelari o, comunque, la possibilità di affrontarle con misura gradata, atteso che il decorso del tempo dalla applicazione non poteva in alcun modo ritenersi elemento idoneo di per sé solo ad escludere le esigenze cautelari, soprattutto in considerazione della gravità dei fatti ascritti per i quali era intervenuta sentenza di condanna del Gup presso il Tribunale di Ragusa. 3. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione D'[OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, proponendo un unico articolato motivo di ricorso con il quale ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 274, comma 1, lett. c) e art. 299 cod.proc.pen., nonché omessa, apparente ed illogica motivazione in relazione alla attuale sussistenza del pericolo di reiterazione del reato e, dunque, anche violazione di norme processuali sul punto; la difesa ha osservato come il Tribunale avesse reso una motivazione del tutto generica, sostanzialmente omessa, non essendosi confrontato, al fine di ritenere la sopravvenienza di elementi validi a limitare la esigenze cautelari, quanto allegato dalla difesa e, in particolare, l'intervenuto svolgimento costante di attività lavorativa da parte del ricorrente e la frequentazione con positivo riscontro del Sert di Modica, come puntualmente allegato con la memoria ex art. 127 cod.proc.pen. La motivazione si doveva dunque ritenere carente e sostanzialmente omessa, con conseguente violazione di legge, atteso il confronto del Tribunale con alcune soltanto delle circostanze dedotte dalla difesa (ovvero decorso del tempo e comportamento cautelare). 4. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. 1. Il ricorso è fondato. La lettura dell'ordinanza impugnata evidenzia come le doglianze difensive siano state sintetizzate (pag. 1), con un richiamo assai sintetico - quale ragione posta a base dell'appello e della richiesta di sostituzione della misura cautelare in atto - ad un comportamento del ricorrente improntato a correttezza ed al rispetto delle prescrizioni imposte in correlazione al tempo decorso (ritenendolo di per sé irrilevante). Non ricorre invece alcun riferimento alla memoria difensiva, alla attività lavorativa ed alla nota del Sert per come richiamata dalla difesa ed allegata dinnanzi al Tribunale del riesame. Il ricorrente, per mezzo del suo difensore, aveva difatti allegato circostanze ulteriori, oggettivamente riscontrabili, che dovevano essere necessariamente valutate, in considerazione dell'istanza inoltrata e che risultano totalmente pretermesse e neanche richiamate nella motivazione, assai sintetica ed in parte stereotipata, assunta dal Tribunale, nonostante tali ulteriori elementi e documenti fossero presenti ed inseriti specificamente all'interno del fascicolo a disposizione del Tribunale del riesame. La motivazione si deve ritenere sul punto totalmente omessa e l'ordinanza in esame deve, conseguentemente, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Ne consegue che il Tribunale, nell'ambito della propria discrezionalità dovrà valutare l'eventuale sopravvenienza di fatti nuovi al fine di giustificare la rivalutazione di quelli già apprezzati e rendere possibile la revoca e la modifica della misura applicata (Sez.1, n.19521 del 15/04/2010, D'Agostino, Rv. 247208-01: Sez. 5, n. 17896 del 09/01/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243974-01; Sez. 1, n. 15906 del 19/01/2007, Petta, Rv. 236278-01). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. p
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