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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16406/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01LOUQH) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMO dato avviso alle parti; prt udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Palermo, quale Giudice dell'esecuzione, respingeva la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili pronunciate dal Tribunale di Palermo il 27 novembre 2017 e dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 24 gennaio 2011. [OSCURATO:PERSONA] che i delitti commessi da [OSCURATO:PERSONA] non potevano ricondursi, nemmeno astrattamente, a una preordinazione criminosa, rilevante ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., dovendosi evidenziare, in linea con quanto affermato a pagina 2 del provvedimento impugnato, che le condotte illecite in esame, oltre a essere state commesse da Jovanoc a distanza di otto mesi «sono realizzate con la compartecipazione di soggetti diversi e in regioni diverse, tanto da deporre piuttosto per l'assenza dell'unicità del disegno criminoso». [OSCURATO:PERSONA] che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di [OSCURATO:PERSONA], venendo sanzionata da fattispecie di differente natura giuridica, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 -01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiar P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01LOUQH) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMO dato avviso alle parti; prt udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Palermo, quale Giudice dell'esecuzione, respingeva la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili pronunciate dal Tribunale di Palermo il 27 novembre 2017 e dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 24 gennaio 2011. [OSCURATO:PERSONA] che i delitti commessi da [OSCURATO:PERSONA] non potevano ricondursi, nemmeno astrattamente, a una preordinazione criminosa, rilevante ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., dovendosi evidenziare, in linea con quanto affermato a pagina 2 del provvedimento impugnato, che le condotte illecite in esame, oltre a essere state commesse da Jovanoc a distanza di otto mesi «sono realizzate con la compartecipazione di soggetti diversi e in regioni diverse, tanto da deporre piuttosto per l'assenza dell'unicità del disegno criminoso». [OSCURATO:PERSONA] che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di [OSCURATO:PERSONA], venendo sanzionata da fattispecie di differente natura giuridica, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 -01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiar P.Q.M
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