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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:53
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0431_RES

[OSCURATO:PERSONA]431/24 [Multan] ( i ) W contro [OSCURATO:PERSONA] van Justitie an Veiligheid, (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats Amsterdam) Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 gennaio 2026 «Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Articolo 23, paragrafo 1 – Accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente protezione internazionale – Articolo 46 – Diritto a un ricorso effettivo – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 4, articolo 18 e articolo 19, paragrafo 2 – Principio di non- refoulement (non respingimento) – Articolo 47, secondo comma – Diritto a un equo processo – Indagine nel paese d’origine del richiedente – Rigetto di una domanda di protezione internazionale e adozione di una decisione di rimpatrio – Accesso del giudice di primo grado e del richiedente alle informazioni relative al modo in cui l’indagine è stata condotta nel paese d’origine del richiedente – Portata dei diritti della difesa e del diritto a un ricorso effettivo – Relazione con il principio di non respingimento» Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Procedure ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32 – Ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale – Diritto a un ricorso effettivo – Diritti della difesa – Diritto di accesso al fascicolo – Accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente – Nozione – Informazioni sullo svolgimento dell'indagine da parte delle autorità dello Stato membro ospitante nel paese di origine del richiedente – Inclusione – Portata – Valutazione da parte del giudice del rispetto del principio di non respingimento (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/32, artt. 23, § 1, 30 e 46) (v. punti 31-46 e dispositivo) Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Procedure ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32 – Ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale – Diritto a un ricorso effettivo – Diritti della difesa – Diritto di accesso al fascicolo – Eccezione – Obiettivi legittimi che giustificano la mancata divulgazione di determinate informazioni al richiedente – Obbligo degli [OSCURATO:PERSONA] membri di istituire procedure che garantiscano il rispetto dei diritti della difesa – Possibilità di concedere l'accesso a tali informazioni all'avvocato del richiedente o a un altro consulente che sia stato sottoposto a un controllo di sicurezza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/32, artt. 23, § 1, 2 e 31) (v. punti 49-54) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell'Aia, [OSCURATO:PERSONA]), la Corte fornisce precisazioni sulle informazioni che devono essere messe a disposizione del richiedente protezione internazionale e prese in considerazione dal giudice investito del ricorso proposto da quest'ultimo avverso la decisione di rigetto della sua domanda nonché avverso la decisione di rimpatrio adottata nei suoi confronti.

Nel 2014 il ricorrente nel procedimento principale, un cristiano originario del Pakistan, ha presentato una domanda di protezione internazionale nei [OSCURATO:PERSONA], che è stata respinta.

Dopo che una fatwa è stata emessa nei suoi confronti nel suo paese di origine egli ha presentato, nel 2018, una nuova domanda di protezione internazionale.

Il minister van [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] degli Affari esteri, [OSCURATO:PERSONA]) ha condotto allora un'indagine in Pakistan al fine di stabilire se il ricorrente nel procedimento principale avesse bisogno di protezione internazionale.

I risultati di tale indagine sono stati registrati in un memorandum individuale consegnato allo [OSCURATO:PERSONA] van Justitie en Veiligheid (Segretario di Stato alla Giustizia e alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: il «Segretario di Stato»).

Tale memorandum individuale, nonché una versione espurgata dei documenti a sostegno di quest'ultimo, tra cui un verbale d'indagine (in prosieguo: i «documenti giustificativi»), sono stati successivamente trasmessi al ricorrente nel procedimento principale.

Nel 2022, il Segretario di Stato ha respinto la domanda di protezione internazionale del ricorrente nel procedimento principale e ha adottato una decisione di rimpatrio nei suoi confronti.

A sostegno del suo ricorso avverso tali decisioni dinanzi al Tribunale dell'Aia il ricorrente ha sostenuto, in particolare, che il Segretario di Stato aveva violato il principio del diritto dell'Unione del rispetto dei diritti della difesa, non avendogli concesso un pieno accesso ai documenti giustificativi. [OSCURATO:PERSONA] degli Affari esteri ha fornito i documenti giustificativi non espurgati al Tribunale dell'Aia e ha presentato una domanda sulla base della normativa nazionale ( 1 ), diretta ad ottenere che solo il giudice del rinvio abbia accesso a talune parti di tali documenti, domanda che è stata accolta.

