Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 44/2020
ECLI:EU:C:2022:476
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 16 giugno 2022 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA]265/21
AB,
AB-CD
contro
Z EF
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio)]
«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 5, punto 1 – Competenza in materia contrattuale – Nozione di “materia contrattuale” – Azione diretta alla constatazione di un titolo di proprietà fondato su due contratti successivi – Contratto da prendere in considerazione per determinare il luogo dell’obbligazione dedotta in giudizio – Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Regolamento (CE) n. 593/2008»
I.
Introduzione
1.
Le questioni sollevate dalla Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio) vertono, in sostanza, sull’interpretazione dell’articolo 5, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 (
2
) e dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 593/2008 (
3
).
2.
La prima di dette disposizioni, la cui interpretazione è al centro della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, stabilisce norme speciali di competenza in materia contrattuale che, in determinate situazioni, consentono all’attore di citare il convenuto dinanzi ai giudici di uno Stato membro diverso da quello del suo domicilio, in deroga alla regola generale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001.
3.
Nella presente causa, la questione da chiarire è se tale disposizione sia applicabile in una controversia relativa a un’azione, basata su due contratti, diretta al riconoscimento di un diritto di proprietà su 20 opere d’arte, nonostante l’assenza di un vincolo contrattuale diretto tra le parti in causa, che sono i discendenti delle parti del primo contratto.
4.
In tale contesto, il giudice del rinvio interroga la Corte, in sostanza, sulla portata dell’evoluzione della sua giurisprudenza in materia. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale condurrà quindi la Corte a esaminare nuovamente la nozione di «materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001. Nel caso di specie, sarà necessario fornire al giudice del rinvio gli elementi che gli consentano di valutare se le recenti sentenze della Corte (
4
) debbano essere considerate come un ribaltamento della precedente giurisprudenza sull’interpretazione di tale disposizione.
5.
Come spiegherò in dettaglio, sono del parere che l’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 sia applicabile a una situazione come quella oggetto del procedimento principale.
II.
Contesto normativo
A.
Regolamento n. 44/2001
6.
Nella sezione 1 del capo II, intitolata «Disposizioni generali», del regolamento n. 44/2001 dispone, l’articolo 2, paragrafo 1, quanto segue:
«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».
7.
Nella sezione 2 del capo II del suddetto regolamento, intitolata «Competenze speciali», l’articolo 5, punto 1, prevede quanto segue:
«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;
b) ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:
– nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto;
– nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;
c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b)».
B.
Regolamento n. 593/2008
8.
L’articolo 4 del regolamento n. 593/2008, che tratta della legge applicabile in mancanza di scelta delle parti, così dispone:
«1. In mancanza di scelta esercitata ai sensi dell’articolo 3 e fatti salvi gli articoli da 5 a 8, la legge che disciplina il contratto è determinata come segue:
a) il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale;
b) il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale;
(...)
2. Se il contratto non è coperto dal paragrafo 1 o se gli elementi del contratto sono contemplati da più di una delle lettere da a) ad h) del paragrafo 1, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale.
3. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di tale diverso paese.
4. Se la legge applicabile non può essere determinata a norma dei paragrafi 1 o 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto».
III.
Fatti del procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
9.
I coniugi X EF e Y EF, genitori di Z EF, appellato nel procedimento principale, erano artisti tedeschi che avevano realizzato, tra l’altro, 20 pannelli di tipologie fotografiche (in prosieguo: le «opere d’arte») che avevano partecipato a un’esposizione internazionale tenutasi nel 1977.
10.
CD, suocera di AB e madre di AB-CD, ricorrenti in appello nel procedimento principale, gestiva una galleria d’arte a Liegi (Belgio). Tra la fine del 1980 e l’inizio del 1981, sono state consegnate a CD le opere d’arte, e successivamente anche i certificati di autenticità di tali opere.
11.
Con un contratto del 26 gennaio 2007, i ricorrenti in appello nel procedimento principale hanno acquistato le opere d’arte da CD. Quest’ultima è deceduta il 24 novembre 2007, e quello stesso anno è parimenti deceduto Y EF.
12.
Nell’agosto 2013, AB ha affidato le opere d’arte alla società Christie’s affinché fossero vendute all’asta. Nel corso del 2014, detta società ha contattato X EF, che ha affermato di essere la proprietaria di tali opere. La vendita all’asta delle opere d’arte è stata sospesa.
13.
I ricorrenti in appello nel procedimento principale sostengono che le suddette opere erano state acquistate da CD, mentre l’appellato nel procedimento principale sostiene che esse erano state depositate presso la galleria di CD al fine di esporle al pubblico in vista della loro vendita.
14.
Il 20 giugno 2014, i ricorrenti in appello nel procedimento principale hanno promosso il presente procedimento per sentir dichiarare, in sostanza, che essi sono gli unici proprietari delle opere d’arte e per far vietare a X EF di far valere un titolo di proprietà riguardo alle stesse.
15.
X EF è stata citata a comparire dinanzi al tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese, Belgio) e ha sollevato, in via principale e sulla base del regolamento n. 44/2001, un’eccezione di incompetenza e di difetto di giurisdizione allegando che il suo domicilio era in Germania. In subordine, essa concludeva per l’irricevibilità o l’infondatezza della domanda nei suoi confronti e reclamava la restituzione delle opere d’arte. Il 10 ottobre 2015, X EF è deceduta e l’appellato nel procedimento principale ha riassunto la causa.
16.
Con sentenza del 22 novembre 2016, il tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese) ha dichiarato la propria incompetenza territoriale. A questo proposito, esso ha stabilito che la propria competenza non poteva fondarsi sull’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, poiché tra le parti in causa non esisteva un vincolo contrattuale.
17.
I ricorrenti in appello nel procedimento principale hanno impugnato tale sentenza dinanzi alla cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles). Essi sostengono che CD ha acquistato le opere d’arte con un contratto di vendita, che l’azione dovrebbe essere classificata come «contrattuale» e che, poiché il luogo di esecuzione è in Belgio, sono competenti i giudici belgi. Per contro, l’appellato nel procedimento principale afferma che le opere d’arte sono state oggetto di un contratto di deposito e che, trattandosi, a suo avviso, di un’azione di «rivendicazione» della proprietà, la determinazione del giudice competente rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, che attribuisce la competenza ai giudici tedeschi.
18.
Per quanto riguarda la questione se l’azione degli attori nel procedimento principale rientri nella «materia contrattuale», ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, il giudice del rinvio constata che non esiste alcun vincolo contrattuale diretto tra le due parti della controversia. Tuttavia, detto giudice ritiene, alla luce delle recenti sentenze della Corte in materia (
5
), che l’esigenza di accertare un obbligo liberamente assunto non implichi più, come avveniva dopo la sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
6
), che tale obbligo sia stato assunto tra le parti in causa, ma implichi solo che l’attore fondi la propria azione nei confronti del convenuto su un obbligo giuridico liberamente assunto da una persona nei confronti di un’altra (
7
). Secondo detto giudice, infatti, la Corte non solo ha precisato che rientrano nella materia contrattuale tutte le obbligazioni che trovano la loro fonte nel contratto il cui inadempimento è invocato a sostegno dell’azione dell’attore (
8
), ma ha altresì considerato che, allo stesso modo di un’azione pauliana, un’azione per risarcimento danni (
9
) rientra nella «materia contrattuale» se la causa dell’azione è essa stessa un’obbligazione liberamente assunta (
10
).
19.
