CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29510/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie depositate dalle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore della parte civile Gabriele GIOTTA, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado e depositato comparsa conclusionale e nota spese; udite le conclusioni del difensore della parte civile Walter PERETTI, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado e depositato comparsa conclusionale e nota spese; udite le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, insistendo nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] LOCATELLI, Renzo TRIBBIA e Francesca TOSETTI, a mezzo del loro difensore, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 05 maggio 2022 con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa, in data 21 aprile 2021, dal Tribunale di Novara che li ha condannati in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] LOCATELLI e Renzo TRIBBIA lamentano, con l'unico ed identico motivo di impugnazione, carenza della motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato. La Corte territoriale non avrebbe motivato in ordine al motivo di appello con il quale i ricorrenti lamentavano la mancata dimostrazione della loro consapevolezza in ordine alla circostanza che il cassero posto in vendita non fosse nella reale disponibilità del venditore del bene (Tony CAVALLI). La difesa ha evidenziato che gli imputati avrebbero svolto una attività di mera mediazione e che la loro mala fede non potrebbe esser dimostrata, come affermato dai giudici di merito, esclusivamente dalla mancanza di dichiarazioni accusatorie nei confronti del CAVALLI e dal mancato coinvolgimento di quest'ultimo nelle cause civili intestate dalla società proprietaria del cassero. 3. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, l'erronea applicazione degli artt. 157 e 160 cod. pen. e dell'art. 83, comma 4, del d.l. 18/2020 conseguente al mancato riconoscimento della prescrizione del reato contestato intervenuta in data 6 aprile 2022 e, quindi, in data anteriore alla definizione del giudizio di appello. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto operante la sospensione dei termini di prescrizione dettata dalla normativa emergenziale da Covid-19 senza tenere conto che nel periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale (09/03/2020-11/05/2020) non si sono tenute udienze e non pendevano termini processuali. Ad avviso della difesa, pertanto, non si sarebbe realizzata una effettiva stasi del procedimento pendente nei confronti della TOSETTI con conseguente inapplicabilità della disciplina introdotta dall'art. 83, comma 4, del d.l. 18/2020. 4. In data 10 marzo 2023 il difensore della parte civile Gabriele GIOTTA ha depositato nota-spese e comparsa conclusionale con la quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. 5. In data 27 febbraio 2023 il difensore della parte civile Walter PERETTI ha depositato nota-spese e comparsa conclusionale con la quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. 6. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] LOCATELLI e Renzo TRIBBIA sono inammissibili per le ragioni che seguono. L'unico motivo dei ricorsi, con cui si censura il difetto di motivazione in relazione alla penale responsabilità dei ricorrenti, è meramente reiterativo di censure inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha confutato, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, le criticità ricostruttive evidenziate con l'atto di appello. I ricorsi sono, inoltre, articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. La sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di appello ad affermare che i ricorrenti abbiano concorso alla realizzazione della truffa di cui al capo di imputazione a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare congrua e rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove, confutando peraltro tutte le doglianze fattuali e giuridiche prospettate dalla difesa con l'atto di appello (vedi pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata in ordine agli artifici e raggiri posti in essere dagli imputati che hanno tratto in errore la persona offesa inducendola a versale la somma di 20.000,00 euro). Detta motivazione non può esser rivalutata in questa sede, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste e non essendosi i ricorrenti confrontati con il percorso argomentativo con il quale la Corte di merito ha confutato i motivi di appello con conseguente aspecificità del motivo di ricorso. 7. L'unico motivo di ricorso con il quale Francesca TOSETTI lamenta l'avvenuta prescrizione del reato contestatole è manifestamente infondato. Deve essere, in proposito, ricordato che l'art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel testo da ultimo vigente, ha previsto il rinvio di ufficio delle udienze dei procedimenti penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari nonché la sospensione - dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020 - del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali nonché del corso della prescrizione nei procedimenti in cui opera la sospensione dei termini. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che l'udienza del 14 aprile 2020 è stata differita a cagione dell'emergenza sanitaria. Nel presente procedimento ha, quindi, operato la ( sospensione prevista dalla normativa emergenziale e, di conseguenza, la Corte territoriale ha correttamente escluso l'intervenuta prescrizione del reato di truffa in data anteriore all'emissione della sentenza di appello. Tenuto conto della data di commissione del reato (7 ottobre 2014) e della presenza della causa di sospensione dei termini di prescrizione indicata nella sentenza impugnata (63 giorni di sospensione per il rinvio dell'udienza del 14 aprile 2020 ai sensi dell'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18), il termine massimo di prescrizione ex artt. 157 e 161 cod. pen. è infatti spirato in data 9 giugno 2022 e, quindi, successivamente alla pronuncia della sentenza di appello. La possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza impugnata è preclusa in ragione dell'inammissibilità del ricorso e della conseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966 - 01). 8. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che, in base alla qualità dell'opera prestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo. I ricorrenti, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, devono essere, altresì, condannati al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida per ciascuna in complessivi euro 2.740,