Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1971
ECLI:EU:C:1971:97
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61971C0026
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]
DEL 13 OTTOBRE 1971 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente
,
[OSCURATO:PERSONA]
,
Gli attori nel giudizio di merito (cause 26-71, 27-71 e 28-71) sono cittadini tedeschi che hanno lavorato sia in [OSCURATO:PERSONA] che in Germania.
Raggiunta l'età delia pensione, si sarebbero dovuti applicare nei loro confronti gli artt. 27 e 28 del regolamento n. 3 sulla previdenza sociale a favore dei lavoratori migranti, ma la soluzione dei tre casi si rivelò piuttosto difficoltosa.
L'art. 27, in alcuni casi, ammette che ì lavoratori in esso contemplati cumulino i periodi assicurativi maturati in vari paesi onde poter raggiungere il periodo assicurativo minimo stabilito dai rispettivi regimi nazionali per l'ottenimento delle prestazioni. In tali casi, l'art. 28 prescrive che ogni ente assicurativo nazionale contribuisca al versamento delle prestazioni proporzionalmente al periodo maturato dall'interessato in quel determinato regime. L'importo della pensione si calcola in un primo tempo globalmente in base alla legislazione del paese in cui è richiesta la prestazione, in seguito si ripartisce l'importo in proporzione ai periodi maturati dal pensionando nei rispettivi regimi previdenziali nazionali.
L'ente francese che doveva determinare le spettanze dei tre lavoratori di cui ci occupiamo oggi, che nella fattispecie era la Caisse regionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés di Strasburgo, intendeva applicare gli artt. 27 e 28 alle tre fattispecie e sommava perciò i periodi assicurativi maturati in Germania e in [OSCURATO:PERSONA]; stabilito quale importo i tre interessati avrebbero percepito in [OSCURATO:PERSONA], si calcolava la percentuale che doveva venire corrisposta dall'ente francese.
Gl'interessati non accettarono questo criterio: come nella causa [OSCURATO:PERSONA], da voi risolta il 5 luglio 1967 e che ora gli attori invocano come precedente, si contesta la ripartizione proporzionale, conseguenza del cumulo dei periodi, dimenticando però che i due criteri non possono venire estraniati l'uno dall'altro.
In primo grado la controversia fu portata dinanzi alla Commission de procedure gracieuse di Strasburgo e, in secondo grado, dinanzi alla Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale du Bas-Rhin.
Questo tribunale vi ha deferito le questioni di cui dobbiamo occuparci; poiché il loro tenore è identico, penso sia più pratico presentare conclusioni uniche.
botto alcuni aspetti le questioni sono piuttosto confuse e sono redatte in modo discutibile, comunque, collocandole opportunamente sullo sfondo degli antefatti, mettono in luce due problemi:
1.
Il primo riguarda un'eventuale conferma da parte vostra dei principi sanciti nelle sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del 5 luglio 1967, che avete già ribadito nelle sentenze posteriori.
2.
Il secondo riguarda l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento n. 3: deve applicarsi anche se l'interessato può ottenere una pensione di vecchiaia in virtù di un qualsiasi regime nazionale, indipendentemente dal cumulo dei periodi assicurativi, oppure deve applicarsi solo allorquando il cumulo è necessario per poter ottenere determinate prestazioni?
I
Sul primo problema sarò molto conciso: nelle vostre sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del 5 luglio 1967, avete sancito tre principi fondamentali per l'applicazione degli artt. 27 e 28 del regolamento n. 3:
1.
il cumulo di cui all'art. 27 non è necessario se in uno Stato membro si può ottenere una prestazione indipendentemente dai periodi assicurativi maturati in un altro Stato membro:
2.
se non si effettua il cumulo, è impossibile eseguire la ripartizione in quote;
3.
detta ripartizione in simili casi sarebbe possibile solo se i periodi assicurativi in virtù dei quali si ottiene la prestazione secondo la legislazione di uno Stato membro fossero contemporaneamente presi in considerazione in un altro Stato membro per calcolare l'importo di altre prestazioni previdenziali.
Queste sentenze non paiono aver persuaso del tutto la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale du Bas-Rhin; d'altra parte un giudice nazionale ha sempre facoltà di chiedervi chiarimenti su una vostra precedente interpretazione del diritto comunitario, come avete formalmente sancito nella vostra sentenza 3 aprile 1968, Molkerei-Zentrale.
Sarebbe pero auspicabile che il giudice nazionale che chiede ulteriori lumi su un problema che avete già affrontato, specificasse meglio le sue perplessità, mentre invece la Caisse régionale di Strasburgo rimette radicalmente in forse la vostra giurisprudenza esprimendosi in termini talvolta veramente infelici.
Il tono del provvedimento di rinvio, da cui trapela una scarsa dimestichezza con i regolamenti comunitari e con la giurisprudenza della Corte, su cui invece il giudice proponente pare fondare la sua pronunzia, mi hanno persuaso ad astenermi da ogni considerazione di carattere formale. Infatti, al mio paese si dice che «il parroco perderebbe tempo a cantar messa due volte per i sordi».
tuttavia è possibile controbattere le critiche mosse alla Corte con le tre seguenti osservazioni:
1.
Contrariamente a quanto pare ritenere la Caisse régionale di Strasburgo, il diritto al «cumulo» o al «calcolo separato» non è funzione dell'«interesse» che il pensionando può nutrire per l'una o per l'altra soluzione.
Lo avete espressamente stabilito nelle sentenze 11-67 del 12 dicembre 1967, Couture, e 12-67 del 13 dicembre 1967, Guissart, nelle quali si afferma: «L'applicazione del sistema introdotto dagli artt. 27 e 28 del regolamento n. 3 dipende quindi solo dalla situazione obiettiva in cui si trova il lavoratore interessato» e non da una opzione o da una scelta da parte di quest'ultimo.
2.
Gli argomenti che la Caisse de sécurité sociale trae dal testo sono stati analizzati a fondo in occasione delle cause [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: poiché l'esame ha messo in luce che non hanno rilevanza essenziale, è inutile riprenderli in esame.
3.
L'unico elemento che pare aver sollevato serie perplessità nel tribunale di Strasburgo, è questo: se non viene effettuato il cumulo, l'interessato potrebbe percepire separatamente, nei rispettivi paesi, prestazioni superiori a quella risultante dal cumulo dei periodi. Il nostro decano avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] hanno sottolineato questo punto con particolare vigore, tuttavia avete espressamente affermato la liceità di tale prassi in uno dei considerandi della sentenza [OSCURATO:PERSONA].
Aggiungerò poi che è poco opportuno rimettere in forse la giurisprudenza precedente poiché:
a)
la disciplina del regolamento n. 1408/71 prevede espressamente che possa venire esteso, in un futuro che speriamo prossimo, ad ipotesi per le quali il tenore delle norme finora vigenti impediva di avvalersi della vostra giurisprudenza;
b)
i tribunali nazionali applicano questi principi integralmente, come si può rilevare ad esempio dalla giurisprudenza francese (scelgo questi esempi poiché le domande odierne sono state deferite da un tribunale francese), vedansi ad esempio la sentenza della Corte d'appello di Digione dell'8 gennaio 1969, la sentenza della Corte di cassazione, sezione previdenza, del 2 luglio 1970, con cui è stata confermata la sentenza della Corte d'appello di Digione ed ancora la sentenza della Corte d'appello di Parigi del 9 giugno 1970.
Penso quindi che dovreste fermamente ribadire i principi sanciti nelle sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che in sostanza confermano quanto era già stato più vagamente definito nella sentenza Van der Veen del 15 luglio 1964 ([OSCURATO:PERSONA]1964, pag. 1091) e poi confermato nelle sentenze 12 e 13 dicembre 1967, Couture e Guissart ([OSCURATO:PERSONA] XIII-1967, pagg. 445 e 501).
II
Il secondo problema di questa controversia mi pare molto più interessante. La vostra sentenza [OSCURATO:PERSONA], come tutte le altre finora citate, non consente il cumulo se — anche senza questo accorgimento — all'interessato spetta una prestazione in virtù del diritto interno.
In quest'occasione potrete forse precisare la nozione di «diritto a prestazioni», in quanto la fattispecie su cui dovete pronunciarvi pone sul tappeto proprio questo punto.
Il capo V del codice previdenziale francese intitolato «pensioni di vecchiaia» contempla, nella prima sezione relativa alla «liquidazione e al calcolo delle pensioni di vecchiaia», tre tipi di prestazioni:
1.
La pensione di cui all'art. L 331 o 332, cioè la pensione di vecchiaia corrisposta a decorrere dal 60
o
anno a coloro che hanno maturato almeno 30 annualità assicurative, è calcolata in base allo stipendio annuo.
2.
La prestazione di cui all'art. L 335, cioè la pensione normalmente definita «proporzionale» cui si ha diritto a decorrere dal 60
o
anno se i periodi assicurativi maturati sono superiori alle 15 annualità e inferiori alle 30.
Essa è calcolata sulla stessa base della precedente, ma secondo modalità diverse.
3.
Quella di cui all'art. L 336, cioè un vitalizio corrisposto a decorrere dal 65
o
anno all'assicurato che ha maturato periodi superiori ai 5 anni, ma inferiori ai 15. Il vitalizio si calcola in modo molto complicato in funzione dei contributi versati dal dipendente e/o per conto suo.
Infine, l'art.
L 337
prevede le modalità di rimborso dei contributi all'assicurato cui
non spettano prestazioni.
Nella fattispecie, pur se gli interessati pare possano ottenere la pensione di vecchiaia a decorrere dal 65
o
anno in forza della legge tedesca senza ricorrere al cumulo, dalle osservazioni del giudice francese si desume che il Gross e lo Hòhn avrebbero potuto riscuotere in [OSCURATO:PERSONA], senza ricorrere al cumulo, solo la pensione di cui all'art. L 336, mentre il Keller, senza ricorrere al cumulo, poteva percepire in [OSCURATO:PERSONA] la pensione proporzionale di cui all'art. L 335.
[OSCURATO:PERSONA] pare essere stata molto impressionata da questo fatto e per le cause 26 e 28-71 vi propone di rispondere che, se si può concedere la pensione proporzionale cumulando i periodi assicurativi, è possibile anche operare la ripartizione per quote, mentre nella causa 27-71 la pensione proporzionale può essere riscossa senza cumulo, quindi non vi è motivo di operare la ripartizione di cui sopra.
Non potreste dare la risposta suggerita dalla [OSCURATO:PERSONA] senza fornire adeguate giustificazioni: cioè non potreste sancire che una determinata prestazione, in virtù di una disciplina nazionale, rientra o meno nella sfera d'applicazione degli artt. 27 e 28 se la questione non vi è stata espressamente deferita a norma dell'art. 177 e nella fattispecie tale deferimento non vi è stato effettuato.
Al massimo potreste fornire lumi al giudice proponente sui seguenti punti:
1.
Se il cumulo non possa effettuarsi qualora all'interessato spetti
una qua
lunque
pensione di vecchiaia in virtù del regime nazionale.
2.
Se il cumulo si possa invece operare qualora l'interessato
non riesca
ad ottenere altrimenti
il massimo della pensione
contemplata dal sistema nazionale.
[OSCURATO:PERSONA] la Corte di cassazione, dopo le vostre sentenze [OSCURATO:PERSONA] ed altri, nella sentenza emanata dalla Sezione competente per le questioni previdenziali il 2 luglio 1970 si è pronunciata chiaramente a favore della prima tesi, dichiarando che: «allorché in uno Stato membro è riconosciuto il diritto ad una pensione di vecchiaia senza necessità di ricorrere ai periodi assicurativi maturati secondo la legislazione di altri Stati membri, non è necessario applicare gli artt. 27 e 28 del regolamento n. 3».
Si deve approvare o riprovare, in linea generale, questo atteggiamento che consegue da una determinata interpretazione sia dell'art. 27 del regolamento n. 3, sia delle vostre sentenze interpretative riguardanti questa norma e delle norme nazionali che disciplinano la materia?
Proporrei di approvarlo, pur se con circospezione:
1.
Mi pare indiscusso che la tesi secondo cui si dovrebbe operare il cumulo qualora l'interessato non riuscisse altrimenti ad ottenere il massimo delle prestazioni previste da un regime nazionale, sia stata già implicitamente, ma irrevocabilmente, disattesa dalla vostra giurisprudenza.
[OSCURATO:PERSONA], infatti, senza cumulo non avrebbe potuto ottenere il massimo delle prestazioni previsto dall'art. L 331 del codice previdenziale francese, avrebbe ottenuto soltanto la pensione proporzionale di cui all'art. L 335. [OSCURATO:PERSONA] aveva sottolineato a questo proposito che sarebbe stato opportuno tener conto nel procedimento di merito dell'emananda sentenza della Corte di giustizia e voi stessi avete ribadito questa raccomandazione.
Il fatto che la vostra sentenza contempli solo l'ipotesi in cui il cumulo non è necessario per acquisire il diritto alle prestazioni, dimostra che non avete inteso affermare che si doveva anche tener conto del fatto che l'interessato, senza cumulo, non avrebbe potuto ottenere il massimo delle prestazioni previsto dal sistema nazionale.
D'altro canto aggiungo che, attribuendo all'art. 27 il significato opposto, si giungerebbe alla conclusione che il comulo e la suddivisione in quote sarebbero indistintamente applicabili a quasi tutti i lavoratori migranti, però questa non era certo l'intenzione degli autori del regolamento n. 3
2.
Data la radicale diversità dei sistemi di pensione nei vari paesi, sarebbe molto difficile trovare un criterio generale per individuare, tra le prestazioni delle pensioni di vecchiaia d'indole meramente nazionale, quelle per cui si potrebbe effettuare o meno il cumulo, in considerazione dei vantaggi che ciascuna di dette prestazioni arreca agl 'interessati.
L'esempio francese è eloquente. Le tre prestazioni contemplate dal capo V del codice previdenziale francese, intitolato «pensione di vecchiaia» implicano tutte e tre un presupposto della stessa indole: il diritto alla prestazione si acquista con la maturazione di un periodo assicurativo minimo.
Le tre prestazioni sono tutte reversibili alle stesse condizioni a favore della vedova o degli aventi diritto.
Le due prestazioni di cui all'art. L 331 (30 annualità assicurative) e di cui all'art. L 335 (oltre 15 e meno di 30 annualità), sono liquidate sulla stessa base.
Il vitalizio di cui all'art. L 336 implica una base di liquidazione diversa (la somma dei contributi a carico dell'operaio e del datore di lavoro). Però una tale circostanza vi consente di distinguere, sotto il profilo dell'applicazione dell'art. 27 del regolamento n. 3, tra i beneficiari degli artt. L 331 o L 335 e quelli dell'art. L 336?
Pare difficile ammetterlo, dal momento che nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] avete sancito che l'art. 27 del regolamento n. 3 si applica in funzione dei presupposti per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, e non invece in funzione delle modalità per il calcolo della prestazione.
3.
Fino al coordinamento, che s'impone sempre più, dei regimi previdenziali nazionali, mi pare prudente ammettere che il cumulo si deve effettuare solo se l'interessato, senza di esso, non riuscirebbe ad ottenere alcuna prestazione in virtù dei sistemi previdenziali nazionali.
Tuttavia potreste aggiungere forse una prudente specificazione, che, pur consentendo ai giudici nazionali di risolvere parecchie difficoltà di ordine pratico, non vi vincolasse per il futuro. Sotto questo aspetto mi permetto di suggerirvi di sottolineare che la vostra interpretazione vale
quanto meno
per le prestazioni nazionali concesse a titolo vitalizio ed in base ad una certa durata dell'assicurazione.
Propongo quindi di affermare per diritto che:
1.
Se in uno Stato membro è possibile acquisire il diritto ad una delle prestazioni di pensione di vecchiaia avendo muturato il minimo di periodi prescritto dalla legge, senza necessità di tener conto dei periodi maturati in altri regimi previdenziali, l'ente previdenziale del primo Stato non può applicare gli artt. 27 e 28 del regolamento n. 3 onde ridurre la prestazione che deve versare in forza della propria legislazione, almeno nei limiti in cui questa prestazione non si riferisce a periodi di cui si è già tenuto conto per calcolare l'importo delle prestazioni corrisposte dall'ente competente di un altro Stato membro.
2.
Gli artt. 27 e 28 del regolamento n. 3 interpretati in questo senso, non stridono con l'art. 51 del trattato CEE.
(
1
) Traduzione dal francese.