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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 20 maggio 2022

Cassazione n. 14951/2023

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e - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17730-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] CONTI – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 224/2022 della [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] D’APPELLO – ROMA, depositata il 20/05/2022.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. fu incaricata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] di gestire le pratiche di recupero crediti per le sanzioni amministrative connesse a violazioni del codice della strada commesse da veicoli e cittadini stranieri.

Tale incarico non abilitò la Nivi alla riscossione coattiva del credito, per cui in caso di mancato pagamento spontaneo la sanzione sarebbe rimasta non riscossa.

Chiamata ad esaminare i conti giudiziali depositati dalla suindicata società per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, il magistrato istruttore della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, evidenziò alcune irregolarità; a seguito di tale segnalazione, il Collegio giudicante ordinò alla società Nivi di depositare ulteriore documentazione necessaria alla disamina dei conti.

A conclusione del giudizio di conto, la Sezione giurisdizionale Toscana condannò la società al pagamento dell’importo di euro 75.845,43, oltre interessi e spese.

2. La pronuncia è stata impugnata dalla parte soccombente e la Corte dei conti, Seconda Sezione giurisdizionale centrale di appello, con sentenza del 20 maggio 2022, ha accolto parzialmente il gravame e, in riforma dell’impugnata decisione, ha condannato l’appellante al pagamento, in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA], della minore somma di euro 69.355,71, oltre interessi e con compensazione delle spese.

Ha osservato il giudice di secondo grado, ai limitati fini che interessano in questa sede, che doveva essere respinto il primo motivo di appello, col quale la società Nivi aveva contestato il presunto difetto di giurisdizione del giudice contabile.

A questo riguardo, la sentenza ha richiamato alcune pronunce della Corte regolatrice le quali hanno riconosciuto la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in relazione al servizio di riscossione delle imposte, reso da una società concessionaria in favore di un ente locale, sul rilievo che detta società ha il compito di riscuotere denaro di spettanza dello Stato del quale ha il maneggio nel periodo che va dalla riscossionefino al riversamento, per tale ragione rivestendo pacificamente la qualifica di agente contabile.

Allo stesso modo, il giudice di appello ha ricordato che la giurisdizione della Corte dei conti ha natura generale in materia di contabilità pubblica e sussiste tutte le volte in cui fra l’autore del danno e l’amministrazione danneggiata esista non solo un rapporto di impiego in senso proprio, ma anche di servizio.

Ciò premesso – e dopo aver ricordato che la giurisdizione va affermata in relazione al petitum s ostanziale della domanda – la Corte dei conti ha stabilito che nel caso in esame era pacifico che la società appellante fosse stata incaricata dalla riscossione non coattiva delle sanzioni, unitamente allo svolgimento delle ulteriori attività propedeutiche.

Non poteva quindi dubitarsi della ricorrenza, in capo ad essa, della qualifica di agente contabile, dovendo essere richiamata, in proposito, la figura dell’agente contabile di cui all’art. 178, lettera a), del r.d. 23 maggio 1924, n. 827.

Esaminando, poi, il merito delle numerose questioni poste dalla parte appellante, tradottesi in ben tredici motivi di gravame, il giudice di appello ha affermato, tra l’altro, di non condividere, in ordine alla prova del discarico, quanto stabilito dalla sentenza n. 198 del 2020 della medesima Corte dei conti, Terza Sezione giurisdizionale di appello.

Tale pronuncia, esaminando il conto presentato dalla medesima società Nivi, ma relativo all’esercizio 2009, aveva escluso la responsabilità della stessa, rilevando che la concessionaria non aveva potuto portare a compimento la sua attività in considerazione della difficoltà di raccolta dei dati e dell’impossibilità della riscossione coattiva.

A tale proposito, la pronuncia odierna ha ritenuto di non poter essere in alcun modo condizionata da quella decisione.

L’entità della condanna, come si è detto, è stata poi ridotta rispetto a quella pronunciata in primo grado, in parziale accoglimento dell’ultimo motivo di appello.

3. Contro la sentenza della Corte dei conti in grado di appello propone ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il Procuratore generale contabile.

