CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41473/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 ottobre 2021 la Corte di Appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza del 28 novembre 2019 del Tribunale di Gela, ha rideterminato in anni uno di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il residuo reato di cui agli artt. 110, 81 capoverso cod. pen. e 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in relazione all'anno d'imposta 2012. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato vizio motivazionale e travisamento della prova, assumendo che - contrariamente alle valutazioni dei Giudici del merito - le dichiarazioni dell'imputato trovavano riscontro nella deposizione del teste Gotti, quanto alle ragioni per le quali lo stesso ricorrente aveva rinunciato all'incarico professionale ricevuto dalla Meta! Impianti, una volta indicata la condotta da assumere e preso atto degli illeciti compiuti dal precedente consulente della società. In proposito la Corte territoriale non aveva operato una valutazione unitaria della prova, estrapolando i singoli elementi e non operando un giudizio d'insieme. 2.2. Col secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'eccessività della pena inflitta e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, laddove la sentenza impugnata si era limitata a mere congetture e a giudizi arbitrari. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In relazione al primo motivo di impugnazione, in tema di ricorso per cassazione la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589). D'altronde, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 3.1.1. Ciò posto, in specie il ricorso offre solamente un'ipotesi alternativa, peraltro neppure compiutamente accennata, laddove - sotto la veste dell'illogicità manifesta e della censurabile valutazione operata dai Giudici del merito - esso tenderebbe ad una diversa interpretazione del materiale probatorio. Al riguardo, sono invero precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ult. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). L'invocato vizio, alla stregua dei rilievi che precedono, è manifestamente insussistente. 3.2. In ordine poi al secondo profilo di censura, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288), laddove invero è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243). In proposito, peraltro, la Corte territoriale ha in ogni caso giustificato il trattamento sanzionatorio, dando ampio conto dello scostamento dal minimo edittale (comunque del tutto contenuto nella media) in ragione dell'entità dell'evasione fiscale. 3.2.1. Per quanto invece riguarda il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, va invero osservato che, al fine di 'ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). In specie, la sentenza impugnata ha dato conto - in senso ostativo rispetto al riconoscimento del beneficio - dellintensità del dolo, delle modalità della condotta e del distorto utilizzo delle proprie competenze professionali. Infatti, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 4. I complessivi richiamati rilievi, stante la manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione, non possono che comportare l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.