Successivamente, il ricorrente nel procedimento principale ha tuttavia rifiutato che il giudice del rinvio visionasse i documenti giustificativi non espurgati per statuire sulla decisione di rigetto della sua domanda di protezione internazionale, in quanto detta normativa nazionale è, a suo avviso, contraria al diritto dell'Unione.

Manifestando dubbi sulla compatibilità con la direttiva 2013/32 ( 2 ) di una siffatta normativa che limita l'accesso ai documenti giustificativi, il tribunale dell'Aia ha deciso di adire la Corte in via pregiudiziale.

Esso le chiede se le informazioni relative al modo in cui un'indagine è stata condotta nell'ambito di una domanda di protezione internazionale rientrino nella nozione di «informazioni contenute nella pratica del richiedente sulla cui base è o sarà presa una decisione», ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 ( 3 ), di modo che il richiedente protezione internazionale e il giudice competente devono poter accedere a tali informazioni secondo le modalità previste dall'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), di tale direttiva.

Giudizio della Corte La Corte rileva anzitutto che l'obiettivo principale della direttiva 2013/32 è quello di sviluppare ulteriormente le norme relative alle procedure di riconoscimento e di revoca della protezione internazionale nel rispetto, in particolare, del principio di non respingimento il quale è garantito, quale diritto fondamentale, dall'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in combinato disposto con l'articolo 33 della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati ( 4 ), nonché dall'articolo 19, paragrafo 2, della Carta.

Come confermato dall'articolo 30 della direttiva 2013/32 ( 5 ), un rischio di violazione di tale principio può tuttavia derivare dal modo in cui un'indagine è condotta da un'autorità nazionale nel paese di origine del richiedente protezione internazionale.

Orbene, un richiedente protezione internazionale dev’essere in grado di invocare il suo diritto ad essere protetto nei confronti di una divulgazione, da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, di informazioni riguardanti la sua domanda al presunto autore di persecuzioni o di danni gravi basandosi su elementi rilevanti relativi al modo in cui l'indagine è stata condotta nel suo paese d'origine.

Analogamente, il giudice nazionale investito del ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale deve poter controllare l’osservanza, da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, degli obblighi ad essi incombenti ai sensi dell'articolo 30, lettera a), della direttiva 2013/32.

Pertanto, informazioni relative al modo in cui un'indagine è stata condotta dalle autorità dello Stato membro ospitante nel paese di origine di tale cittadino al fine di verificare la fondatezza della sua domanda, quali i documenti giustificativi, tra cui il verbale d'indagine di cui trattasi nel procedimento principale, rientrano nella nozione di «informazioni contenute nella pratica del richiedente sulla cui base è o sarà presa una decisione», ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, quando esse possono essere rilevanti ai fini della valutazione, da parte di tale giudice, del rispetto del principio di non respingimento.

La Corte aggiunge che, nel caso di specie, il mancato accesso completo e diretto ai documenti giustificativi da parte dell'autorità accertante, incaricata dell'esame della domanda di protezione internazionale, non incide sulla rilevanza di tali informazioni al fine di garantire l'effettività del ricorso proposto avverso la decisione di rigetto di tale domanda e di consentire la valutazione, da parte del giudice del rinvio, del rispetto del principio di non respingimento.

Tale interpretazione è corroborata, da un lato, dall'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, il quale precisa che il giudice dinanzi al quale è contestata la decisione relativa alla domanda di protezione internazionale procede a un esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto.

Orbene, secondo una giurisprudenza costante, l'aggettivo «completo» conferma che il giudice è tenuto, in particolare, ad esaminare gli elementi di cui l'autorità competente ha tenuto o avrebbe dovuto tener conto.

D'altro canto, l'esercizio effettivo dei diritti della difesa, garantito dall'articolo 47, secondo comma, della Carta, ha come necessario corollario il diritto di accesso al fascicolo.

Orbene, la Corte ha dichiarato che il destinatario di un atto che gli arrechi pregiudizio ha il diritto di procedere ad un esame di tutti i documenti contenuti nel fascicolo istruttorio che possano essere rilevanti ai fini della sua difesa e che non può spettare alla sola autorità che ha adottato tale atto determinare i documenti utili a tal fine ( 6 ).

Ne consegue che il richiedente protezione internazionale e il giudice competente devono poter accedere a tali informazioni secondo le modalità previste dall'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), della direttiva 2013/32.

Dalla formulazione di tale articolo risulta che il giudice deve avere accesso a tutte le informazioni che possono essere rilevanti per la sua decisione, mentre la divulgazione di alcune di tali informazioni può essere limitata nel caso del richiedente.

Infatti, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono derogare al diritto del richiedente di accedere al suo fascicolo qualora la divulgazione di informazioni o delle loro fonti possa compromettere, in particolare, la sicurezza nazionale o delle fonti.

Quando uno o più obiettivi legittimi giustifichino la mancata divulgazione di informazioni al richiedente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, gli [OSCURATO:PERSONA] membri danno accesso a tali informazioni o fonti ai giudici investiti di un siffatto ricorso e garantiscono che i diritti della difesa dell'interessato siano rispettati.

Dato che la direttiva 2013/32 non prescrive in che modo gli [OSCURATO:PERSONA] membri debbano vigilare su questo, spetta loro stabilire le modalità concrete delle procedure necessarie a tal fine a condizione tuttavia di rispettare, in particolare, il diritto a un ricorso effettivo sancito dall'articolo 47 della Carta.

Conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, gli [OSCURATO:PERSONA] membri, in particolare, possono concedere l'accesso alle informazioni rilevanti all'avvocato o a un altro consulente legale del richiedente che sia stato sottoposto a un controllo di sicurezza. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 1 ) L’articolo 8:29, paragrafo 1, dell’Algemene van bestuursrecht (codice di diritto amministrativo, [OSCURATO:PERSONA] bassi), nella versione vigente per il procedimento principale, prevede che: «Se hanno seri motivi per farlo, le parti tenute a fornire informazioni o a produrre documenti possono rifiutarsi di fornire le informazioni o di produrre i documenti o possono dichiarare al giudice amministrativo che solo quest’ultimo potrà prendere conoscenza di tali informazioni o documenti. (…)». ( 2 ) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale ( GU 2013, L 180, pag. 60 ). ( 3 ) L’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 enuncia quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché l’avvocato o altro consulente legale ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, che assiste o rappresenta un richiedente a norma del diritto nazionale, abbia accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente sulla cui base è o sarà presa una decisione. [OSCURATO:PERSONA] membri possono derogare a tale disposizione, qualora la divulgazione di informazioni o fonti comprometta la sicurezza nazionale, la sicurezza delle organizzazioni o delle persone che forniscono dette informazioni o la sicurezza delle persone cui le informazioni si riferiscono o qualora gli interessi investigativi relativi all’esame delle domande di protezione internazionale da parte delle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri o le relazioni internazionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri siano compromesse.

In tal caso gli [OSCURATO:PERSONA] membri: a) aprono l’accesso a tali informazioni o fonti alle autorità di cui al capo V; e b) stabiliscono nel diritto nazionale procedure che garantiscano il rispetto dei diritti di difesa del richiedente.

Con riguardo alla lettera b), gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono, in particolare, dare accesso a dette informazioni o fonti all’avvocato o ad altro consulente legale che abbia subito un controllo di sicurezza, nella misura in cui le informazioni sono pertinenti per l’esame della domanda o per decidere della revoca della protezione internazionale». ( 4 ) Convenzione relativa allo status dei rifugiati, sottoscritta a Ginevra il 28 luglio 1951, Recueil des Traités des Nations unis, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954), modificata dal protocollo relativo allo status di rifugiato, sottoscritto a [OSCURATO:PERSONA] il 31 gennaio 1967. ( 5 ) L’articolo 30, lettera b), della direttiva 2013/32 prevede che, nel quadro della raccolta di informazioni, gli [OSCURATO:PERSONA] membri «non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che il richiedente ha presentato una domanda, e che potrebbero nuocere all’incolumità fisica del richiedente o delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese d’origine».

Nella stessa ottica, l’articolo 30, lettera a), dispone che, ai fini della raccolta di informazioni su singoli casi, gli [OSCURATO:PERSONA] membri «non rivelano ai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave le informazioni relative alle singole domande di protezione internazionale o il fatto che sia stata presentata una domanda». ( 6 ) V., in tal senso, sentenza del 1o dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Accesso al fascicolo in materia di asilo) ( C‑564/21 , EU:C:2022:951 , punti 38 e 39 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0431_RES [OSCURATO:PERSONA]431/24 [Multan] ( i ) W contro [OSCURATO:PERSONA] van Justitie an Veiligheid, (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats Amsterdam) Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 gennaio 2026 «Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Articolo 23, paragrafo 1 – Accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente protezione internazionale – Articolo 46 – Diritto a un ricorso effettivo – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 4, articolo 18 e articolo 19, paragrafo 2 – Principio di non- refoulement (non respingimento) – Articolo 47, secondo comma – Diritto a un equo processo – Indagine nel paese d’origine del richiedente – Rigetto di una domanda di protezione internazionale e adozione di una decisione di rimpatrio – Accesso del giudice di primo grado e del richiedente alle informazioni relative al modo in cui l’indagine è stata condotta nel paese d’origine del richiedente – Portata dei diritti della difesa e del diritto a un ricorso effettivo – Relazione con il principio di non respingimento» Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Procedure ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32 – Ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale – Diritto a un ricorso effettivo – Diritti della difesa – Diritto di accesso al fascicolo – Accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente – Nozione – Informazioni sullo svolgimento dell'indagine da parte delle autorità dello Stato membro ospitante nel paese di origine del richiedente – Inclusione – Portata – Valutazione da parte del giudice del rispetto del principio di non respingimento (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/32, artt. 23, § 1, 30 e 46) (v. punti 31-46 e dispositivo) Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Procedure ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32 – Ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale – Diritto a un ricorso effettivo – Diritti della difesa – Diritto di accesso al fascicolo – Eccezione – Obiettivi legittimi che giustificano la mancata divulgazione di determinate informazioni al richiedente – Obbligo degli [OSCURATO:PERSONA] membri di istituire procedure che garantiscano il rispetto dei diritti della difesa – Possibilità di concedere l'accesso a tali informazioni all'avvocato del richiedente o a un altro consulente che sia stato sottoposto a un controllo di sicurezza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/32, artt. 23, § 1, 2 e 31) (v. punti 49-54) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell'Aia, [OSCURATO:PERSONA]), la Corte fornisce precisazioni sulle informazioni che devono essere messe a disposizione del richiedente protezione internazionale e prese in considerazione dal giudice investito del ricorso proposto da quest'ultimo avverso la decisione di rigetto della sua domanda nonché avverso la decisione di rimpatrio adottata nei suoi confronti. Nel 2014 il ricorrente nel procedimento principale, un cristiano originario del Pakistan, ha presentato una domanda di protezione internazionale nei [OSCURATO:PERSONA], che è stata respinta. Dopo che una fatwa è stata emessa nei suoi confronti nel suo paese di origine egli ha presentato, nel 2018, una nuova domanda di protezione internazionale. Il minister van [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] degli Affari esteri, [OSCURATO:PERSONA]) ha condotto allora un'indagine in Pakistan al fine di stabilire se il ricorrente nel procedimento principale avesse bisogno di protezione internazionale. I risultati di tale indagine sono stati registrati in un memorandum individuale consegnato allo [OSCURATO:PERSONA] van Justitie en Veiligheid (Segretario di Stato alla Giustizia e alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: il «Segretario di Stato»). Tale memorandum individuale, nonché una versione espurgata dei documenti a sostegno di quest'ultimo, tra cui un verbale d'indagine (in prosieguo: i «documenti giustificativi»), sono stati successivamente trasmessi al ricorrente nel procedimento principale. Nel 2022, il Segretario di Stato ha respinto la domanda di protezione internazionale del ricorrente nel procedimento principale e ha adottato una decisione di rimpatrio nei suoi confronti. A sostegno del suo ricorso avverso tali decisioni dinanzi al Tribunale dell'Aia il ricorrente ha sostenuto, in particolare, che il Segretario di Stato aveva violato il principio del diritto dell'Unione del rispetto dei diritti della difesa, non avendogli concesso un pieno accesso ai documenti giustificativi. [OSCURATO:PERSONA] degli Affari esteri ha fornito i documenti giustificativi non espurgati al Tribunale dell'Aia e ha presentato una domanda sulla base della normativa nazionale ( 1 ), diretta ad ottenere che solo il giudice del rinvio abbia accesso a talune parti di tali documenti, domanda che è stata accolta. Successivamente, il ricorrente nel procedimento principale ha tuttavia rifiutato che il giudice del rinvio visionasse i documenti giustificativi non espurgati per statuire sulla decisione di rigetto della sua domanda di protezione internazionale, in quanto detta normativa nazionale è, a suo avviso, contraria al diritto dell'Unione. Manifestando dubbi sulla compatibilità con la direttiva 2013/32 ( 2 ) di una siffatta normativa che limita l'accesso ai documenti giustificativi, il tribunale dell'Aia ha deciso di adire la Corte in via pregiudiziale. Esso le chiede se le informazioni relative al modo in cui un'indagine è stata condotta nell'ambito di una domanda di protezione internazionale rientrino nella nozione di «informazioni contenute nella pratica del richiedente sulla cui base è o sarà presa una decisione», ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 ( 3 ), di modo che il richiedente protezione internazionale e il giudice competente devono poter accedere a tali informazioni secondo le modalità previste dall'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), di tale direttiva. Giudizio della Corte La Corte rileva anzitutto che l'obiettivo principale della direttiva 2013/32 è quello di sviluppare ulteriormente le norme relative alle procedure di riconoscimento e di revoca della protezione internazionale nel rispetto, in particolare, del principio di non respingimento il quale è garantito, quale diritto fondamentale, dall'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in combinato disposto con l'articolo 33 della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati ( 4 ), nonché dall'articolo 19, paragrafo 2, della Carta. Come confermato dall'articolo 30 della direttiva 2013/32 ( 5 ), un rischio di violazione di tale principio può tuttavia derivare dal modo in cui un'indagine è condotta da un'autorità nazionale nel paese di origine del richiedente protezione internazionale. Orbene, un richiedente protezione internazionale dev’essere in grado di invocare il suo diritto ad essere protetto nei confronti di una divulgazione, da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, di informazioni riguardanti la sua domanda al presunto autore di persecuzioni o di danni gravi basandosi su elementi rilevanti relativi al modo in cui l'indagine è stata condotta nel suo paese d'origine. Analogamente, il giudice nazionale investito del ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale deve poter controllare l’osservanza, da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, degli obblighi ad essi incombenti ai sensi dell'articolo 30, lettera a), della direttiva 2013/32. Pertanto, informazioni relative al modo in cui un'indagine è stata condotta dalle autorità dello Stato membro ospitante nel paese di origine di tale cittadino al fine di verificare la fondatezza della sua domanda, quali i documenti giustificativi, tra cui il verbale d'indagine di cui trattasi nel procedimento principale, rientrano nella nozione di «informazioni contenute nella pratica del richiedente sulla cui base è o sarà presa una decisione», ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, quando esse possono essere rilevanti ai fini della valutazione, da parte di tale giudice, del rispetto del principio di non respingimento. La Corte aggiunge che, nel caso di specie, il mancato accesso completo e diretto ai documenti giustificativi da parte dell'autorità accertante, incaricata dell'esame della domanda di protezione internazionale, non incide sulla rilevanza di tali informazioni al fine di garantire l'effettività del ricorso proposto avverso la decisione di rigetto di tale domanda e di consentire la valutazione, da parte del giudice del rinvio, del rispetto del principio di non respingimento. Tale interpretazione è corroborata, da un lato, dall'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, il quale precisa che il giudice dinanzi al quale è contestata la decisione relativa alla domanda di protezione internazionale procede a un esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto. Orbene, secondo una giurisprudenza costante, l'aggettivo «completo» conferma che il giudice è tenuto, in particolare, ad esaminare gli elementi di cui l'autorità competente ha tenuto o avrebbe dovuto tener conto. D'altro canto, l'esercizio effettivo dei diritti della difesa, garantito dall'articolo 47, secondo comma, della Carta, ha come necessario corollario il diritto di accesso al fascicolo. Orbene, la Corte ha dichiarato che il destinatario di un atto che gli arrechi pregiudizio ha il diritto di procedere ad un esame di tutti i documenti contenuti nel fascicolo istruttorio che possano essere rilevanti ai fini della sua difesa e che non può spettare alla sola autorità che ha adottato tale atto determinare i documenti utili a tal fine ( 6 ). Ne consegue che il richiedente protezione internazionale e il giudice competente devono poter accedere a tali informazioni secondo le modalità previste dall'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), della direttiva 2013/32. Dalla formulazione di tale articolo risulta che il giudice deve avere accesso a tutte le informazioni che possono essere rilevanti per la sua decisione, mentre la divulgazione di alcune di tali informazioni può essere limitata nel caso del richiedente. Infatti, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono derogare al diritto del richiedente di accedere al suo fascicolo qualora la divulgazione di informazioni o delle loro fonti possa compromettere, in particolare, la sicurezza nazionale o delle fonti. Quando uno o più obiettivi legittimi giustifichino la mancata divulgazione di informazioni al richiedente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, gli [OSCURATO:PERSONA] membri danno accesso a tali informazioni o fonti ai giudici investiti di un siffatto ricorso e garantiscono che i diritti della difesa dell'interessato siano rispettati. Dato che la direttiva 2013/32 non prescrive in che modo gli [OSCURATO:PERSONA] membri debbano vigilare su questo, spetta loro stabilire le modalità concrete delle procedure necessarie a tal fine a condizione tuttavia di rispettare, in particolare, il diritto a un ricorso effettivo sancito dall'articolo 47 della Carta. Conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, gli [OSCURATO:PERSONA] membri, in particolare, possono concedere l'accesso alle informazioni rilevanti all'avvocato o a un altro consulente legale del richiedente che sia stato sottoposto a un controllo di sicurezza. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 1 ) L’articolo 8:29, paragrafo 1, dell’Algemene van bestuursrecht (codice di diritto amministrativo, [OSCURATO:PERSONA] bassi), nella versione vigente per il procedimento principale, prevede che: «Se hanno seri motivi per farlo, le parti tenute a fornire informazioni o a produrre documenti possono rifiutarsi di fornire le informazioni o di produrre i documenti o possono dichiarare al giudice amministrativo che solo quest’ultimo potrà prendere conoscenza di tali informazioni o documenti. (…)». ( 2 ) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale ( GU 2013, L 180, pag. 60 ). ( 3 ) L’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 enuncia quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché l’avvocato o altro consulente legale ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, che assiste o rappresenta un richiedente a norma del diritto nazionale, abbia accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente sulla cui base è o sarà presa una decisione. [OSCURATO:PERSONA] membri possono derogare a tale disposizione, qualora la divulgazione di informazioni o fonti comprometta la sicurezza nazionale, la sicurezza delle organizzazioni o delle persone che forniscono dette informazioni o la sicurezza delle persone cui le informazioni si riferiscono o qualora gli interessi investigativi relativi all’esame delle domande di protezione internazionale da parte delle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri o le relazioni internazionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri siano compromesse. In tal caso gli [OSCURATO:PERSONA] membri: a) aprono l’accesso a tali informazioni o fonti alle autorità di cui al capo V; e b) stabiliscono nel diritto nazionale procedure che garantiscano il rispetto dei diritti di difesa del richiedente. Con riguardo alla lettera b), gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono, in particolare, dare accesso a dette informazioni o fonti all’avvocato o ad altro consulente legale che abbia subito un controllo di sicurezza, nella misura in cui le informazioni sono pertinenti per l’esame della domanda o per decidere della revoca della protezione internazionale». ( 4 ) Convenzione relativa allo status dei rifugiati, sottoscritta a Ginevra il 28 luglio 1951, Recueil des Traités des Nations unis, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954), modificata dal protocollo relativo allo status di rifugiato, sottoscritto a [OSCURATO:PERSONA] il 31 gennaio 1967. ( 5 ) L’articolo 30, lettera b), della direttiva 2013/32 prevede che, nel quadro della raccolta di informazioni, gli [OSCURATO:PERSONA] membri «non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che il richiedente ha presentato una domanda, e che potrebbero nuocere all’incolumità fisica del richiedente o delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese d’origine». Nella stessa ottica, l’articolo 30, lettera a), dispone che, ai fini della raccolta di informazioni su singoli casi, gli [OSCURATO:PERSONA] membri «non rivelano ai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave le informazioni relative alle singole domande di protezione internazionale o il fatto che sia stata presentata una domanda». ( 6 ) V., in tal senso, sentenza del 1o dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Accesso al fascicolo in materia di asilo) ( C‑564/21 , EU:C:2022:951 , punti 38 e 39 ).