CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 21744/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente CC ORDINANZA sul ricorso 19222 -2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, C.[OSCURATO:PERSONA] N. 326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lego dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 90/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 28/01/2016 R.G.N. 86/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Genova, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado che aveva annullato, per tardività della contestazione, l'ordinanza ingiunzione n. 248 del 2010 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Genova per il pagamento di euro 25.251,00 in danno di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", ha ridotto l'importo di cui era stato ordinato il pagamento nella misura pari ad euro 13.251,00 e condannato parte 71-5- appellata al pagamento dei due terzi delle spese di giudizio liquidate distintamente per i due gradi; 2. la Corte, in estrema sintesi, ha respinto l'eccezione di tardività della contestazione dell'illecito amministrativo ex art. 14, comma 2, 1. n. 689 del 1981, accolta dal primo giudice; 3. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti con 5 motivi, cui ha resistito con controricorso l'Amministrazione in epigrafe; ricorrenti hanno anche comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati: con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 23 della 1. n. 689 del 1981 e degli artt. 75 e 81 c.p.c., deducendo che l'appello avverso la sentenza di primo grado era stato "interposto esclusivamente dal Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro p.t., come da epigrafe dell'atto di appello", per cui lo stesso era inammissibile in quanto l'impugnazione poteva essere proposta esclusivamente dall'autorità che aveva emesso l'ordinanza ingiunzione; con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324, 325 e 434 c.p.c., nonché dell'art. 23 l. n. 689 del 1981, in fattispecie antecedente al d. lgs. n. 150 del 2011, sostenendo che l'appello era comunque inammissibile perché tardivo; con il terzo mezzo si denuncia la violazione dell'art. 14, c. 2, 1. n. 689 del 1981, per avere la Corte territoriale ritenuto che la contestazione fosse tempestiva, in difformità rispetto a quanto accertato dal primo giudice; col quarto mezzo si denuncia l'omesso esame di fatto decisivo costituito dal momento della decorrenza del termine di 90 giorni di cui all'art. 14 citato, non individuato dalla Corte territoriale che avrebbe espresso in proposito una motivazione apparente; con l'ultimo motivo, subordinatamente, si denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 152 bis c.p.c. e dell'art. 417 bis c.p.c., per avere la Corte di Appello liquidato le spese anche del primo grado senza tenere conto che l'amministrazione ingiungente era stata rappresentata da propri funzionari; 2. il Collegio giudica il primo motivo di ricorso fondato; per consolidato orientamento di questa Corte, nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione (come nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] del lavoro territorialmente competente) è la sola parte passivamente legittimata, e, in quanto tale, l'unica legittimata ad impugnare la sentenza conclusiva del giudizio che l'abbia vista soccombente (Cass. n. 8316 del 2005; Cass. n. 6126 del 2005; Cass. n. 6239 del 2005; Cass. n. 10392 del 2005; Cass. n. 23262 del 2007; Cass. n. 21511 del 2008); ciò anche nell'ipotesi in cui l'autorità sia organo periferico dell'amministrazione statale, il quale agisce in virtù di una specifica autonomia funzionale che comporta deroga a quanto stabilito dal R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma l (come sostituito dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1), in tema di rappresentanza in giudizio dello Stato e della speciale sanatoria prevista dalla citata L. n. 260 del 1958, art. 4 (Cass. n. 15169 del 2015; Cass. n. 6316 del 2015; Cass. n. 15596 del 2006; Cass. n. 1091 del 1999), ne si rinviene nella disciplina dell'art. 23 della 1. n. 689 del 1981 alcun elemento da cui possa desumersi che alla legittimazione in primo grado dell'autorità che abbia emesso il provvedimento sanzionatorio subentri, nella fase di impugnazione, la legittimazione del Ministro (da ultimo Cass. n. 36202 del 2C21, con la giurisprudenza ivi citata); considerando che nella stessa intestazione della sentenza impugnata è indicato come appellante il Ministero, la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare, anche d'ufficio, il difetto di legitimatio ad causam o ad processum (cfr. Cass. SS.UU. n. 26019 del 2008; Cass. n. 12746 del 2008); 3. conclusivamente il primo motivo di ricorso deve essere accolto, con assorbimento delle altre censure successive in ordine logico e con cassazione della sentenza impugnata; decidendo nel merito, va quindi dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dal Ministero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società "il [OSCURATO:SOCIETA]., con liquidazione delle spese del secondo grado di giudizio e della fase di legittimità così come da dispositivo; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'appello proposto dal Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA]; liquida le spese del secondo grado di giudizio in euro 2.500,00 per compensi ed euro 240,00 per spese nonché quelle del giudizio di legittimità in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 12 aprile 2.022 [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] C..)n_)3 [OSCURATO:PERSONA] oggi, ----0-8-1U-G-2-022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Le,ire s,,r_riA,D,,ck4,C0~.."un"k 3 ep 4 2 6 '),/ 2 3 4),AVregoiDu_ A.," [OSCURATO:PERSONA]&z, ,1 giti\ 72a-D OTerfT-ivtob T ca+6, cLi-A-1._Di1J›,, A Ar XIV • V4 _r- (-QAArko CU'Lfwo g., S cco.)-(De9 (.. „X,)< D.raT c.\p.c:77 Af° 2.A/Vejta,L, g,32_