CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22434/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi motivazionali in punto di prova degli elementi costitutivi del reato, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 707 cod. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, in tema di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, è sufficiente, ai fini della configurabilità del reato, il suddetto possesso o la loro immediata disponibilità, incombendo all'imputato l'obbligo di dare una seria giustificazione della destinazione attuale e lecita degli strumenti rinvenuti presso di lui, ovverosia di spiegare a cosa servano quegli strumenti nel momento del ritrovamento e non di dare una spiegazione - quand'anche plausibile - su un generale, comune e/o possibile utilizzo degli stessi (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268410 e in motivazione); che, nella specie, la Corte territoriale ha ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, come l'imputato non avesse fornito una seria giustificazione sull'attualità della lecita destinazione (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16