Il medesimo giudice rileva che, anche se si tratta di situazioni puntuali al di là delle quali un’interpretazione siffatta non può essere accolta, la Corte ha comunque affermato che la norma di competenza speciale in materia contrattuale di cui all’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 è basata sulla causa dell’azione in giudizio e non sull’identità delle parti (
11
).
20.
È in tali circostanze che la cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles), con decisione del 1º aprile 2021, pervenuta presso la cancelleria della Corte il 26 aprile 2021, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la nozione di “materia contrattuale” ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del [regolamento n. 44/2001]:
debba essere interpretata nel senso che impone di accertare un obbligo giuridico liberamente assunto da una persona nei confronti di un’altra e sul quale si fonda l’azione dell’attore, anche qualora l’obbligo non sia stato liberamente assunto dal convenuto e/o nei confronti dell’attore;
in caso di risposta affermativa, quale debba essere il grado di collegamento tra l’obbligo giuridico liberamente assunto e l’attore e/o il convenuto.
2) Se la nozione di “azione” sulla quale “si fonda” l’attore implichi, al pari del criterio utilizzato per distinguere se un’azione rientri nella materia contrattuale ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del [regolamento n. 44/2001] o nella “materia di illeciti civili dolosi o colposi” ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del medesimo regolamento ([sentenza del 24 novembre 2020, Wikingerhof, C‑59/19, in prosieguo: la “sentenza Wikingerhof”, ECLI:EU:C:2020:950,] punto 32), che occorre accertare se l’interpretazione dell’obbligo giuridico liberamente assunto risulti indispensabile per valutare il fondamento dell’azione.
3) Se l’azione in giudizio con cui l’attore intende far dichiarare la sua proprietà di un bene di cui è in possesso basandosi su un duplice contratto di vendita, il primo stipulato dal comproprietario iniziale di tale bene (coniuge del convenuto, parimenti comproprietario iniziale) con la persona dalla quale l’attore ha acquistato il bene e il secondo stipulato tra questi ultimi due, rientri nella materia contrattuale ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del [regolamento n. 44/2001].
a) Se la risposta sia diversa nel caso in cui il convenuto faccia valere il fatto che il primo contratto non era un contratto di vendita bensì un contratto di deposito.
b) Nel caso in cui una di tali fattispecie rientri nella materia contrattuale, quale contratto debba essere preso in considerazione per stabilire il luogo dell’obbligazione dedotta in giudizio.
4) Se l’articolo 4 del [regolamento n. 593/2008] debba essere interpretato nel senso che esso si applica alla fattispecie di cui alla terza questione pregiudiziale e, in caso affermativo, quale contratto vada preso in considerazione».
21.
Osservazioni scritte sono state presentate dalle parti del procedimento principale, dal governo belga e dalla Commissione europea. Non si è svolta alcuna udienza.
IV.
Analisi
A.
Sulla ricevibilità della quarta questione pregiudiziale
22.
Pur non eccependo formalmente l’irricevibilità della quarta questione pregiudiziale, la Commissione sostiene che il giudice del rinvio non indica le ragioni che l’hanno indotto a interrogarsi sull’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 593/2008 ai contratti di cui trattasi nel procedimento principale.
23.
Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, che è stata ormai trasposta nell’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca il contesto materiale e normativo in cui si inseriscono le questioni sollevate, o almeno che esso spieghi le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. La decisione di rinvio deve inoltre indicare i motivi precisi che hanno indotto il giudice nazionale a interrogarsi sull’interpretazione del diritto dell’Unione e a ritenere necessaria la presentazione di una questione pregiudiziale alla Corte (
12
).
24.
Nel caso di specie, occorre constatare che il giudice del rinvio non ha indicato le ragioni che lo hanno indotto a sottoporre la quarta questione e, di conseguenza, non ha rispettato il requisito di cui all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte.
25.
Propongo che la quarta questione sia dichiarata irricevibile.
B.
Nel merito
26.
Le prime tre questioni pregiudiziali riguardano, in sostanza, l’interpretazione della nozione di «materia contrattuale», ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, quale risulta dalla giurisprudenza della Corte.
27.
I dubbi del giudice del rinvio, che riguardano essenzialmente la portata dell’evoluzione della copiosa giurisprudenza sviluppata dalla Corte negli ultimi 30 anni, attengono, da un lato, al fatto che l’interpretazione data dalla Corte alla nozione di «materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 non sarebbe uniforme e, dall’altro, al ribaltamento della giurisprudenza che sarebbe stato operato dalla Corte nell’abbandonare l’interpretazione restrittiva di tale nozione.
28.
Nelle presenti conclusioni esporrò brevemente, anzitutto, alcune osservazioni preliminari relative, in particolare, al sistema, agli obiettivi e alla genesi del regolamento n. 44/2001 (titolo 1). Esaminerò poi la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia sulla nozione autonoma di «materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 5, punto 1, di detto regolamento, al fine di chiarire la portata della sua evoluzione e di proporre una risposta alla prima questione pregiudiziale (titolo 2) e analizzerò, infine, la seconda e la terza questione pregiudiziale (titoli 3 e 4).
1.
Osservazioni preliminari
29.
In primo luogo, occorre ricordare che il regolamento n. 44/2001, che ha sostituito la convenzione del 27 settembre 1968 (
13
), si ispira alla suddetta convenzione ed è in linea di continuità con essa (
14
). Pertanto, e come risulta da una giurisprudenza costante, l’interpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle disposizioni di tale convenzione vale anche per quelle del citato regolamento, qualora le disposizioni di tali atti possano essere qualificate come «equivalenti» (
15
). Ciò avviene nel caso dell’articolo 5, punto 1, della convenzione di Bruxelles e dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, che sono redatti in termini pressoché identici. Ciò accade altresì per quanto riguarda la nozione di «materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 5, punto 1, di detto regolamento, giacché le modifiche apportate a tale disposizione riguardano unicamente il criterio di collegamento adottato per determinare il giudice competente nel caso di contratti di compravendita di beni e di prestazioni di servizi, mantenendo per il resto inalterata la sostanza della disposizione corrispondente della convenzione di Bruxelles (
16
). Nella misura in cui il giudice del rinvio interroga la Corte sull’evoluzione della sua giurisprudenza recente relativa a tale nozione, farò riferimento anche, nelle presenti conclusioni, alla pertinente giurisprudenza relativa all’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, che ha sostituito il regolamento n. 44/2001.
30.
In secondo luogo, è importante sottolineare che, secondo una giurisprudenza costante, l’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato alla luce della genesi, degli obiettivi e del sistema dello stesso regolamento (
17
). Più precisamente, per quanto riguarda la nozione di «materia contrattuale» ai sensi di tale disposizione, occorre ricordare che, dopo la sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
18
), relativa all’interpretazione della convenzione di Bruxelles, la Corte ha ripetutamente dichiarato che tale nozione non può essere interpretata come un rinvio alla qualificazione del rapporto giuridico dedotto dinanzi al giudice nazionale fornita dal diritto nazionale applicabile. Al contrario, tale nozione va interpretata in modo autonomo, riferendosi al sistema e agli scopi del regolamento n. 44/2001, onde garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri (
19
). Pertanto, sebbene non abbia fornito una definizione generale e astratta della nozione di «materia contrattuale», la Corte ha tracciato i contorni di tale nozione caso per caso, tenendo conto delle modifiche legislative e indicando se esistesse o meno un’obbligazione contrattuale.
31.
A questo proposito, ancora oggi, la Corte cerca di definire il sistema e gli obiettivi del regolamento n. 44/2001 dall’«origine» di tale regolamento sotto forma della convenzione di Bruxelles. Mi sembra importante ricordare brevemente, da un lato, la portata delle condizioni di applicazione dell’articolo 5, punto 1, del suddetto regolamento e, dall’altro, le difficoltà poste da tale disposizione nel contesto di una giurisprudenza particolarmente abbondante (
20
).
32.
Per quanto riguarda, anzitutto, il sistema del regolamento n. 44/2001, occorre ricordare che è nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
21
) che la Corte si è pronunciata per la prima volta sul rapporto tra la regola della competenza generale dei giudici dello Stato membro del domicilio del convenuto, prevista all’articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, e la competenza speciale in «materia contrattuale», prevista all’articolo 5, punto 1, del medesimo regolamento. In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che «[l]’art[icolo] 5 della convenzione [di Bruxelles] contempla vari fori speciali con facoltà di scelta per l’attore, in deroga alla norma generale in materia di competenza di cui all’art[icolo] 2, 1° comma, della [stessa] convenzione» (
22
). Tale valutazione è stata ripetuta più volte dalla Corte nella sua giurisprudenza (
23
).
33.
Per quanto riguarda, poi, gli obiettivi del regolamento n. 44/2001, occorre rilevare che, secondo il considerando 11 di tale regolamento, le norme sulla competenza devono presentare un
alto grado di prevedibilità
ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Inoltre, il considerando 12 del regolamento n. 44/2001 enuncia che il foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la
buona amministrazione della giustizia
.
34.
Infine, devo anche ricordare che la genesi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 chiarisce che le norme di competenza speciali si basano sulla considerazione che «esiste una stretta correlazione tra la controversia ed il giudice competente a conoscerla» (
24
). Pertanto, le opzioni di cui può avvalersi l’attore in forza detta disposizione soddisfano i requisiti del
principio di prossimità
(
25
).
35.
È alla luce di queste osservazioni preliminari che passo ad analizzare le questioni sollevate dal giudice del rinvio.
2.
Sulla prima questione pregiudiziale
36.
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che la sua applicazione presuppone l’accertamento di un’obbligazione giuridica liberamente assunta da un soggetto nei confronti di un altro e sulla quale si fonda l’azione in giudizio dell’attore, anche nel caso in cui tale obbligazione non vincoli direttamente le parti in causa. In caso affermativo, detto giudice chiede quale debba essere il grado di collegamento tra l’obbligazione contrattuale e tali parti. Con tale questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte di confermare l’interpretazione della nozione di «materia contrattuale» quale risultante dalla recente giurisprudenza della Corte.
37.
Per quanto riguarda, in primo luogo, le particolarità della presente causa, i ricorrenti in appello nel procedimento principale fondano la loro azione di riconoscimento del diritto di proprietà su un contratto di vendita concluso tra la madre di uno di essi, una gallerista che avrebbe acquistato le opere d’arte da una coppia di artisti, genitori dell’appellato nel procedimento principale. Quest’ultimo sostiene che il contratto in questione non era un contratto di vendita bensì un contratto di deposito.
38.
Come rilevato dal giudice del rinvio, il contratto di cui trattasi non è stato concluso dalle parti del procedimento principale, le quali non sono quindi direttamente vincolate da un contratto.
39.
In secondo luogo, per quanto riguarda le osservazioni scritte presentate dalle parti, i ricorrenti in appello nel procedimento principale e il governo belga ritengono che la nozione di «materia contrattuale» debba essere interpretata in senso ampio, consentendo anche ai terzi di avvalersi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001. Tuttavia, il governo belga fa valere che occorre applicare il criterio enunciato nella sentenza flightright non alle situazioni in cui si pone la questione di chi sia il proprietario di un bene, come avviene nel caso di specie, ma unicamente alle situazioni in cui la domanda è fondata sull’obbligazione contrattuale stessa. Secondo detto governo, la recente giurisprudenza della Corte tende a risultare in un «forum shopping», a scapito della certezza del diritto.
40.
L’appellato nel procedimento principale e la Commissione fanno valere, in particolare, che, per qualificare l’azione come «contrattuale», deve esistere un vincolo contrattuale tra le parti in causa. A tal riguardo, l’appellato nel procedimento principale ricorda che le competenze speciali devono essere interpretate restrittivamente al fine di salvaguardare l’obiettivo della prevedibilità e della certezza del diritto perseguito dal regolamento n. 44/2001. Per quanto riguarda la Commissione, essa sostiene che, tenendo conto della giurisprudenza stabilita dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
26
), in una situazione in cui l’attore basa la sua azione su diversi contratti successivi, la competenza speciale in materia contrattuale non si applica, poiché l’attore e il convenuto non sono parti dello stesso contratto. Essa ritiene quindi che si debba applicare la norma di competenza generale dei giudici dello Stato membro del domicilio del convenuto.
41.
Tenuto conto della formulazione della prima questione pregiudiziale e delle osservazioni delle parti, ritengo necessario analizzare la giurisprudenza pertinente della Corte.
a)
G
iurisprudenza pertinente della Corte sulla nozione di «materia contrattuale» ai sensi dell
’
articolo 5,
punto 1
, del regolamento
n.
44/2001
42.
L’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 dispone che una persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta, in un altro Stato membro, in materia contrattuale, davanti al giudice «del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita». Per determinare la competenza ai sensi di questa disposizione e per rispondere alla questione se una controversia possa essere qualificata come una controversia «in materia contrattuale», la Corte ha fornito un’interpretazione autonoma della nozione di «materia contrattuale», in un primo tempo, orientandosi verso un’interpretazione restrittiva di detta nozione, poi, in un secondo tempo, verso un’interpretazione più ampia. Questi due approcci determinano in modi diversi l’obbligazione dedotta in giudizio e quindi il suo luogo di esecuzione. È vero che la Corte ha dichiarato che «l’obbligazione il cui luogo di esecuzione determina il giudice competente ai sensi dell’art[icolo] 5, punto 1 [del regolamento n. 44/2001], è quella che deriva dal contratto ed il cui inadempimento viene invocato per legittimare l’azione giudiziaria» (
27
). Nonostante la chiarezza di tale formulazione, tuttavia, l’individuazione di tale obbligo non è sempre evidente, come dimostrano le difficoltà incontrate nell’interpretazione della nozione di «materia contrattuale» (
28
).
43.
In tale contesto, si pone la questione se la Corte abbia abbandonato l’interpretazione restrittiva a favore di un’interpretazione più ampia, operando così un ribaltamento rispetto alla sua precedente giurisprudenza. Tale interrogativo è al centro dei dubbi che sono all’origine delle presenti questioni pregiudiziali. Per comprendere meglio la portata di tale giurisprudenza e poter proporre una risposta utile, mi sembra necessario individuare, all’interno della suddetta giurisprudenza, i due orientamenti interpretativi e la loro evoluzione, nonché gli obiettivi di prevedibilità e/o di prossimità del regolamento n. 44/2001, sui quali la Corte si è basata per adottare l’una o l’altra interpretazione.
1)
Sull’interpretazione restrittiva della nozione di «materia contrattuale»: il requisito dell’esistenza di un contratto tra le parti in causa
44.
La nozione di «materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione, che serve a delimitare il campo di applicazione di tale disposizione (
29
).
45.
