Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 agosto 2022

Cassazione n. 43850/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore iSEMIDZ. a1E=SED G- L . che ha ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore Il difensore presente si riporta ai motivi e chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo per il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen., per essere stato trovato in possesso di falsi documenti d'identificazione riportanti la sua effigie e dati anagrafici riferibili a terze persone.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato dal difensore consta di due motivi, con i quali sono censurate:

2.1. - sotto il profilo del vizio di motivazione, la dichiarazione di responsabilità, registrandosi nella sentenza impugnata l'omessa considerazione dell'insufficiente quadro probatorio offerto dall'Accusa e, comunque, l'inadeguata esposizione delle ragioni assunte a sostegno del rigetto dei motivi di gravame;

2.2. - sotto il profilo anche della violazione di legge, le statuizioni in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, le quali avrebbero meritato di essere accompagnate da una più pregnante indicazione delle ragioni che avevano militato a sostegno del discostamento dal minimo edittale nella determinazione della pena e del diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Con istanza tramessa in Cancelleria in data 29 agosto 2022, la difesa del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso, che gli è stata accordata.

4. Con requisitoria in data 22 settembre 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha anticipato le proprie conclusioni chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Entrambi i motivi di ricorso risultano genericamente articolati.

Infatti, si caratterizzano per difetto di specificità, giacché non sono per nulla argomentati, in termini puntuali e critici, i rilievi articolati avverso le affermazioni in fatto e in diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), essendo affidati a censure apodittiche ed assertive, ossia sviluppate senza richiamare a sostegno alcun elemento probatorio desunto dalle evidenze processuali a disposizione.

2. In particolare, il primo motivo, con il quale si contesta, sotto l'egida formale del vizio di motivazione, la dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli, agita argomenti che si appuntano, invero, soltanto sulla mancanza di persuasività, sull'inadeguatezza e sull'assenza di rigore o di puntualità del ragionamento seguito dalla Corte di appello, anche in riferimento al significato assegnato alle prove (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, Rv. 262965), senza enucleare alcuna specifica ed inopinabile aporia logica o alcun evidente e decisivo fraintendimento delle prove stesse tale da creare una rottura irreparabile nel tessuto logico della motivazione complessivamente considerata, che ha dato, invece, congruamente conto di come fossero ravvisabili gli estremi del reato contestato e la sua riconducibilità all'imputato (cfr. pag. 3, terzo capoverso);

3. Il terzo motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello (cfr. pag. 3, quart'ultimo e terz'ultimo capoverso, soprattutto nella parte in cui è stato affermato che la pena base era stata determinata in misura addirittura inferiore al minimo edittale), prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 ottob

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore iSEMIDZ. a1E=SED G- L . che ha ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore Il difensore presente si riporta ai motivi e chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo per il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen., per essere stato trovato in possesso di falsi documenti d'identificazione riportanti la sua effigie e dati anagrafici riferibili a terze persone. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato dal difensore consta di due motivi, con i quali sono censurate: 2.1. - sotto il profilo del vizio di motivazione, la dichiarazione di responsabilità, registrandosi nella sentenza impugnata l'omessa considerazione dell'insufficiente quadro probatorio offerto dall'Accusa e, comunque, l'inadeguata esposizione delle ragioni assunte a sostegno del rigetto dei motivi di gravame; 2.2. - sotto il profilo anche della violazione di legge, le statuizioni in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, le quali avrebbero meritato di essere accompagnate da una più pregnante indicazione delle ragioni che avevano militato a sostegno del discostamento dal minimo edittale nella determinazione della pena e del diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Con istanza tramessa in Cancelleria in data 29 agosto 2022, la difesa del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso, che gli è stata accordata. 4. Con requisitoria in data 22 settembre 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha anticipato le proprie conclusioni chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Entrambi i motivi di ricorso risultano genericamente articolati. Infatti, si caratterizzano per difetto di specificità, giacché non sono per nulla argomentati, in termini puntuali e critici, i rilievi articolati avverso le affermazioni in fatto e in diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), essendo affidati a censure apodittiche ed assertive, ossia sviluppate senza richiamare a sostegno alcun elemento probatorio desunto dalle evidenze processuali a disposizione. 2. In particolare, il primo motivo, con il quale si contesta, sotto l'egida formale del vizio di motivazione, la dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli, agita argomenti che si appuntano, invero, soltanto sulla mancanza di persuasività, sull'inadeguatezza e sull'assenza di rigore o di puntualità del ragionamento seguito dalla Corte di appello, anche in riferimento al significato assegnato alle prove (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, Rv. 262965), senza enucleare alcuna specifica ed inopinabile aporia logica o alcun evidente e decisivo fraintendimento delle prove stesse tale da creare una rottura irreparabile nel tessuto logico della motivazione complessivamente considerata, che ha dato, invece, congruamente conto di come fossero ravvisabili gli estremi del reato contestato e la sua riconducibilità all'imputato (cfr. pag. 3, terzo capoverso); 3. Il terzo motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello (cfr. pag. 3, quart'ultimo e terz'ultimo capoverso, soprattutto nella parte in cui è stato affermato che la pena base era stata determinata in misura addirittura inferiore al minimo edittale), prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa. 4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 ottob
Sentenza Cassazione n. 43850/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris