CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 2025
Cassazione n. 05404/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Partinico il 30 gennaio 2018 ed il 26 aprile 2018); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - premesso che il ricorso è inammissibile perché non corredato da procura speciale ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che pure sarebbe stata necessaria atteso che l'imputata ricorrente era stata dichiarata assente nel giudizio di primo grado - essendosi, quello di secondo grado, celebrato in forma cartolare ex art. 23-bis d.l. n. 137/2020 conv. in I. n. 176/2020 - (cfr. Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, dep. 2024, Rv. 285891, secondo cui, in tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l'onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, come previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole", così da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori), devesi riconoscere; - che il proposto motivo di ricorso, che eccepisce, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio argomentativo, l'assenza di motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto al tenore della sentenza censurata, invece, dotata di motivazione completa e congrua (vedasi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 I