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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40757/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello ha aderito alla proposta formulata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e ridotto la pena inflitta all'imputato.

2. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla

I. 23 giugno 2017, n. 103, stabilisce che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 cod. proc. pen., ne facciano richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

Il ricorrente denuncia erronea applicazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen., lamentando che la Corte di merito non ha valutato adeguatamente la ricorrenza della recidiva.

Si tratta di un motivo palesemente inammissibile, poiché la pena risulta concordata tra le parti sotto il vigore dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103/2017.

Il raggiungimento di tale accordo, fondato sulla rinuncia anche agli altri eventuali motivi relativi al trattamento sanzionatorio, determina la radicale inammissibilità di ogni ulteriore doglianza, sia relativa ai motivi ai quali la parte ha espressamente rinunciato ovvero, come nel caso di specie, che si riferisca ad una quantificazione della pena diversa da quella sulle quali le parti hanno raggiunto l'accordo ed in merito alla quale, quindi, può ammettersi solo una verifica in termini di legalità della pena o di validità del consenso prestato (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), evenienze da escludersi nel presente caso.

La decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano" poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

3. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello ha aderito alla proposta formulata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e ridotto la pena inflitta all'imputato. 2. Il ricorso risulta manifestamente infondato. L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, stabilisce che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 cod. proc. pen., ne facciano richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Il ricorrente denuncia erronea applicazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen., lamentando che la Corte di merito non ha valutato adeguatamente la ricorrenza della recidiva. Si tratta di un motivo palesemente inammissibile, poiché la pena risulta concordata tra le parti sotto il vigore dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103/2017. Il raggiungimento di tale accordo, fondato sulla rinuncia anche agli altri eventuali motivi relativi al trattamento sanzionatorio, determina la radicale inammissibilità di ogni ulteriore doglianza, sia relativa ai motivi ai quali la parte ha espressamente rinunciato ovvero, come nel caso di specie, che si riferisca ad una quantificazione della pena diversa da quella sulle quali le parti hanno raggiunto l'accordo ed in merito alla quale, quindi, può ammettersi solo una verifica in termini di legalità della pena o di validità del consenso prestato (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), evenienze da escludersi nel presente caso. La decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano" poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. 3. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6
Sentenza Cassazione n. 40757/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris