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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 05135/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26032-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] E C.in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 649/2021 del TRIBUNALE di LUCCA, depositata il30/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n.649/2021, con cui veniva accolto l’appello dell’ [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C., in totale riforma della sentenza del Giudice di pace di Lucca, e veniva rigettata l’opposizione a decreto ingiuntivo della ricorrente.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C. Memoria è stata depositata dalla controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso si fonda su tre motivi così articolati:

1. “violazione e falsa applicazione di norme so stanziali in tema di fatti concludenti ex artt. 1321, 1322 e 1326 c.c. e in tema di buona fede exartt. 1175, 1375 e 1754 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.; violazione dell’art. 116 c.p.c. per errata valutazione delle prove secondo il prudente apprezzamento con errata deduzione di argomenti di prova dal contegno delle parti ex art. 360, n. 4c.p.c.”;

2. “violazione e falsa applicazione di norma sostanziale in tema di rispetto del principio dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c.”;

3. “violazione e falsa applicazione di norma sostanziale ex art.2697 c.c. in tema di onere probatorio in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.; violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c.; violazione dell’art. 81 c.p.c. e carenza di legittimazione attiva exart. 360, n. 3 c.p.c.

I tre motivi sono inammissibili.

Quanto al primo e al secondo motivo, questi si risolvono in una richiesta di rivalutazione – preclusa al giudice di legittimità – degli elementi di prova (dichiarazioni testimoniali e messaggi di posta elettronica) che hanno portato il Tribunale a ritenere provati l’accettazione e l’utilizzo dell’opera di mediazione svolta dall’agente della controricorrente.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile poiché il rigetto della richiesta di integrazione del contraddittorio si fonda sulla ricostruzione che il giudice fornisce dei rapporti tra creditore e debitori, a sua volta fondata sugli elementi di prova che il ricorrente chiede a questa Corte di rivalutare, attività preclusa a questa Corte (v. in particolare le pp. 4 e 5 della sentenza impugnata).

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d ̀ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 1.200,00 di cui euro 200 ,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26032-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] E C.in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 649/2021 del TRIBUNALE di LUCCA, depositata il30/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n.649/2021, con cui veniva accolto l’appello dell’ [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C., in totale riforma della sentenza del Giudice di pace di Lucca, e veniva rigettata l’opposizione a decreto ingiuntivo della ricorrente. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C. Memoria è stata depositata dalla controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso si fonda su tre motivi così articolati: 1. “violazione e falsa applicazione di norme so stanziali in tema di fatti concludenti ex artt. 1321, 1322 e 1326 c.c. e in tema di buona fede exartt. 1175, 1375 e 1754 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.; violazione dell’art. 116 c.p.c. per errata valutazione delle prove secondo il prudente apprezzamento con errata deduzione di argomenti di prova dal contegno delle parti ex art. 360, n. 4c.p.c.”; 2. “violazione e falsa applicazione di norma sostanziale in tema di rispetto del principio dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c.”; 3. “violazione e falsa applicazione di norma sostanziale ex art.2697 c.c. in tema di onere probatorio in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.; violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c.; violazione dell’art. 81 c.p.c. e carenza di legittimazione attiva exart. 360, n. 3 c.p.c. I tre motivi sono inammissibili. Quanto al primo e al secondo motivo, questi si risolvono in una richiesta di rivalutazione – preclusa al giudice di legittimità – degli elementi di prova (dichiarazioni testimoniali e messaggi di posta elettronica) che hanno portato il Tribunale a ritenere provati l’accettazione e l’utilizzo dell’opera di mediazione svolta dall’agente della controricorrente. Il terzo motivo è parimenti inammissibile poiché il rigetto della richiesta di integrazione del contraddittorio si fonda sulla ricostruzione che il giudice fornisce dei rapporti tra creditore e debitori, a sua volta fondata sugli elementi di prova che il ricorrente chiede a questa Corte di rivalutare, attività preclusa a questa Corte (v. in particolare le pp. 4 e 5 della sentenza impugnata). II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d ̀ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 1.200,00 di cui euro 200 ,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così decis
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