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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 novembre 2021

Cassazione n. 45264/2021

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Consiglio Massimo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 15/10/2020 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore degli imputati avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e Consiglio Massimo per una serie di furti aggravato o in luogo di privata dimora commessi nell'arco di pochi giorni e due dei quali nella stessa giornata.

2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati con unico atto a firma del comune difensore articolando tre motivi.

Con i primi due deduce erronea applicazione della legge penale in merito alla ritenuta configurabilità delle aggravanti di cui ai nn. 2) e 7- bis) del primo comma dell'art. 625 c.p. contestate al capo a) in riferimento al furto di tubi in rame ed altre componenti metalliche all'interno di una infrastruttura della Asl di Pistoia.

In proposito osservano i ricorrenti come la Corte avrebbe ritenuto che gli imputati abbiano agito con violenza sulle cose soltanto perchè, al momento del loro arresto, gli imputati venivano trovati in possesso di alcuni attrezzi risultati idonei all'apertura dei contaneir nei quali erano custoditi i beni oggetto di sottrazione, difettando la prova che il loro utilizzo sia conseguito in qualche modo il danneggiamento del meccanismo di apertura dei container medesimi.

Quanto all'altra aggravante ricorda come la relativa fattispecie presupponga non solo che il titolare della cosa sottratta sia un soggetto pubblico od un privato che agisce in regime di concessione pubblica, ma altresì e soprattutto che il bene sia effettivamente funzionale all'erogazione di un servizio pubblico.

Sarebbe allora evidente il difetto di tale ultimo requisito nel caso di specie in cui oggetto di sottrazione sono stati materiali stoccati all'interno di una struttura destinata in passato ad ospedale, ma oramai dismessa, essendosi il nosocomio di Pistoia trasferitosi da tempo in altro sito.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. invece configurabile in ragione dell'esiguo valore economico dei beni sottratti in occasione dei diversi furti in contestazione.

In particolare, sempre con riguardo a quello di cui al capo a), la Corte, per escludere l'attenuante, avrebbe erroneamente evocato il "quantitativo complessivo" di rame trafugato, fondandosi sulla relazione tecnica di un dirigente della citata Asl, la quale però aveva fatto riferimento al quantitativo sottratto in un lungo arco di tempo e non a quello oggetto del furto specificamente addebitato agli imputati, assai più modesto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va rilevato che la notifica ai ricorrenti della requisitoria del Procuratore Generale è stata effettuata il 2 novembre 2021 e dunque non rispettando il termine di cui all'art. 23, comma 8,

I. n. 176/2020, ma che nulla ha dedotto la difesa su tale questione.

2. Ciò premesso i ricorsi sono fondati nei limiti di seguito esposti.

3. In particolare fondato è il primo motivo di ricorso.

Con il gravame di merito la difesa aveva eccepito l'assenza della prova dell'avvenuta effrazione della porta del contaneir da cui sono state sottratte le cose oggetto del furto, riportando in tal senso le stesse dichiarazioni rilasciate a dibattimento dal responsabile dell'ente derubato.

La confutazione del motivo da parte della Corte risulta invero apodittica e manifestamente illogica.

Ed infatti che gli attrezzi utilizzati dagli imputati fossero "rudimentali" e non corrispondenti a quelli utilizzati dal personale dell'Asl per accedere al contaneir non significa automaticamente che il loro utilizzo abbia comportato il danneggiamento della serratura o della porta del medesimo richiedendo successivamente un'attività di ripristino, come affermato in sentenza e come invece apparentemente escluso dalla testimonianza richiamata nei motivi d'appello, il cui contenuto è stato sostanzialmente ignorato dai giudici del merito.

Va infatti ribadito il consolidato insegnamento di questa Corte per cui l'aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625 n. 2) c.p. sussiste tutte le volte in cui l'agente, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un'attività di ripristino, cosicché essa non è configurabile ove l'energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determini una manomissione, ma si risolva in una semplice manipolazione che non determini alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione della cosa diversa da quella sottratta posta a protezione di quest'ultima, per cui sia necessaria un'attività di ripristino (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042 e Sez. 4, Sentenza n. 57710 del 13/11/2018, Vales, Rv. 274771, quest'ultima relativa a fattispecie analoga a quella in giudizio).