La società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 1), cod. proc. civ., difetto di giurisdizione della Corte dei conti, nonché nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

La società ricorrente ricorda di aver posto in luce già in sede di appello il fatto che gli addebiti mossi nei suoi confronti dalla Corte dei conti non avevano ad oggetto, in realtà, «addebiti contabili relativi al maneggio del denaro riscosso», quanto piuttosto la «contestazione di inadempimento contrattuale» dell’odierna ricorrente, la quale si sarebbe resa inadempiente nel reperire le generalità e gli indirizzi dei contravventori.

Richiamate le argomentazioni della sentenza impugnata, la ricorrente evidenzia come essa abbia affermato la sussistenza della contestata giurisdizione richiamando il maneggio del denaro pubblico nel periodo compreso tra la riscossione e il versamento.

Dal che dovrebbe evincersi che, dove siffatto maneggio non c’è , neppure sussiste la giurisdizione della Corte dei conti.

Ora, evidenzia, le contestazioni mosse all’operato di essa esponente attengono, in realtà, all’asserito mancato svolgimento delle mansioni affidate e non ad irregolarità nel maneggio del denaro; di guisa che, in definitiva, non sussisterebbe un addebito contabile, quanto una censura di inadempimento contrattuale, non spettante alla giurisdizione contabile.

1.1. Il motivo non è fondato.

È opportuno innanzitutto ricordare che la giurisprudenza di queste Sezioni Unite è ormai consolidata nel senso che la società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l’ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, dà luogo ad un giudizio di conto (in questo senso v., tra le altre, le sentenze 16 novembre 2016, n. 23302, 18 giugno 2018, n. 16014, e l’ordinanza 12 gennaio 2022, n. 760; nonché l’ordinanza 21 dicembre 2022, n. 37464, pronunciata in un ricorso promosso dalla medesima società oggi ricorrente in relazione ad un servizio analogo a quello oggetto del presente giudizio, prestato dalla società Nivi in favore del Comune di Pistoia).

La circostanza, pacifica in causa, che la società Nivi non avesse poteri di riscossione coattiva delle sanzioni non muta i termini del problema, per la semplice ragione che in relazione alle sanzioni spontaneamente versate dai debitori la società concessionaria del servizio aveva comunque il maneggio del denaro pubblico, dal momento dell’incasso a quello del riversamento in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte dei conti ha fatto giusta applicazione di questa giurisprudenza e ha correttamente richiamato la figura dell’agente contabile di cui all’art. 178, lettera a), del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, in base al quale sono considerati agenti contabili dell’amministrazione «gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del tesoro».

Risulta, di conseguenza, priva di fondamento la censura della società ricorrente secondo la quale la contestazione formulata dalla Procura della Corte dei conti avrebbe ad oggetto non un addebito contabile quanto, piuttosto, un inadempimento contrattuale, come tale sottratto alla giurisdizione speciale.

Il fatto che, materialmente, siano stati evidenziati, a carico della società Nivi, una serie di irregolarità descritte nella sentenza impugnata – irregolarità emerse, è bene ricordarlo, nel corso di un giudizio di conto, nel quale il magistrato istruttore aveva evidenziato numerose criticità – conferma la pacifica circostanza del maneggio del denaro pubblico che costituisce il presupposto fondante la giurisdizione della Corte dei conti.

Palesemente inammissibile è, infine, la censura, prospettata nell’ultimo punto del primo motivo di ricorso, secondo cui la sentenza sarebbe nulla per difetto di motivazione, asseritamente derivante dal «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili».

E invero, anche senza considerare il fatto che questa censura muove dall’erronea premessa, già confutata, in base alla quale la ricorrente non avrebbe avuto maneggio di pubblico denaro, è appena il caso di ricordare che simile censura si risolve nella prospettazione di un vizio inidoneo a trasmodare nel superamento dei limiti esterni della giurisdizione contabile, cioè in una censura inammissibile in questa sede nei confronti di una sentenza della Corte dei conti.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 1), cod. proc. civ., difetto di giurisdizione della Corte dei conti sotto il profilo dell’eccesso di potere giurisdizionale, nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell’art. 2909 cod. civ. e dei principi in materia di giudicato.

Richiamati i limiti del sindacato delle Sezioni Unite in caso di eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo, nonché i principi in tema di giudicato, la società ricorrente ritiene che il passaggio in giudicato della sentenza n. 198 del 2020 della Corte dei conti, Terza Sezione giurisdizionale di appello, faccia stato anche nel presente giudizio.

Le affermazioni ivi contenute per giustificare l’assoluzione della società Nivi avrebbero ad oggetto il medesimo rapporto oggetto del giudizio odierno, di talché l’esame dello stesso punto sarebbe precluso.

La motivazione della sentenza impugnata sarebbe dunque apparente e, come tale, sindacabile in sede di ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Giova ricordare che la giurisprudenza di queste Sezioni Unite è da tempo consolidata nel senso che il sindacato della Suprema Corte sulle decisioni della Corte dei conti è circoscritto all’osservanza dei limiti esterni della giurisdizione e non si estende, neppure a seguito dell’inserimento della garanzia del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale, concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale.

Ne consegue che la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall’erronea interpretazione delle norme sostanziali o processuali, non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione (v., tra le altre, le ordinanze 14 settembre 2020, n. 19085, e 4 giugno 2021, n. 15573).

Tale giurisprudenza si colloca nel solco del tradizionale e pacifico orientamento che limita il sindacato di queste Sezioni Unite, nei confronti delle pronunce emesse dalla Corte dei conti, ai soli casi di superamento dei limiti esterni della giurisdizione contabile (art. 111, ottavo comma, Cost.), mentre le violazioni o le errate interpretazioni delle norme di legge rientrano nell’ambito dei limiti interni della giurisdizione stessa, integrando, tutt’al più, errores in iudicandoo errores in procedendo.

Nel caso odierno, è evidente che la presunta violazione del giudicato costituito dalla precedente sentenza della Corte dei conti, pronunciata in un diverso giudizio tra le stesse parti e riguardante il conto giudiziale relativo all’anno 2009 del Comune di [OSCURATO:PERSONA], si risolve nella prospettazione di un errore di giudizio che rimane estraneo al sindacato di queste Sezioni Unite in rapporto alle sentenze della Corte dei conti.

3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre provvedere alla liquidazione delle spese, poiché il Procuratore generale contabile è parte solo in senso formale.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della suss

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17730-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] CONTI – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 224/2022 della [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] D’APPELLO – ROMA, depositata il 20/05/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. fu incaricata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] di gestire le pratiche di recupero crediti per le sanzioni amministrative connesse a violazioni del codice della strada commesse da veicoli e cittadini stranieri. Tale incarico non abilitò la Nivi alla riscossione coattiva del credito, per cui in caso di mancato pagamento spontaneo la sanzione sarebbe rimasta non riscossa. Chiamata ad esaminare i conti giudiziali depositati dalla suindicata società per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, il magistrato istruttore della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, evidenziò alcune irregolarità; a seguito di tale segnalazione, il Collegio giudicante ordinò alla società Nivi di depositare ulteriore documentazione necessaria alla disamina dei conti. A conclusione del giudizio di conto, la Sezione giurisdizionale Toscana condannò la società al pagamento dell’importo di euro 75.845,43, oltre interessi e spese. 2. La pronuncia è stata impugnata dalla parte soccombente e la Corte dei conti, Seconda Sezione giurisdizionale centrale di appello, con sentenza del 20 maggio 2022, ha accolto parzialmente il gravame e, in riforma dell’impugnata decisione, ha condannato l’appellante al pagamento, in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA], della minore somma di euro 69.355,71, oltre interessi e con compensazione delle spese. Ha osservato il giudice di secondo grado, ai limitati fini che interessano in questa sede, che doveva essere respinto il primo motivo di appello, col quale la società Nivi aveva contestato il presunto difetto di giurisdizione del giudice contabile. A questo riguardo, la sentenza ha richiamato alcune pronunce della Corte regolatrice le quali hanno riconosciuto la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in relazione al servizio di riscossione delle imposte, reso da una società concessionaria in favore di un ente locale, sul rilievo che detta società ha il compito di riscuotere denaro di spettanza dello Stato del quale ha il maneggio nel periodo che va dalla riscossionefino al riversamento, per tale ragione rivestendo pacificamente la qualifica di agente contabile. Allo stesso modo, il giudice di appello ha ricordato che la giurisdizione della Corte dei conti ha natura generale in materia di contabilità pubblica e sussiste tutte le volte in cui fra l’autore del danno e l’amministrazione danneggiata esista non solo un rapporto di impiego in senso proprio, ma anche di servizio. Ciò premesso – e dopo aver ricordato che la giurisdizione va affermata in relazione al petitum s ostanziale della domanda – la Corte dei conti ha stabilito che nel caso in esame era pacifico che la società appellante fosse stata incaricata dalla riscossione non coattiva delle sanzioni, unitamente allo svolgimento delle ulteriori attività propedeutiche. Non poteva quindi dubitarsi della ricorrenza, in capo ad essa, della qualifica di agente contabile, dovendo essere richiamata, in proposito, la figura dell’agente contabile di cui all’art. 178, lettera a), del r.d. 23 maggio 1924, n. 827. Esaminando, poi, il merito delle numerose questioni poste dalla parte appellante, tradottesi in ben tredici motivi di gravame, il giudice di appello ha affermato, tra l’altro, di non condividere, in ordine alla prova del discarico, quanto stabilito dalla sentenza n. 198 del 2020 della medesima Corte dei conti, Terza Sezione giurisdizionale di appello. Tale pronuncia, esaminando il conto presentato dalla medesima società Nivi, ma relativo all’esercizio 2009, aveva escluso la responsabilità della stessa, rilevando che la concessionaria non aveva potuto portare a compimento la sua attività in considerazione della difficoltà di raccolta dei dati e dell’impossibilità della riscossione coattiva. A tale proposito, la pronuncia odierna ha ritenuto di non poter essere in alcun modo condizionata da quella decisione. L’entità della condanna, come si è detto, è stata poi ridotta rispetto a quella pronunciata in primo grado, in parziale accoglimento dell’ultimo motivo di appello. 3. Contro la sentenza della Corte dei conti in grado di appello propone ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato a due motivi. Resiste con controricorso il Procuratore generale contabile. La società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 1), cod. proc. civ., difetto di giurisdizione della Corte dei conti, nonché nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. La società ricorrente ricorda di aver posto in luce già in sede di appello il fatto che gli addebiti mossi nei suoi confronti dalla Corte dei conti non avevano ad oggetto, in realtà, «addebiti contabili relativi al maneggio del denaro riscosso», quanto piuttosto la «contestazione di inadempimento contrattuale» dell’odierna ricorrente, la quale si sarebbe resa inadempiente nel reperire le generalità e gli indirizzi dei contravventori. Richiamate le argomentazioni della sentenza impugnata, la ricorrente evidenzia come essa abbia affermato la sussistenza della contestata giurisdizione richiamando il maneggio del denaro pubblico nel periodo compreso tra la riscossione e il versamento. Dal che dovrebbe evincersi che, dove siffatto maneggio non c’è , neppure sussiste la giurisdizione della Corte dei conti. Ora, evidenzia, le contestazioni mosse all’operato di essa esponente attengono, in realtà, all’asserito mancato svolgimento delle mansioni affidate e non ad irregolarità nel maneggio del denaro; di guisa che, in definitiva, non sussisterebbe un addebito contabile, quanto una censura di inadempimento contrattuale, non spettante alla giurisdizione contabile. 1.1. Il motivo non è fondato. È opportuno innanzitutto ricordare che la giurisprudenza di queste Sezioni Unite è ormai consolidata nel senso che la società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l’ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, dà luogo ad un giudizio di conto (in questo senso v., tra le altre, le sentenze 16 novembre 2016, n. 23302, 18 giugno 2018, n. 16014, e l’ordinanza 12 gennaio 2022, n. 760; nonché l’ordinanza 21 dicembre 2022, n. 37464, pronunciata in un ricorso promosso dalla medesima società oggi ricorrente in relazione ad un servizio analogo a quello oggetto del presente giudizio, prestato dalla società Nivi in favore del Comune di Pistoia). La circostanza, pacifica in causa, che la società Nivi non avesse poteri di riscossione coattiva delle sanzioni non muta i termini del problema, per la semplice ragione che in relazione alle sanzioni spontaneamente versate dai debitori la società concessionaria del servizio aveva comunque il maneggio del denaro pubblico, dal momento dell’incasso a quello del riversamento in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte dei conti ha fatto giusta applicazione di questa giurisprudenza e ha correttamente richiamato la figura dell’agente contabile di cui all’art. 178, lettera a), del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, in base al quale sono considerati agenti contabili dell’amministrazione «gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del tesoro». Risulta, di conseguenza, priva di fondamento la censura della società ricorrente secondo la quale la contestazione formulata dalla Procura della Corte dei conti avrebbe ad oggetto non un addebito contabile quanto, piuttosto, un inadempimento contrattuale, come tale sottratto alla giurisdizione speciale. Il fatto che, materialmente, siano stati evidenziati, a carico della società Nivi, una serie di irregolarità descritte nella sentenza impugnata – irregolarità emerse, è bene ricordarlo, nel corso di un giudizio di conto, nel quale il magistrato istruttore aveva evidenziato numerose criticità – conferma la pacifica circostanza del maneggio del denaro pubblico che costituisce il presupposto fondante la giurisdizione della Corte dei conti. Palesemente inammissibile è, infine, la censura, prospettata nell’ultimo punto del primo motivo di ricorso, secondo cui la sentenza sarebbe nulla per difetto di motivazione, asseritamente derivante dal «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili». E invero, anche senza considerare il fatto che questa censura muove dall’erronea premessa, già confutata, in base alla quale la ricorrente non avrebbe avuto maneggio di pubblico denaro, è appena il caso di ricordare che simile censura si risolve nella prospettazione di un vizio inidoneo a trasmodare nel superamento dei limiti esterni della giurisdizione contabile, cioè in una censura inammissibile in questa sede nei confronti di una sentenza della Corte dei conti. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 1), cod. proc. civ., difetto di giurisdizione della Corte dei conti sotto il profilo dell’eccesso di potere giurisdizionale, nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell’art. 2909 cod. civ. e dei principi in materia di giudicato. Richiamati i limiti del sindacato delle Sezioni Unite in caso di eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo, nonché i principi in tema di giudicato, la società ricorrente ritiene che il passaggio in giudicato della sentenza n. 198 del 2020 della Corte dei conti, Terza Sezione giurisdizionale di appello, faccia stato anche nel presente giudizio. Le affermazioni ivi contenute per giustificare l’assoluzione della società Nivi avrebbero ad oggetto il medesimo rapporto oggetto del giudizio odierno, di talché l’esame dello stesso punto sarebbe precluso. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe dunque apparente e, come tale, sindacabile in sede di ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione. 2.1. Il motivo è inammissibile. Giova ricordare che la giurisprudenza di queste Sezioni Unite è da tempo consolidata nel senso che il sindacato della Suprema Corte sulle decisioni della Corte dei conti è circoscritto all’osservanza dei limiti esterni della giurisdizione e non si estende, neppure a seguito dell’inserimento della garanzia del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale, concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale. Ne consegue che la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall’erronea interpretazione delle norme sostanziali o processuali, non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione (v., tra le altre, le ordinanze 14 settembre 2020, n. 19085, e 4 giugno 2021, n. 15573). Tale giurisprudenza si colloca nel solco del tradizionale e pacifico orientamento che limita il sindacato di queste Sezioni Unite, nei confronti delle pronunce emesse dalla Corte dei conti, ai soli casi di superamento dei limiti esterni della giurisdizione contabile (art. 111, ottavo comma, Cost.), mentre le violazioni o le errate interpretazioni delle norme di legge rientrano nell’ambito dei limiti interni della giurisdizione stessa, integrando, tutt’al più, errores in iudicandoo errores in procedendo. Nel caso odierno, è evidente che la presunta violazione del giudicato costituito dalla precedente sentenza della Corte dei conti, pronunciata in un diverso giudizio tra le stesse parti e riguardante il conto giudiziale relativo all’anno 2009 del Comune di [OSCURATO:PERSONA], si risolve nella prospettazione di un errore di giudizio che rimane estraneo al sindacato di queste Sezioni Unite in rapporto alle sentenze della Corte dei conti. 3. Il ricorso, pertanto, è rigettato. Non occorre provvedere alla liquidazione delle spese, poiché il Procuratore generale contabile è parte solo in senso formale. Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della suss
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