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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2023

Cassazione n. 39426/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -tt Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da '[OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.

Rilevato che il ricorrente deduce violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alle ragioni giustificatrici della sentenza di condanna.

Considerato che le deduzioni prospettate dal ricorrente risultano del tutto generiche e prive di confronto con le argomentazioni illustrate :nelle conformi sentenze di merito, En cui è stata resa adeguata giustificaziOne delle ragioni poste a fondamento del decisum.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -tt Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da '[OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente deduce violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alle ragioni giustificatrici della sentenza di condanna. Considerato che le deduzioni prospettate dal ricorrente risultano del tutto generiche e prive di confronto con le argomentazioni illustrate :nelle conformi sentenze di merito, En cui è stata resa adeguata giustificaziOne delle ragioni poste a fondamento del decisum. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 39426/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris