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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2024

Cassazione n. 32314/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Brindisi per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (in Brindisi, il 17/04/2018).

Ritenuto che le censure proposte con un unico motivo (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, mancata valutazione della prova dell'assenza dell'elemento psicologico e dell'errore grossolano) non sono consentite in sede di legittimità, perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 3 e 4 sent. imp.), con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Brindisi per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (in Brindisi, il 17/04/2018). Ritenuto che le censure proposte con un unico motivo (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, mancata valutazione della prova dell'assenza dell'elemento psicologico e dell'errore grossolano) non sono consentite in sede di legittimità, perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 3 e 4 sent. imp.), con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 32314/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris