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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34324/2023

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Messina avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina, sezione per il riesame.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Messina, decidendo sulla richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza coercitiva del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, riqualificati ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 il delitto associativo di cui al capo 1) e ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. i plurimi reati di cessione di stupefacenti ad essi rispettivamente contestati, sostituiva per Impellizzeri la misura custodiale in carcere con quella degli arresti domiciliari e confermava per Ferraro la medesima misura.

In particolare, in merito all'attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura coercitiva, il Tribunale, ai fini del consistente pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie, evidenziava la marcata sistematicità dell'attività di spaccio di cui i due indagati si erano resi protagonisti fino ad epoca recente, seppure in un ruolo subordinato ed esecutivo in seno al sodalizio che rendeva lo strumento degli arresti domiciliari adeguato, al fine di paralizzare il rischio di recidiva, e proporzionato, rispetto alla gravità dei fatti e all'entità della pena che potrebbe essere inflitta.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto distinti ma perfettamente sovrapponibili ricorsi per cassazione il difensore degli indagati, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di ragioni cautelari indicate a sostegno dell'affermato rischio di recidivanza e della ritenuta adeguatezza della misura coercitiva.

Le condotte sono cessate dal febbraio 2021 e, stante il tempo trascorso dalla commissione dei fatti, non è stata fornita adeguata motivazione circa l'irrilevanza di tale dato.

Inoltre, viene segnalata la circostanza che a Impellizzeri è stato concesso dal Tribunale di sorveglianza di Messina il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Successivamente il difensore ha depositato memorie ove, con riferimento a ciascuno dei ricorrenti, ribadisce i motivi di ricorso insistendo per il loro accoglimento.

3. I ricorsi sono stati trattati, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti.[OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i ricorsi si palesano manifestamente infondati, oltre per taluni aspetti aspecifici.

2. In ordine ai comuni motivi di ricorso riguardanti i profili delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura coercitiva applicata, l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato risulta coerente con il quadro normativo di riferimento.

Nell'ordinanza del riesame, ai fini del consistente e attuale pericolo di reiterazione criminosa e dell'adeguatezza e proporzionalità della misura degli arresti domiciliari, sono stati infatti valorizzati, con motivazione sufficiente e logicamente congrua perciò insindacabile in sede di legittimità, sia la gravità e pluralità dei reati contestati, fra i quali il delitto associativo, sia in particolare la significativa sistematicità dei numerosissimi reati fine di spaccio di stupefacenti, protrattisi per conto del sodalizio criminale fino ad epoca sicuramente recente.

Donde il giustificato apprezzamento di insussistenza del dedotto affievolimento delle esigenze cautelari e della pretesa idoneità di misure meno afflittive, rispetto al quale appare decisamente irrilevante e comunque subvalente la circostanza che a Impellizzeri sia stato concesso dal Tribunale di sorveglianza di Messina il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità delle impugnazioni segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma ritenuta equa di tremila euro alla Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Messina avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina, sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Messina, decidendo sulla richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza coercitiva del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, riqualificati ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 il delitto associativo di cui al capo 1) e ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. i plurimi reati di cessione di stupefacenti ad essi rispettivamente contestati, sostituiva per Impellizzeri la misura custodiale in carcere con quella degli arresti domiciliari e confermava per Ferraro la medesima misura. In particolare, in merito all'attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura coercitiva, il Tribunale, ai fini del consistente pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie, evidenziava la marcata sistematicità dell'attività di spaccio di cui i due indagati si erano resi protagonisti fino ad epoca recente, seppure in un ruolo subordinato ed esecutivo in seno al sodalizio che rendeva lo strumento degli arresti domiciliari adeguato, al fine di paralizzare il rischio di recidiva, e proporzionato, rispetto alla gravità dei fatti e all'entità della pena che potrebbe essere inflitta. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto distinti ma perfettamente sovrapponibili ricorsi per cassazione il difensore degli indagati, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di ragioni cautelari indicate a sostegno dell'affermato rischio di recidivanza e della ritenuta adeguatezza della misura coercitiva. Le condotte sono cessate dal febbraio 2021 e, stante il tempo trascorso dalla commissione dei fatti, non è stata fornita adeguata motivazione circa l'irrilevanza di tale dato. Inoltre, viene segnalata la circostanza che a Impellizzeri è stato concesso dal Tribunale di sorveglianza di Messina il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale. Successivamente il difensore ha depositato memorie ove, con riferimento a ciascuno dei ricorrenti, ribadisce i motivi di ricorso insistendo per il loro accoglimento. 3. I ricorsi sono stati trattati, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti.[OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi si palesano manifestamente infondati, oltre per taluni aspetti aspecifici. 2. In ordine ai comuni motivi di ricorso riguardanti i profili delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura coercitiva applicata, l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato risulta coerente con il quadro normativo di riferimento. Nell'ordinanza del riesame, ai fini del consistente e attuale pericolo di reiterazione criminosa e dell'adeguatezza e proporzionalità della misura degli arresti domiciliari, sono stati infatti valorizzati, con motivazione sufficiente e logicamente congrua perciò insindacabile in sede di legittimità, sia la gravità e pluralità dei reati contestati, fra i quali il delitto associativo, sia in particolare la significativa sistematicità dei numerosissimi reati fine di spaccio di stupefacenti, protrattisi per conto del sodalizio criminale fino ad epoca sicuramente recente. Donde il giustificato apprezzamento di insussistenza del dedotto affievolimento delle esigenze cautelari e della pretesa idoneità di misure meno afflittive, rispetto al quale appare decisamente irrilevante e comunque subvalente la circostanza che a Impellizzeri sia stato concesso dal Tribunale di sorveglianza di Messina il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità delle impugnazioni segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma ritenuta equa di tremila euro alla Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
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