3. Il secondo motivo è invece inammissibile.

Infatti le censure dei ricorrenti non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza, la quale nel ricostruire i presupposti di fatto ritenuti integrare l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7-bis c.p., ha evidenziato - rimanendo per l'appunto incontestata sul punto - come in realtà nel sito del "vecchio" ospedale di Pistoia tuttora era in funzione una struttura di servizio della locale Asl al cui funzionamento erano destinati i materiali trafugati dagli imputati, ricoverati in dei container dal personale di sorveglianza al solo fine di evitare nottetempo la loro sottrazione, come già accaduto in passato.

Dunque la Corte ha fatto corretta applicazione proprio die principi affermati nel ricorso, che si rivela pertanto generico sul punto.

4. Quanto al terzo motivo deve anzitutto rilevarsene l'intrinseca genericità per quanto riguarda il mancato riconoscimento dell'invocata attenuante di cui all'art. 62 n. 4) c.p. in relazione ai furti contestati ai capi b) e c).

Il ricorso infatti si limita alla mera enunciazione della doglianza, senza precisare in che termini la motivazione della sentenza sarebbe carente o illogica nell'escludere la particolare tenuità del danno sofferto dai titolari dei beni sottratti negli episodi criminosi citati.

Per quanto concerne invece i fatti di cui al capo a) - l'unico per il quale il motivo è stato effettivamente sviluppato - le censure dei ricorrenti sono comunque generiche e versate in fatto.

Non è dubbio che la sentenza, nel definire la dimensione del danno sofferto dall'Asl, abbia impropriamente evocato anche i materiali asseritamente sottratti in precedenti occasioni dal Barbieri - il che ovviamente non può essere, posto che tali fatti non gli sono contestati nel presente procedimento visto che il menzionato capo si riferisce al solo furto avvenuto 1'11 marzo 2018 - ma non è men vero che la Corte ha comunque argomentato in maniera tutt'altro che illogica - e dunque insindacabile in questa sede - sull'autonoma entità del danno subito dall'ente in occasione di tale episodio e sulla sua non particolare tenuità, peraltro eccepita in maniera solo assertiva dai ricorrenti.

5. In conclusione, limitatamente alla configurabilità dell'aggravante della violenza sulle cose la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze, che si atterrà al principio di diritto formulato al punto

3. Nel resto i ricorsi devono essere rigettati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante della violenza sulle cose, con rinvio per nuovo giudizio su detto punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

Riget

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Consiglio Massimo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 15/10/2020 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore degli imputati avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e Consiglio Massimo per una serie di furti aggravato o in luogo di privata dimora commessi nell'arco di pochi giorni e due dei quali nella stessa giornata. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati con unico atto a firma del comune difensore articolando tre motivi. Con i primi due deduce erronea applicazione della legge penale in merito alla ritenuta configurabilità delle aggravanti di cui ai nn. 2) e 7- bis) del primo comma dell'art. 625 c.p. contestate al capo a) in riferimento al furto di tubi in rame ed altre componenti metalliche all'interno di una infrastruttura della Asl di Pistoia. In proposito osservano i ricorrenti come la Corte avrebbe ritenuto che gli imputati abbiano agito con violenza sulle cose soltanto perchè, al momento del loro arresto, gli imputati venivano trovati in possesso di alcuni attrezzi risultati idonei all'apertura dei contaneir nei quali erano custoditi i beni oggetto di sottrazione, difettando la prova che il loro utilizzo sia conseguito in qualche modo il danneggiamento del meccanismo di apertura dei container medesimi. Quanto all'altra aggravante ricorda come la relativa fattispecie presupponga non solo che il titolare della cosa sottratta sia un soggetto pubblico od un privato che agisce in regime di concessione pubblica, ma altresì e soprattutto che il bene sia effettivamente funzionale all'erogazione di un servizio pubblico. Sarebbe allora evidente il difetto di tale ultimo requisito nel caso di specie in cui oggetto di sottrazione sono stati materiali stoccati all'interno di una struttura destinata in passato ad ospedale, ma oramai dismessa, essendosi il nosocomio di Pistoia trasferitosi da tempo in altro sito. Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. invece configurabile in ragione dell'esiguo valore economico dei beni sottratti in occasione dei diversi furti in contestazione. In particolare, sempre con riguardo a quello di cui al capo a), la Corte, per escludere l'attenuante, avrebbe erroneamente evocato il "quantitativo complessivo" di rame trafugato, fondandosi sulla relazione tecnica di un dirigente della citata Asl, la quale però aveva fatto riferimento al quantitativo sottratto in un lungo arco di tempo e non a quello oggetto del furto specificamente addebitato agli imputati, assai più modesto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va rilevato che la notifica ai ricorrenti della requisitoria del Procuratore Generale è stata effettuata il 2 novembre 2021 e dunque non rispettando il termine di cui all'art. 23, comma 8, I. n. 176/2020, ma che nulla ha dedotto la difesa su tale questione. 2. Ciò premesso i ricorsi sono fondati nei limiti di seguito esposti. 3. In particolare fondato è il primo motivo di ricorso. Con il gravame di merito la difesa aveva eccepito l'assenza della prova dell'avvenuta effrazione della porta del contaneir da cui sono state sottratte le cose oggetto del furto, riportando in tal senso le stesse dichiarazioni rilasciate a dibattimento dal responsabile dell'ente derubato. La confutazione del motivo da parte della Corte risulta invero apodittica e manifestamente illogica. Ed infatti che gli attrezzi utilizzati dagli imputati fossero "rudimentali" e non corrispondenti a quelli utilizzati dal personale dell'Asl per accedere al contaneir non significa automaticamente che il loro utilizzo abbia comportato il danneggiamento della serratura o della porta del medesimo richiedendo successivamente un'attività di ripristino, come affermato in sentenza e come invece apparentemente escluso dalla testimonianza richiamata nei motivi d'appello, il cui contenuto è stato sostanzialmente ignorato dai giudici del merito. Va infatti ribadito il consolidato insegnamento di questa Corte per cui l'aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625 n. 2) c.p. sussiste tutte le volte in cui l'agente, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un'attività di ripristino, cosicché essa non è configurabile ove l'energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determini una manomissione, ma si risolva in una semplice manipolazione che non determini alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione della cosa diversa da quella sottratta posta a protezione di quest'ultima, per cui sia necessaria un'attività di ripristino (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042 e Sez. 4, Sentenza n. 57710 del 13/11/2018, Vales, Rv. 274771, quest'ultima relativa a fattispecie analoga a quella in giudizio). 3. Il secondo motivo è invece inammissibile. Infatti le censure dei ricorrenti non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza, la quale nel ricostruire i presupposti di fatto ritenuti integrare l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7-bis c.p., ha evidenziato - rimanendo per l'appunto incontestata sul punto - come in realtà nel sito del "vecchio" ospedale di Pistoia tuttora era in funzione una struttura di servizio della locale Asl al cui funzionamento erano destinati i materiali trafugati dagli imputati, ricoverati in dei container dal personale di sorveglianza al solo fine di evitare nottetempo la loro sottrazione, come già accaduto in passato. Dunque la Corte ha fatto corretta applicazione proprio die principi affermati nel ricorso, che si rivela pertanto generico sul punto. 4. Quanto al terzo motivo deve anzitutto rilevarsene l'intrinseca genericità per quanto riguarda il mancato riconoscimento dell'invocata attenuante di cui all'art. 62 n. 4) c.p. in relazione ai furti contestati ai capi b) e c). Il ricorso infatti si limita alla mera enunciazione della doglianza, senza precisare in che termini la motivazione della sentenza sarebbe carente o illogica nell'escludere la particolare tenuità del danno sofferto dai titolari dei beni sottratti negli episodi criminosi citati. Per quanto concerne invece i fatti di cui al capo a) - l'unico per il quale il motivo è stato effettivamente sviluppato - le censure dei ricorrenti sono comunque generiche e versate in fatto. Non è dubbio che la sentenza, nel definire la dimensione del danno sofferto dall'Asl, abbia impropriamente evocato anche i materiali asseritamente sottratti in precedenti occasioni dal Barbieri - il che ovviamente non può essere, posto che tali fatti non gli sono contestati nel presente procedimento visto che il menzionato capo si riferisce al solo furto avvenuto 1'11 marzo 2018 - ma non è men vero che la Corte ha comunque argomentato in maniera tutt'altro che illogica - e dunque insindacabile in questa sede - sull'autonoma entità del danno subito dall'ente in occasione di tale episodio e sulla sua non particolare tenuità, peraltro eccepita in maniera solo assertiva dai ricorrenti. 5. In conclusione, limitatamente alla configurabilità dell'aggravante della violenza sulle cose la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze, che si atterrà al principio di diritto formulato al punto 3. Nel resto i ricorsi devono essere rigettati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante della violenza sulle cose, con rinvio per nuovo giudizio su detto punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Riget
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