CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 20733/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 24/09/2021 del Tribunale di Avellino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, giudicando in sede di rinvio disposto con sentenza emessa da questa Corte, Sez. 4 n. 10796 del 18 febbraio 2020, il Tribunale di Avellino revocava il beneficio del patrocinio a spese dello Stato concesso a [OSCURATO:PERSONA] con decreto del 29 maggio 2018, essendo emerso dalla nota dell'Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2019 che il reddito percepito dal nucleo familiare dell'istante per l'anno di imposta 2016 era pari ad Euro 16.706,88, superiore al limite di cui al d.P.R. n. 115 del 2002. 2. Avverso l'indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione con cui deduce la violazione degli artt. 627 cod. proc. pen., 76, commi 1 e 3, 112, lett. e), d.P.R. n. 115 del 2002 e vizio di motivazione. Dopo aver ricapitolato la vicenda processuale, assume il difensore che il Tribunale non si sarebbe conformato al dictum della sentenza di annullamento, la quale imponeva di verificare la possibilità di computare il reddito della moglie separata tra quelli riconducibili al nucleo familiare del Liotta, accertamento che il Tribunale ha omesso di compiere. Il Tribunale, inoltre, non solo avrebbe omesso di motivare in ordine alla effettiva condizione economica del Liotta, ma non avrebbe tenuto conto della nota dell'Agenzia delle entrate del 6 maggio 2019, da cui risulta un reddito complessivo familiare per l'anno di imposta 2017 pari a 1.236,13 euro, che consente il mantenimento di ammissione del beneficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Va premesso che la Corte di cassazione aveva annullato il precedente decreto di revoca perché "basato in via esclusiva sul richiamo alla nota delle Agenzie delle Entrate del 6 maggio 2019, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] aveva superato il reddito percepito dal nucleo familiare per l'anno di imposta 2016, senza contenere nessuna ulteriore specificazione". Dopo aver chiarito le condizioni in forza delle quali è ammissibile la tecnica della motivazione per relationem ad atti esterni al procedimento, la Corte ha censurato il decreto impugnato perché il provvedimento richiamato "non affronta questioni che impongono l'assolvimento dell'obbligo di motivazione, nella parte in cui riporta sinteticamente i redditi percepiti dai vari componenti del nucleo familiare senza nessuna ulteriore indicazione delle fonti di guadagno ovvero non fornisce specifica risposta a puntuali rilievi che si ha l'obbligo di valutare quali la possibilità di inclusione nel computo del reddito della moglie separata tra quelli riconducibili al nucleo familiare del Liotta". 3. Ciò posto, si osserva che, in sede di rinvio, il Tribunale non si è limitato a recepire acriticamente il mero risultato nota delle Agenzie delle Entrate del 6 maggio 2019, come era accaduto in relazione al primo provvedimento poi cassato, ma ha motivato in ordine alle conclusioni assunte, osservando: 1) che occorre considerare il reddito, pari a 10.276 euro, riferito alla moglie del Liotta, [OSCURATO:PERSONA], indicata dall'instante quale "coniuge legalmente separata", non emergendo dagli atti - né il ricorrente l'ha indicato - quando sia cessata la convivenza; 2) che, come accertato dall'Agenzia delle entrate, il Liotta, per l'anno 2016, ha percepito un reddito pari a 6.430,88 euro. 4. Orbene, su queste basi, il reddito complessivo è stato indicato in complessivi 16.706,88 euro, somma superiore al limite previsto per accedere al benefico, fissata in' 11.493,82 euro, cui deve aggiungersi la maggiorazione per i tre conviventi (1.032,91 eurox3), pari a complessivi 14.592,55 euro. 5. A fronte di tale motivazione, il motivo sconta profili di genericità, perché, per un verso, non indica elementi fattuali da cui desumere l'effettiva cessazione del vincolo coniugale, e, per altro verso, non muove alcuna contestazione in ordine al reddito riferito al Liotta nel 2016. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i