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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03760/2023

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- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5367-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1680/2016 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 29/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 22.3.2003 [OSCURATO:PERSONA] ed altri evocavano in giudizio innanzi il Tribunale di Pesaro, sezione distaccata di Fano, [OSCURATO:PERSONA] e Silvia, invocando il regolamento del confine tra il loro fondo e quello dei convenuti e la condanna dei convenuti al risarcimento del danno derivante dall’abbattimento di una quercia, già facente parte della proprietà degli attori.

Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, il riconoscimento dell’intervenuta usucapione dell’area eventualmente occupata in eccesso, rispetto al confine reale tra i fondi.

Con sentenza n.164/2009 il Tribunale di Pesaro accertava il confine, rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione ed accoglieva quella principale, condannando [OSCURATO:PERSONA] e Silvia al risarcimento del danno invocato dagli attori.

Con la sentenza impugnata, n. 1680/2016, la Corte di Appello di Ancona rigettava il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure, confermandola e condannando l’appellante alle spese del secondo grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 950 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile la domanda di regolamento dei confini proposta dagli originari attori, senza considerare che tra i due fondi esisteva una strada vicinale, con conseguente esclusione del requisito della contiguità tra i terreni.

La censura è inammissibile, in quanto essa si fonda su un presupposto fattuale – rappresentato dall’esistenza della strada vicinale sul confine tra i due fondi di cui è causa– difforme da quanto accertato dal giudice di merito.

Secondo la Corte di Appello, infatti, la strada si trova all’interno del fondo degli originari attori, risultando spostata, rispetto al tracciato indicato sulle mappe catastali (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).

Tale accertamento non può essere impugnato sub specie di violazione di legge, appunto perché si risolve in un apprezzamento delle risultanze istruttorie, ma avrebbe dovuto, semmai, essere contestato sotto il profilo dell’omesso esame di uno o più fatti decisivi, che tuttavia la ricorrente neppure indica nel corpo della doglianza in esame.

Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 950 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato l’incertezza del confine, senza tener conto che il frustolo di terreno oggetto della domanda di usucapione proposta dalla Ciamaglia era stato originato dallo spostamento della strada vicinale, rispetto alla sua sede prevista, che esso era stato posseduto ed utilizzato pacificamente dalla predetta per oltre 29 anni, e che gli attori non avevano fornito alcuna valida prova della loro proprietà di detto spazio.

La censura è inammissibile.

Come già detto in occasione dello scrutinio del primo motivo di ricorso, la Corte di Appello, recependo le risultanze della C.T.U. esperita nel corso del primo grado di giudizio, ha accertato che la strada vicinale non è posta sul confine tra i due fondi, ma all’interno della proprietà degli originari attori.

Essa, infatti, risulta spostata, rispetto a quanto indicato sulle mappe catastali, e giace dunque all’interno della proprietà Cicerchia ed altri, come anche le querce insistenti sul frustolo di terreno controverso, tra le quali rientra anche quella abbattuta dall’odierna ricorrente (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).A ll’accertamento condotto dal giudice di merito, la Ciamaglia contrappone una diversa lettura dei fatti e delle risultanze istruttorie, senza –peraltro– n eppure specificare quali ipotetici elementi di prova avrebbero potuto condurre la Corte distrettuale ad un risultato interpretativo diverso da quello, in concreto, prescelto.

Sul punto, va ribadito che il motivo di ricorso non può risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148 del25/10/2013, Rv. 627790).

Ed inol tre, va anche precisato che l’esame degli elementi istruttori e la scelta di quelli ritenuti più idonei a sostenere la decisione in concreto adottata compete al giudice di merito,“… il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez.

L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ).

Per quel che invece attiene al profilo inerente l’ammissibilità della domanda di regolamento del confine, va ribadito che essa è inammissibile soltanto “… quando i singoli fondi risultino separati da unastrada vicinale formata con apporti di terreno dei proprietari frontisti, essendo il sedime di tale nuovo bene in comproprietà dei medesimi titolari degli immobili latistanti” (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 3130 del 08/02/2013 , Rv. 625050).

Nessun limite all’ammissibilità della domanda, invece, sussistenelle ipotesi in cui –come nel caso di specie– la strada vicinale non sia posta esattamente a confine tra i fondi, ma giaccia all’interno di uno di essi; la sua presenza, infatti, non esclude, in questo caso, la contiguità tra i terreni che costituisce il presupposto dell’ actio finium regundorum.

La contiguità, infatti, deve sussistere in concreto, anche nel caso in cui essa rappresenti una conseguenza della traslazione materiale del confine (cfr. Cass. Sez.2, Ordinanza n.20349 del 24/08/2017 , Rv. 645102).

Infine, per quanto concerne la qualificazione della domanda, va considerato innanzitutto che “L'interpretazione della domanda deve essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria” (Cass. Sez.

U , Sentenza n. 3041 del 13/02/2007 , Rv. 594291 ).

Tale operazione ermeneutica, tendenzialmente riservata al giudice di merito, al di là dei casi in cui essa ridondi in una nullità processuale o in un vizio del ragionamento logico decisorio, con ri guardo all’inesatta individuazione del petitum e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (cfr. Cass. Sez.3, Ordinanzan. 11103 del 10/06/2020 , Rv. 658078 ), appare peraltro, nel caso specifico, corretta, posto che nella fattispecie non si configura un contrasto tra titoli di proprietà, con conseguente applicazione dell’art. 948 c.c. e del correlato onere probatorio rafforzato, bensì una incertezza oggettiva del confine, con conseguente applicazione dell’art. 950 c.c., che ammette la prova della proprietà con ogni mezzo (cfr. Cass. Sez.2, Ordinanza n. 803 del 12/01/2022 , Rv. 663565).

Su questo punto, peraltro, è opportuno precisare che l’incertezza del confine prescinde dall’esistenza, in loco, di una qualsiasi forma di divisione fisica, la quale può rilevare come elemento significativo dell’esistenza di una delimitazione amichevole del confine, ma non implica, di per sè sola, la certezza di quest’ultimo, ben potendo, l’incertezza, essere anche soggettiva.

Con il terzo ed ultimo motivo, infine, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli art. 2043, 2050, 2051 e 1176 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente accolto la domanda risarcitoria proposta dagli originari attori, ritenendo tardiva la deduzione, proposta dalla Ciamaglia nel corso del giudizio di merito, secondo cui l’abbattimento della quercia, cui la predetta domanda era riferita, era stato debitamente autorizzato.

La censura è inammissibile per difetto di specificità.

La ricorrente, infatti, afferma genericamente di aver proposto la difesa “… già nella tempestiva risposta e ribadita alla prima udienza, fissata ex art. 184” (cfr. pag. 19 del ricorso), senza tuttavia richiamare i termini specifici in cui la deduzione sarebbe avvenuta.

Sul punto, è opportuno ribadire che “In tema di ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell'onere, imposto al ricorrente dall'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, è necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza, si provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame” (Cass. Sez. 3 , Sentenzan. 8569 del 09/04/2013 , Rv. 625839; conf.

Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015 Rv. 636120; Cass. Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 18679 del 27/07/2017 Rv. 645334; Cass. Sez.

L , Sentenzan. 4980 del 04/03/2014 Rv. 630291).

Infatti “La Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in error in procedendo, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l'emenda dell'errore denunciato” (Cass. Sez.

U , Sentenza n. 20181 del 25/07/2019 , Rv. 654876; cfr. anc he Cass. Sez.1, Sentenza n. 2771 del 02/02/2017 , Rv. 643715 e Cass. Sez.5, Sentenzan. 1170 del 23/01/2004 , Rv. 569603).

Nel caso di specie, il collegio ritiene che la parte ricorrente non abbia adeguatamente adempiuto al proprio obbligo di collaborazione, non avendo indicato in modo specifico, nella doglianza in esame, in quali termini la difesa ritenuta tardiva dal giudice di merito sarebbe stata, al contrario, tempestivamente dedotta.

Peraltro, alle considerazioni appena esposte va aggiunto che, anche laddove la quercia abbattuta dalla Ciamaglia fosse stata effettivamente pericolante –circostanza, questa, si ribadisce, non emergente dalla sentenza impugnata– la stessa non avrebbe comunque potuto provvedere alla sua eliminazione motu proprio, ma avrebbe dovuto, al più, intraprendere un’azione di danno temuto.

In definitiva, alla luce dell’inammissibilità di tutti i motivi proposti, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, c omma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5367-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1680/2016 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 29/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 22.3.2003 [OSCURATO:PERSONA] ed altri evocavano in giudizio innanzi il Tribunale di Pesaro, sezione distaccata di Fano, [OSCURATO:PERSONA] e Silvia, invocando il regolamento del confine tra il loro fondo e quello dei convenuti e la condanna dei convenuti al risarcimento del danno derivante dall’abbattimento di una quercia, già facente parte della proprietà degli attori. Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, il riconoscimento dell’intervenuta usucapione dell’area eventualmente occupata in eccesso, rispetto al confine reale tra i fondi. Con sentenza n.164/2009 il Tribunale di Pesaro accertava il confine, rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione ed accoglieva quella principale, condannando [OSCURATO:PERSONA] e Silvia al risarcimento del danno invocato dagli attori. Con la sentenza impugnata, n. 1680/2016, la Corte di Appello di Ancona rigettava il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure, confermandola e condannando l’appellante alle spese del secondo grado. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 950 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile la domanda di regolamento dei confini proposta dagli originari attori, senza considerare che tra i due fondi esisteva una strada vicinale, con conseguente esclusione del requisito della contiguità tra i terreni. La censura è inammissibile, in quanto essa si fonda su un presupposto fattuale – rappresentato dall’esistenza della strada vicinale sul confine tra i due fondi di cui è causa– difforme da quanto accertato dal giudice di merito. Secondo la Corte di Appello, infatti, la strada si trova all’interno del fondo degli originari attori, risultando spostata, rispetto al tracciato indicato sulle mappe catastali (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata). Tale accertamento non può essere impugnato sub specie di violazione di legge, appunto perché si risolve in un apprezzamento delle risultanze istruttorie, ma avrebbe dovuto, semmai, essere contestato sotto il profilo dell’omesso esame di uno o più fatti decisivi, che tuttavia la ricorrente neppure indica nel corpo della doglianza in esame. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 950 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato l’incertezza del confine, senza tener conto che il frustolo di terreno oggetto della domanda di usucapione proposta dalla Ciamaglia era stato originato dallo spostamento della strada vicinale, rispetto alla sua sede prevista, che esso era stato posseduto ed utilizzato pacificamente dalla predetta per oltre 29 anni, e che gli attori non avevano fornito alcuna valida prova della loro proprietà di detto spazio. La censura è inammissibile. Come già detto in occasione dello scrutinio del primo motivo di ricorso, la Corte di Appello, recependo le risultanze della C.T.U. esperita nel corso del primo grado di giudizio, ha accertato che la strada vicinale non è posta sul confine tra i due fondi, ma all’interno della proprietà degli originari attori. Essa, infatti, risulta spostata, rispetto a quanto indicato sulle mappe catastali, e giace dunque all’interno della proprietà Cicerchia ed altri, come anche le querce insistenti sul frustolo di terreno controverso, tra le quali rientra anche quella abbattuta dall’odierna ricorrente (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).A ll’accertamento condotto dal giudice di merito, la Ciamaglia contrappone una diversa lettura dei fatti e delle risultanze istruttorie, senza –peraltro– n eppure specificare quali ipotetici elementi di prova avrebbero potuto condurre la Corte distrettuale ad un risultato interpretativo diverso da quello, in concreto, prescelto. Sul punto, va ribadito che il motivo di ricorso non può risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del25/10/2013, Rv. 627790). Ed inol tre, va anche precisato che l’esame degli elementi istruttori e la scelta di quelli ritenuti più idonei a sostenere la decisione in concreto adottata compete al giudice di merito,“… il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ). Per quel che invece attiene al profilo inerente l’ammissibilità della domanda di regolamento del confine, va ribadito che essa è inammissibile soltanto “… quando i singoli fondi risultino separati da unastrada vicinale formata con apporti di terreno dei proprietari frontisti, essendo il sedime di tale nuovo bene in comproprietà dei medesimi titolari degli immobili latistanti” (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 3130 del 08/02/2013 , Rv. 625050). Nessun limite all’ammissibilità della domanda, invece, sussistenelle ipotesi in cui –come nel caso di specie– la strada vicinale non sia posta esattamente a confine tra i fondi, ma giaccia all’interno di uno di essi; la sua presenza, infatti, non esclude, in questo caso, la contiguità tra i terreni che costituisce il presupposto dell’ actio finium regundorum. La contiguità, infatti, deve sussistere in concreto, anche nel caso in cui essa rappresenti una conseguenza della traslazione materiale del confine (cfr. Cass. Sez.2, Ordinanza n.20349 del 24/08/2017 , Rv. 645102). Infine, per quanto concerne la qualificazione della domanda, va considerato innanzitutto che “L'interpretazione della domanda deve essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria” (Cass. Sez. U , Sentenza n. 3041 del 13/02/2007 , Rv. 594291 ). Tale operazione ermeneutica, tendenzialmente riservata al giudice di merito, al di là dei casi in cui essa ridondi in una nullità processuale o in un vizio del ragionamento logico decisorio, con ri guardo all’inesatta individuazione del petitum e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (cfr. Cass. Sez.3, Ordinanzan. 11103 del 10/06/2020 , Rv. 658078 ), appare peraltro, nel caso specifico, corretta, posto che nella fattispecie non si configura un contrasto tra titoli di proprietà, con conseguente applicazione dell’art. 948 c.c. e del correlato onere probatorio rafforzato, bensì una incertezza oggettiva del confine, con conseguente applicazione dell’art. 950 c.c., che ammette la prova della proprietà con ogni mezzo (cfr. Cass. Sez.2, Ordinanza n. 803 del 12/01/2022 , Rv. 663565). Su questo punto, peraltro, è opportuno precisare che l’incertezza del confine prescinde dall’esistenza, in loco, di una qualsiasi forma di divisione fisica, la quale può rilevare come elemento significativo dell’esistenza di una delimitazione amichevole del confine, ma non implica, di per sè sola, la certezza di quest’ultimo, ben potendo, l’incertezza, essere anche soggettiva. Con il terzo ed ultimo motivo, infine, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli art. 2043, 2050, 2051 e 1176 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente accolto la domanda risarcitoria proposta dagli originari attori, ritenendo tardiva la deduzione, proposta dalla Ciamaglia nel corso del giudizio di merito, secondo cui l’abbattimento della quercia, cui la predetta domanda era riferita, era stato debitamente autorizzato. La censura è inammissibile per difetto di specificità. La ricorrente, infatti, afferma genericamente di aver proposto la difesa “… già nella tempestiva risposta e ribadita alla prima udienza, fissata ex art. 184” (cfr. pag. 19 del ricorso), senza tuttavia richiamare i termini specifici in cui la deduzione sarebbe avvenuta. Sul punto, è opportuno ribadire che “In tema di ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell'onere, imposto al ricorrente dall'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, è necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza, si provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame” (Cass. Sez. 3 , Sentenzan. 8569 del 09/04/2013 , Rv. 625839; conf. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015 Rv. 636120; Cass. Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 18679 del 27/07/2017 Rv. 645334; Cass. Sez. L , Sentenzan. 4980 del 04/03/2014 Rv. 630291). Infatti “La Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in error in procedendo, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l'emenda dell'errore denunciato” (Cass. Sez. U , Sentenza n. 20181 del 25/07/2019 , Rv. 654876; cfr. anc he Cass. Sez.1, Sentenza n. 2771 del 02/02/2017 , Rv. 643715 e Cass. Sez.5, Sentenzan. 1170 del 23/01/2004 , Rv. 569603). Nel caso di specie, il collegio ritiene che la parte ricorrente non abbia adeguatamente adempiuto al proprio obbligo di collaborazione, non avendo indicato in modo specifico, nella doglianza in esame, in quali termini la difesa ritenuta tardiva dal giudice di merito sarebbe stata, al contrario, tempestivamente dedotta. Peraltro, alle considerazioni appena esposte va aggiunto che, anche laddove la quercia abbattuta dalla Ciamaglia fosse stata effettivamente pericolante –circostanza, questa, si ribadisce, non emergente dalla sentenza impugnata– la stessa non avrebbe comunque potuto provvedere alla sua eliminazione motu proprio, ma avrebbe dovuto, al più, intraprendere un’azione di danno temuto. In definitiva, alla luce dell’inammissibilità di tutti i motivi proposti, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, c omma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contri
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