Per delineare i contorni di tale nozione autonoma, la Corte ha adottato, agli inizi degli anni ’80, un’interpretazione restrittiva della norma di competenza speciale di cui può avvalersi l’attore in materia contrattuale (in prosieguo: l’«interpretazione restrittiva»). Le sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono all’origine di tale orientamento giurisprudenziale.
46.
Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
30
), la Corte si è pronunciata sul nesso tra le norme speciali e la norma generale di competenza (
31
). La dottrina ha ritenuto che, in detta sentenza, la Corte si era pronunciata «a favore di un’interpretazione restrittiva di tutto ciò che appare un’eccezione rispetto all’articolo 2 della convenzione di Bruxelles» (
32
).
47.
La Corte ha poi affermato, nella sentenza Kalfelis (
33
), che, in quanto deroghe al principio generale, le norme sulla competenza speciale dovevano essere interpretate restrittivamente (
34
), precisando successivamente che esse «non possono pertanto essere soggette ad un’interpretazione estensiva rispetto alle ipotesi previste dalla convenzione [di Bruxelles]» (
35
). Sebbene tale approccio non fosse, a mio avviso, inteso a limitare l’ambito d’applicazione della «materia contrattuale» (
36
) mediante l’adozione di un’interpretazione restrittiva della nozione di «obbligazione contrattuale», la Corte si è tuttavia attenuta, nelle sentenze successive, a un’interpretazione restrittiva di quest’ultima nozione basandosi sul fatto che essa costituiva una delle eccezioni alla norma generale di competenza.
48.
Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
37
), la Corte si è pronunciata per la prima volta sulla nozione di «materia contrattuale», ai sensi dell’articolo 5, punto 1, della convenzione di Bruxelles, affermando che tale nozione «non può ricomprendere le fattispecie in cui non esista alcun obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti di un’altra». Così, sulla base del
principio di prevedibilità
del foro dinanzi al quale l’attore deve proporre la sua domanda (
38
), la Corte ha dichiarato che «l’art[icolo] 5, punto 1, [di tale] convenzione va interpretato nel senso che esso non si applica alla controversia tra il subacquirente di una cosa e il produttore, che non ne sia il venditore, vertente sui vizi della cosa o sulla sua inidoneità all’uso cui è destinata» (
39
).
49.
A partire da detta sentenza, è divenuto chiaro che l’interpretazione restrittiva adottata dalla Corte limitava la nozione di «materia contrattuale» nel senso che tale disposizione era applicabile solo ai rapporti tra le parti contraenti del contratto in questione, cioè
solo alle controversie tra le parti dei contratti
. Infatti, per qualificare l’azione, l’elemento decisivo preso in considerazione dalla Corte era il rapporto contrattuale tra le parti in causa.
50.
A tal proposito, mi sembra importante sottolineare che, all’interno di tale orientamento giurisprudenziale (
40
), la Corte, nell’interpretare l’articolo 5, punto 1, della convenzione di Bruxelles o del regolamento n. 44/2001 alla luce degli obiettivi e del sistema di tale convenzione o di tale regolamento, ha basato la nozione autonoma di «materia contrattuale» principalmente
sull’obiettivo della prevedibilità
(
41
).
51.
Sebbene questa interpretazione restrittiva dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 e, quindi, della nozione di «materia contrattuale», a lungo ripresa dalla giurisprudenza (
42
), sia stata accolta con favore da parte della dottrina (
43
), essa è stata nondimeno anche oggetto di critiche da parte di alcuni autori non solo relativamente al suo approccio rigido riguardo al rapporto tra la norma generale e le norme speciali, ma anche per la definizione restrittiva della nozione di «materia contrattuale» e, quindi, di «obbligazione contrattuale» data dalla Corte nella sua giurisprudenza.
52.
In primo luogo, per quanto riguarda il sistema del regolamento n. 44/2001, gli autori contrari a tale approccio ritengono che la mera esistenza della norma generale di cui all’articolo 2 di detto regolamento non debba condurre ad un’interpretazione stretta, o addirittura restrittiva, dell’articolo 5 dello stesso, e che un’interpretazione siffatta non possa essere adottata a scapito della
coerenza globale
di detto regolamento (
44
), cioè garantire, per quanto possibile, la parità e l’uniformità dei diritti e degli obblighi che ne derivano (
45
). In particolare, alcuni autori sottolineano che si tratta soltanto di evitare, come ha dichiarato la Corte, che l’interpretazione conferisca «una portata che vada oltre i casi contemplati» dal sistema del regolamento n. 44/2001 (
46
) e che sarebbe pertanto errato dedurre dal testo dell’articolo 5, punto 1, di detto regolamento, che tale disposizione costituisca un’eccezione da applicare meno frequentemente rispetto all’articolo 2 del citato regolamento (
47
). Infatti, la mera esistenza di norme speciali di competenza, in quanto tali, rafforza la possibilità che il convenuto possa essere citato dinanzi al giudice di uno Stato membro diverso da quello dello Stato membro del suo domicilio. Questa possibilità assicura un equilibrio tra gli interessi dell’attore e quelli del convenuto (
48
).
53.
Condivido tale opinione. Un approccio siffatto risulta chiaramente dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA], nella quale la Corte aveva già precisato che «l’art[icolo] 5 [della convenzione di Bruxelles] contempla vari fori speciali con facoltà di scelta per l’attore in considerazione del fatto che esiste,
in taluni casi ben determinati
, un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia e il giudice che può essere adito, circostanza rilevante ai fini dell’economia processuale» (
49
). Ne risulta chiaramente che la Corte interpreta questa disposizione facendo riferimento, in particolare, all’obiettivo della prossimità.
54.
Ciò mi porta a ricordare, in secondo luogo, che la definizione della nozione di «materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, quale delineata dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
50
), è stata anch’essa oggetto di critiche. Diversi autori hanno ritenuto, infatti, che tale approccio restrittivo attribuisse un ruolo troppo limitato al foro contrattuale, a scapito, in particolare, del principio di prossimità (
51
) e che occorresse adottare «un’interpretazione più ampia, adeguata agli interessi economici sottostanti» (
52
).
55.
Pertanto, per le ragioni esposte nei paragrafi precedenti (
53
), sono del parere che l’interpretazione restrittiva del rapporto tra la norma generale e le norme speciali non debba condurre ad un’interpretazione restrittiva della nozione di «materia contrattuale» né, di conseguenza, della nozione di «obbligazione contrattuale» (
54
). Un’interpretazione più ampia della nozione di «materia contrattuale» consente di tener conto dell’obiettivo della prossimità e di buona amministrazione della giustizia (
55
). Come la dottrina ha recentemente osservato, un’interpretazione troppo dogmatica e che privilegi
eccessivamente
la certezza del diritto e, quindi, l’obiettivo della prevedibilità rispetto alla buona amministrazione della giustizia e all’obiettivo della prossimità rischia di provocare una disfunzione del sistema (
56
). A mio avviso, infatti, la coerenza globale del regolamento n. 44/2001 implica che, nell’interpretare l’articolo 5, punto 1, di tale regolamento, si tenga conto dell’equilibrio tra l’obiettivo della prossimità e della buona amministrazione della giustizia
e
l’obiettivo della prevedibilità e della certezza del diritto (
57
). Tale equilibrio tra gli obiettivi del predetto regolamento permette anche di garantire un equilibrio tra gli interessi dell’attore e del convenuto. Basti rammentare, a tal proposito, che dalla costante giurisprudenza della Corte risulta che la nozione autonoma di «materia contrattuale» deve riferirsi al sistema e
agli obiettivi
di tale regolamento, al fine garantire l’applicazione uniforme della stessa in tutti gli Stati membri (
58
). In ogni caso, l’interpretazione dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 non deve svuotare tale disposizione del suo contenuto e deve consentire alla norma di competenza speciale ivi enunciata di produrre il suo effetto utile (
59
). La questione, in questa fase, è capire se l’orientamento della giurisprudenza della Corte verso un’interpretazione più ampia di tale disposizione lo consenta. Ritengo che sia così.
2)
Sull’evoluzione della giurisprudenza della Corte verso un’interpretazione più ampia: il requisito dell’individuazione di un’obbligazione giuridica liberamente assunta da un soggetto nei confronti di un altro e sulla quale si fonda l’azione dell’attore
56.
Va ricordato che, nelle sue prime sentenze sull’interpretazione dell’articolo 5, punto 1, della convenzione di Bruxelles, la Corte ha dichiarato che detta disposizione era applicabile «anche qualora l’esistenza del contratto su cui si fonda la domanda sia controversa» (
60
). Risulta già da tale considerazione, come rileverà in seguito l’avvocato generale Jacobs (
61
), che la Corte non aveva ritenuto che l’ambito di applicazione di tale disposizione dovesse essere interpretato restrittivamente. Nelle sue conclusioni, egli ha ricordato che la Corte aveva già dichiarato che l’ambito di applicazione della norma in esame si estendeva a «stretti vincoli dello stesso tipo di quelli che esistono tra le parti di un contratto», includendovi il rapporto tra un’associazione e i suoi membri (
62
). A suo avviso, una soluzione di questo tipo sembra riflettere l’intento implicito nella formulazione di tale disposizione nelle varie versioni linguistiche (
63
).
57.
Qualche anno dopo, nella sentenza Tacconi (
64
), la Corte ha chiaramente affermato che «l’art[icolo] 5, punto 1, [del regolamento n. 44/2001]
non esig[e] la conclusione di un contratto
» (
65
), precisando che, per l’applicazione di tale disposizione, «nondimeno si rende indispensabile identificare un’obbligazione, posto che la competenza del giudice nazionale è determinata, in materia contrattuale, in relazione al luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita» (
66
). Tuttavia, detta sentenza sembra ancora limitare l’applicabilità dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 alle situazioni in cui esiste un impegno liberamente assunto
da un soggetto nei confronti di un altro
, vale a dire un’obbligazione che vincola le parti in causa.
58.
Tale limitazione è stata abbandonata nella sentenza Engler (
67
), nella quale la Corte ha confermato che l’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 non esige la conclusione di un contratto (
68
). La Corte ha chiaramente indicato, alla luce della sua giurisprudenza precedente (
69
), che l’applicazione della norma di competenza speciale prevista in materia contrattuale in tale disposizione «non è interpretata restrittivamente dalla Corte» (
70
). Essa ha dichiarato che l’applicazione di detta disposizione «presuppone la determinazione di un’obbligazione giuridica assunta liberamente
da un soggetto nei confronti di un altro
e su cui si fonda l’azione del ricorrente» (
71
). Detta definizione più ampia della nozione di «materia contrattuale» è ormai costante nella giurisprudenza della Corte (
72
). La suddetta definizione richiede che siano soddisfatte due condizioni
cumulative
affinché un’azione rientri in tale materia: essa deve, da un lato, riguardare un obbligo giuridico liberamente assunto da un soggetto nei confronti di un altro
e
, dall’altro, essere basata su tale obbligazione.
i)
Sulla prima condizione: la domanda deve riguardare un obbligo giuridico liberamente assunto da un soggetto nei confronti di un altro
59.
Dalla giurisprudenza della Corte risulta che questa prima condizione riguarda vari tipi di obbligazioni giuridiche (
73
). In primo luogo, nella sentenza Kareda (
74
), la Corte ha precisato questa prima condizione alla luce della sua giurisprudenza precedente (
75
). Nel quadro di una più ampia interpretazione della nozione di «materia contrattuale», essa ha ritenuto che le obbligazioni contrattuali includano
tutte
le obbligazioni che trovano la loro fonte in un contratto (
76
).
60.
In seguito, essa vi ha incluso anche le obbligazioni che trovano il loro fondamento in «stretti legami dello stesso tipo di quelli che si instaurano tra le parti di un contratto» (
77
).
61.
Infine, posto che, affinché un’azione rientri nell’ambito della materia contrattuale, occorre individuare l’obbligazione dedotta in giudizio e non è necessaria l’esistenza di un contratto (
78
), la Corte ha considerato, in particolare, che rientrino nella «materia contrattuale» le obbligazioni che si impongono non in virtù di un incontro di volontà delle parti, ma in virtù di un impegno volontario unilaterale di un soggetto nei confronti di un altro (
79
), nonché i rapporti contrattuali taciti (
80
).
62.
Tuttavia, poiché le due condizioni in questione sono cumulative, l’applicazione dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 non dipende unicamente dall’individuazione di un’obbligazione. Occorre inoltre che la domanda sia fondata su tale obbligazione.
ii)
Sulla seconda condizione: la domanda deve essere basata su tale obbligazione
63.
Nella sentenza flightright (
81
), la Corte ha precisato che la norma di competenza speciale in materia contrattuale di cui all’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 e all’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 è basata non sull’identità delle parti ma sulla causa dell’azione in giudizio (
82
).
64.
A tal riguardo, come ha indicato l’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], «[c]on questo presupposto, la Corte riserva (...) [l’applicazione di detta norma] (...) alle domande che sono di natura contrattuale, vale a dire (...) quelle che deducono, nel merito, in via principale questioni di diritto contrattuale (…) – o, in altre parole, questioni che rientrano nel campo della legge applicabile (detta “lex contractus”), ai sensi del regolamento [n. 593/2008]. La Corte assicura quindi, conformemente
allo scopo di prossimità sottostante a tale disposizione
, che il giudice del contratto si pronunci essenzialmente su questioni del genere» (
83
). Inoltre, poiché tali disposizioni relative alla norma di competenza speciale in materia contrattuale non si applicano solo ai contratti, egli ha sottolineato che si riferiva in tale sede «a tutte le norme giuridiche che impongono obblighi derivanti da un impegno volontario di una parte nei confronti di un’altra» (
84
).
b)
Conclusione intermedia
65.
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre constatare, in primo luogo, che la giurisprudenza della Corte sull’interpretazione della nozione di «materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 non può essere considerata uniforme, il che spiega le difficoltà riscontrate dai giudici nazionali nel determinare, ancora oggi, se le controversie rientrino o meno in tale materia (
85
).
66.
In effetti, inizialmente, la Corte si è orientata verso un’interpretazione restrittiva della nozione di «materia contrattuale», ritenendo che solo le controversie aventi la loro fonte in un contratto tra le parti della controversia rientrassero in tale materia (
86
). Nel contesto di tale interpretazione, la Corte ha fatto riferimento essenzialmente all’obiettivo della prevedibilità e della certezza del diritto della convenzione di Bruxelles o del regolamento n. 44/2001 (
87
).
67.
La Corte si è poi orientata verso un’interpretazione più ampia della nozione di «materia contrattuale», ritenendo che una controversia rientri in tale nozione quando l’attore basa l’azione esperita contro il convenuto su un obbligo giuridico liberamente assunto da un soggetto nei confronti di un altro. È nella sentenza Engler (
88
) che la Corte ha indicato chiaramente, per la prima volta, che essa non interpreta «[l’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001] (…) restrittivamente». È poi nelle sentenze Kareda (
89
) e flightright (
90
), confermate dalla giurisprudenza successiva (
91
), che essa ha abbandonato definitivamente l’interpretazione restrittiva di tale disposizione fondata sull’approccio «soggettivista» nella materia contrattuale (
92
), derivante dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
93
), per adottare un’interpretazione più estensiva.
68.
In secondo luogo, da detta interpretazione più ampia risulta che l’azione dell’attore, anche se intentata contro un terzo, deve essere qualificata come «contrattuale» ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, allorché si basa su un obbligo giuridico assunto da un soggetto nei confronti di un altro (
94
). Di conseguenza, il fatto che, nel caso di specie, le due parti in causa non siano direttamente vincolate da un contratto non può mettere in discussione la qualificazione di tale azione come rientrante nella «materia contrattuale». È rilevante, infatti, solo la circostanza che l’obbligazione giuridica dedotta dai ricorrenti nel procedimento principale derivi da un contratto, inteso come accordo tra due soggetti, o da un rapporto giuridico assimilabile a un contratto in quanto crea «stretti vincoli dello stesso tipo di quelli che esistono tra le parti di un contratto» (
95
).
69.
Nel contesto di detta interpretazione più ampia, dalle sentenze Kareda e flightright emerge che la Corte ha fatto riferimento non solo all’obiettivo della prevedibilità e della certezza del diritto ma anche a quello della prossimità e della buona amministrazione della giustizia (
96
).
70.
Pertanto, quando l’obbligazione contrattuale su cui si fonda l’azione dell’attore è stata individuata, occorre determinare se esista un collegamento particolarmente stretto tra la domanda e il giudice che può essere chiamato a conoscerne, o se l’applicazione dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 consenta di agevolare la buona amministrazione della giustizia (
97
). A mio avviso, occorre quindi garantire il rispetto dell’equilibrio tra l’obiettivo della prevedibilità e della certezza del diritto e quello della prossimità e della buona amministrazione della giustizia previsto da tale regolamento (
98
).
71.
A tal proposito, desidero rammentare che la Corte ha dichiarato, un lato, che è indispensabile evitare, nella misura del possibile, il moltiplicarsi dei fori competenti relativamente al medesimo contratto per prevenire il rischio di pronunce contrastanti e per facilitare così il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali al di fuori dello Stato nel quale sono state pronunciate (
99
). Invero, sono considerazioni attinenti alla buona amministrazione della giustizia e all’utile organizzazione del processo che hanno giustificato l’adozione del criterio di competenza giurisdizionale di cui all’articolo 5, punto 1, della convenzione di Bruxelles, poiché il giudice più idoneo a decidere, in particolare
per ragioni di prossimità
alla controversia e di facilità nella gestione delle prove, è il giudice del luogo in cui dev’essere eseguita l’obbligazione stipulata nel contratto e dedotta in giudizio (
100
).
72.
D’altro lato, la Corte ha altresì dichiarato che il principio della
certezza del diritto
richiede che le norme di competenza che derogano al principio generale enunciato nell’articolo 2 del regolamento n. 44/2011, come quella che figura all’articolo 5, punto 1, di tale regolamento, siano interpretate in modo da consentire ad un convenuto normalmente accorto di
prevedere
ragionevolmente dinanzi a quale giudice, diverso da quello dello Stato del proprio domicilio, potrà essere citato (
101
).
73.
Nel caso di specie, non può essere accolto l’argomento dell’appellato nel procedimento principale secondo cui egli non poteva prevedere di essere citato dinanzi al giudice del rinvio, che è il giudice del luogo di esecuzione delle obbligazioni e nel quale le opere di arte si trovavano da più di 30 anni.
74.
Tale valutazione è conforme al principio di prossimità e di certezza del diritto e garantisce l’equilibrio tra gli interessi dell’attore e quelli del convenuto. Inoltre, siffatta soluzione permette alla norma di competenza di cui all’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 di produrre il suo effetto utile.
75.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che la sua applicazione presuppone la determinazione di un’obbligazione giuridica assunta liberamente da un soggetto nei confronti di un altro e sulla quale si fonda l’azione dell’attore, anche qualora tale obbligazione non vincoli direttamente le parti della controversia. Nell’interpretare tale disposizione, il giudice nazionale deve garantire il rispetto dell’equilibrio tra l’obiettivo della prevedibilità e della certezza del diritto e quello della prossimità e della buona amministrazione della giustizia.
3.
Sulla seconda questione pregiudiziale
76.
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede se un’azione in giudizio rientri nella «materia contrattuale», ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, qualora appaia indispensabile esaminare l’obbligazione contrattuale o, se del caso, il contenuto del contratto o dei contratti in questione al fine di valutare il fondamento dell’azione dell’attore per dimostrare la natura giuridica di tale obbligazione. Con tale questione, detto giudice chiede alla Corte di confermare se il criterio enunciato da quest’ultima al punto 32 della sentenza Wikingerhof possa essere applicato, per analogia, per valutare il fondamento di un’azione di rivendicazione di un diritto di proprietà, come quella oggetto del procedimento principale. Tuttavia, tenuto conto del fatto che, nella causa che ha dato luogo alla suddetta sentenza, l’attore invocava nella sua domanda giudiziale la violazione di un obbligo imposto dalla legge, e più precisamente dal diritto della concorrenza (
102
), ritengo che detto criterio non sia applicabile nel caso di specie. Per tali ragioni, ritengo necessario riformulare la questione in esame per permettere alla Corte di fornire una risposta utile.
77.
Di conseguenza, ritengo che la seconda questione posta dal giudice nazionale debba essere riformulata nel senso che, con tale questione, detto giudice vuole sapere se, nella fase di accertamento della competenza, per valutare il fondamento di un’azione in giudizio dell’attore al fine di stabilire se essa rientri nella «materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, il giudice adito sia tenuto ad esaminare l’obbligazione contrattuale o, se del caso, il contenuto del contratto o dei contratti in questione.
78.
Mi sembra che la giurisprudenza fornisca la risposta a tale questione. La Corte ha, infatti, dichiarato che l’obiettivo di certezza del diritto richiede che il giudice nazionale possa pronunciarsi agevolmente sulla propria competenza, senza essere costretto a procedere a un esame della causa nel merito (
103
). Per quanto riguarda l’applicazione di tale esigenza nell’ambito di una competenza speciale, come quella in discussione nel procedimento principale, la Corte ha, da un lato, affermato che il giudice che deve dirimere una controversia derivante da un contratto può verificare, anche d’ufficio, i presupposti essenziali della propria competenza, in base a fatti concludenti e pertinenti forniti dalla parte interessata, che provino l’esistenza o l’inesistenza del contratto (
104
). Dall’altro, essa ha precisato che, in sede di esame della competenza giurisdizionale, il giudice adito non valuta né la ricevibilità né la fondatezza della domanda in base alle norme del diritto nazionale,
bensì individua unicamente gli elementi di collegamento con lo Stato del foro che giustificano la sua competenza
ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001. Pertanto, tale giudice può altresì considerare accertati, al solo scopo di verificare la propria competenza in forza di detta disposizione, gli asserti pertinenti dell’attore quanto alla natura giuridica delle obbligazioni su cui si basa la sua azione (
105
). La Corte ha inoltre indicato che, nel contesto della verifica della competenza giurisdizionale a norma del regolamento n. 44/2001, il giudice adito deve valutare tutti gli elementi a sua disposizione, comprese, eventualmente, le contestazioni sollevate dal convenuto (
106
).
79.
La circostanza che l’azione oggetto del procedimento principale sia un’azione di rivendicazione di un diritto di proprietà è irrilevante quanto al fatto se tale azione rientri nella «materia contrattuale» e, di conseguenza, quanto all’applicazione dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001. Infatti, l’unico elemento rilevante è che l’obbligazione giuridica su cui si fonda l’azione dei ricorrenti in appello nel procedimento principale sia sorta dal contratto originario, come ho indicato al paragrafo 68 delle presenti conclusioni. Rilevo altresì che l’azione intentata dai ricorrenti in appello nel procedimento principale è fondata sull’affermazione secondo la quale CD avrebbe acquisito, con tale primo contratto, il diritto di proprietà sulle opere d’arte.
80.
Propongo quindi di rispondere a tale questione dichiarando che, al fine di valutare il fondamento di un’azione in giudizio dell’attore per determinare se tale azione rientri nella «materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, il giudice adito non è tenuto ad esaminare, nella fase di accertamento della competenza, l’obbligazione contrattuale o, se del caso, il contenuto del contratto o dei contratti in questione. Per verificare se siano soddisfatti i presupposti essenziali della sua competenza, detto giudice individua solo gli elementi di collegamento con lo Stato del foro che giustificano la sua competenza ai sensi di tale disposizione e valuta tutti gli elementi a sua disposizione, in particolare le affermazioni pertinenti dell’attore quanto alla natura delle obbligazioni su cui si basa la sua azione e, eventualmente, le contestazioni sollevate dal convenuto. La circostanza che l’azione oggetto del procedimento principale sia un’azione di rivendicazione di un diritto di proprietà è irrilevante quanto al fatto se tale azione rientri nella «materia contrattuale» e, di conseguenza, quanto all’applicazione dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001.
4.
Sulla terza questione pregiudiziale
81.
Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che un’azione di rivendicazione di un diritto di proprietà su un bene mobile, qualora sia fondata su due contratti che non vincolano, né l’uno né l’altro, le parti della controversia, rientri nella «materia contrattuale» ai sensi di tale disposizione, e, eventualmente, quale di tali contratti debba essere preso in considerazione per determinare il luogo dell’obbligazione dedotta in giudizio.
82.
Nella fattispecie, con la loro azione, i ricorrenti in appello nel procedimento principale chiedono il riconoscimento del loro diritto di proprietà sulle opere d’arte. Come ho già indicato, le particolarità della presente causa risiedono nel fatto che la loro azione di rivendicazione dei loro diritti di proprietà si basa su due contratti nonostante l’assenza di un vincolo contrattuale diretto tra di essi e l’appellato nel procedimento principale.
83.
Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione se una situazione come quella oggetto del procedimento principale, in cui i contratti su cui si basa l’azione in giudizio dell’attore non vincolano le parti in causa, rientri nella «materia contrattuale», ritengo, come risulta dalla risposta che ho proposto alla prima questione, che la risposta debba essere positiva. Inoltre, dall’argomentazione esposta dal giudice del rinvio emerge che si può individuare un’obbligazione giuridica liberamente assunta tra due soggetti, ossia CD e la coppia di artisti, sulla quale si basa l’azione dei ricorrenti nel procedimento principale. Detta obbligazione esiste
indipendentemente dal tipo di contratto
(contratto di vendita o di deposito) concluso tra CD (
107
) e la coppia di artisti. Pertanto, la natura giuridica del contratto originario che sarebbe stato concluso tra tali due parti è irrilevante allorché si deve determinare se il giudice del rinvio possa individuare un’obbligazione contrattuale, ai sensi della giurisprudenza della Corte.
84.
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione di quale contratto debba essere preso in considerazione per determinare il luogo dell’obbligazione dedotta in giudizio, occorre ricordare che la controversia di cui al procedimento principale trova origine nel primo contratto, la cui qualificazione è al centro della controversia. In altre parole, tale primo contratto è la fonte originaria dei diritti e degli obblighi controversi. Pur se la qualificazione di detto contratto, come «contratto di vendita» o come «contratto di deposito», è essenziale per stabilire se la proprietà delle opere d’arte sia stata trasferita a CD, non spetta alla Corte, bensì al giudice del rinvio procedere a tale qualificazione. L’analisi del contratto medesimo al fine di determinarne la natura giuridica appartiene, infatti, al merito della causa.
85.
È vero che non occorre determinare se il primo contratto sia un contratto di vendita o un contratto di deposito per rispondere alla questione se la controversia principale rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001. La qualificazione di tale contratto è, tuttavia, indispensabile per determinare se nella fattispecie si applichi l’articolo 5, punto 1, lettera a), o l’articolo 5, punto 1, lettera b), dello stesso regolamento, in quanto quest’ultima disposizione ha ad oggetto unicamente la vendita di beni e la prestazione di servizi. Inoltre, la distinzione tra queste due disposizioni non è priva di incidenza sulla determinazione dei giudici competenti in materia contrattuale (
108
).
86.
Il giudice del rinvio non ha affrontato specificamente la questione dell’applicabilità di tali disposizioni nel caso di specie, né ha chiesto alla Corte chiarimenti su questo punto. Nemmeno le parti hanno affrontato tale questione, che non è stata oggetto di discussione tra loro. Mi limiterò quindi a formulare le seguenti considerazioni.
87.
Osservo, anzitutto, che, per stabilire se l’articolo 5, punto 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001 sia applicabile alla controversia principale, il giudice del rinvio deve valutare se, nel caso di specie, tale primo contratto possa essere qualificato come «contratto di compravendita di beni» o come «contratto di prestazione di servizi». Se così fosse, esso deve determinare il luogo in cui, ai sensi del contratto, i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati (
109
) o, se del caso, i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati (
110
). Ricordo, a tal proposito, che detta disposizione definisce in modo autonomo i criteri di collegamento per i contratti di compravendita di beni e di prestazione di servizi (
111
).
88.
Il giudice del rinvio, qualora ritenga che l’articolo 5, punto 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001 non sia applicabile alla controversia principale (
112
), dovrà quindi applicare l’articolo 5, punto 1, lettera a), di tale regolamento, che riguarda tutti i tipi di contratti diversi da quelli enunciati all’articolo 5, punto 1, lettera b), del medesimo regolamento. In tal caso, detto giudice, per determinare il luogo di esecuzione dell’obbligazione di cui trattasi ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera a), di detto regolamento, dovrà applicare il principio derivante dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
113
) secondo cui, da una parte, un’azione può essere promossa dinanzi all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione su cui essa è fondata e, dall’altra, tale luogo deve essere determinato conformemente alla legge che disciplina tale obbligazione contrattuale controversa secondo le norme di conflitto dell’autorità giurisdizionale adita (
114
).
89.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla terza questione pregiudiziale dichiarando che un’azione di rivendicazione di un diritto di proprietà su un bene mobile, quando si basa su due contratti che non vincolano direttamente le parti in causa, rientra nella «materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001. Il contratto da prendere in considerazione per determinare il luogo dell’obbligazione dedotta in giudizio è il contratto originario su cui verte la controversia.
V.
Conclusione
90.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sollevate dalla cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio):
1) L’articolo 5, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione del decisioni in materia civile e commerciale deve essere interpretato nel senso che la sua applicazione presuppone l’accertamento di un’obbligazione giuridica liberamente assunta da un soggetto nei confronti di un altro e sulla quale si fonda l’azione in giudizio dell’attore, anche nel caso in cui tale obbligazione non vincoli direttamente le parti in causa. Nell’interpretare tale disposizione, il giudice nazionale deve garantire il rispetto dell’equilibrio tra l’obiettivo della prevedibilità e della certezza del diritto e quello della prossimità e della buona amministrazione della giustizia.
2) Al fine di valutare il fondamento di un’azione in giudizio per determinare se essa rientri nella «materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, il giudice adito non è tenuto ad esaminare, nella fase di accertamento della competenza, l’obbligazione contrattuale o, se del caso, il contenuto del contratto o dei contratti in questione. Per verificare se siano soddisfatti i presupposti essenziali della sua competenza, tale giudice individua solo gli elementi di collegamento con lo Stato del foro che giustificano la sua competenza ai sensi di tale disposizione e valuta tutti gli elementi a sua disposizione, in particolare le affermazioni pertinenti dell’attore quanto alla natura delle obbligazioni su cui si basa la sua azione e, eventualmente, le contestazioni sollevate dal convenuto. La circostanza che l’azione oggetto del procedimento principale sia un’azione di rivendicazione di un diritto di proprietà è irrilevante quanto al fatto se tale azione rientri nella «materia contrattuale» e, di conseguenza, quanto all’applicazione dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001.
3) L’azione di rivendicazione di un diritto di proprietà su un bene mobile, quando si basa su due contratti che non vincolano direttamente le parti in causa, rientra nella «materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001. Il contratto da prendere in considerazione per determinare il luogo dell’obbligazione dedotta in giudizio è il contratto originario su cui verte la controversia.
1
Lingua originale: il francese.
2
Regolamento del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1). Il regolamento n. 44/2001 è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1). Fatte salve alcune eccezioni, il regolamento n. 1215/2012 si applica, conformemente al suo articolo 81, solo a decorrere dal 10 gennaio 2015. Tenuto conto della data di instaurazione della controversia nel procedimento principale, essa resta disciplinata dal regolamento n. 44/2001.
3
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6).
4
[OSCURATO:PERSONA] del 15 giugno 2017, Kareda (C-249/16, in prosieguo: la «sentenza Kareda», EU:C:2017:472); del 7 marzo 2018, flightright e a. (C-274/16, C-447/16 e C-448/16, in prosieguo: la «sentenza flightright», EU:C:2018:160); del 4 ottobre 2018, Feniks (C-337/17, in prosieguo: la «sentenza Feniks», EU:C:2018:805), e del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA] (C-215/18, in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2020:235).
5
Sentenza dell’8 maggio 2019, Kerr (C-25/18, EU:C:2019:376, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).
6
Sentenza del 17 giugno 1992 (C-26/91, EU:C:1992:268, in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:1992:268, punto 15).
7
Sentenza dell’8 maggio 2019, Kerr (C-25/18, EU:C:2019:376, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
8
Sentenza Kareda (punti 30 e 31).
9
Sentenza flightright (punti da 57 a 63).
10
Sentenza Feniks (punti 42 e 43).
11
[OSCURATO:PERSONA] flightright (punto 61) e [OSCURATO:PERSONA] (punto 44).
12
V., in particolare, sentenze del 25 marzo 2021, Obala i Lučice (C-307/19, EU:C:2021:236, punto 49), e del 24 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] (C-605/20, EU:C:2022:116, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).
13
Convenzione conclusa tra gli Stati membri nel quadro dell’articolo 220, quarto trattino, del trattato che istituisce la Comunità economica europea (divenuto l’articolo 293, quarto trattino, CE), concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), poi modificata dalle successive convenzioni di adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione (in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles»).
14
V. considerando 19 del regolamento n. 44/2001.
15
Sentenza del 14 marzo 2013, Česká spořitelna (C-419/11, EU:C:2013:165, punto 27).
16
Sentenza del 7 febbraio 2013, Refcomp (C-543/10, EU:C:2013:62, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).
17
V., in particolare, sentenza del 3 maggio 2007, [OSCURATO:PERSONA] (C-386/05, EU:C:2007:262, punto 18).
18
Sentenza del 22 marzo 1983 (34/82, in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:1983:87, punti 9 e 10).
19
V., in particolare, sentenze [OSCURATO:PERSONA] (punto 10); del 14 marzo 2013, Česká spořitelna (C-419/11, EU:C:2013:165, punto 27), e Feniks (punto 38 e giurisprudenza ivi citata).
20
L’abbondante giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 5, punto 1, della convenzione di Bruxelles e del regolamento n. 44/2001 rivela la complessità di tale disposizione e le difficoltà connesse alla sua attuazione. V., in particolare, la relazione esplicativa elaborata dal professor [OSCURATO:PERSONA] sulla convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007 (GU 2009, C 319, pag. 1; in prosieguo: la «relazione [OSCURATO:PERSONA]»), paragrafi 44 e segg. e, in particolare, paragrafo 46 di tale relazione, secondo cui «[l]a normativa sopra descritta, nonostante l’interpretazione giurisprudenziale che ne ha attenuato talora gli inconvenienti, è stata giudicata da più parti insoddisfacente».
21
Punto 10 di tale sentenza. La causa che ha dato luogo a detta sentenza riguardava un’azione di recupero di somme poste a carico di una società tedesca, membro di un’associazione olandese, in applicazione di una norma interna emanata dagli organi di tale associazione e vincolante per i membri della stessa.
22
[OSCURATO:PERSONA] (punto 7).
23
V., recentemente, sentenza Wikingerhof (punto 26).
24
V. relazione Jenard sulla convenzione di Bruxelles del 1968, (GU 1979, C 59, pag. 1), in particolare pag. 22.
25
V., a tal proposito, Gaudemet-Tallon, H., Compétence et exécution des jugements en Europe. Règlement 44/2001. Convention de Bruxelles (1968) et de Lugano (1988 et 2007), 4
a
ed., LGDJ, Parigi, 2010, pagg. 159 e 160: «È quindi la nozione di prossimità (a seconda del caso, territoriale o procedurale) che spiega le opzioni messe a disposizione dal testo».
26
Punto 15 di tale sentenza.
27
V., in particolare, sentenze del 14 dicembre 1977, de [OSCURATO:PERSONA] (59/77, EU:C:1977:207, punti 14 e 15), e del 19 febbraio 2002, Besix (C-256/00, EU:C:2002:99, punto 44).
28
V., in particolare, relazione [OSCURATO:PERSONA], paragrafo 42.
29
V., in particolare, sentenze [OSCURATO:PERSONA] (punto 10); dell’8 marzo 1988, Arcado (9/87, EU:C:1988:127, punto 10), e, recentemente, Wikingerhof, (punto 25).
30
Punto 11 di tale sentenza: «[L]’art[icolo] 5 [della convenzione di Bruxelles] contempla vari fori speciali con facoltà di scelta per l’attore in considerazione del fatto che esiste, in taluni casi ben determinati, un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia e il giudice che può essere adito, circostanza rilevante ai fini dell’economia processuale».
31
V. paragrafo 32 delle presenti conclusioni.
32
V., in particolare, Gaudemet-Tallon, H., op. cit., pag. 161.
33
Sentenza del 27 settembre 1988 (189/87, EU:C:1988:459, punto 19).
34
La predetta sentenza Kalfelis riguardava la nozione di «materia di delitto o quasi delitto», ma la Corte ha successivamente applicato questa affermazione per analogia in sentenze riguardanti la nozione di «materia contrattuale». V., in particolare, sentenza del 14 luglio 2016, Granarolo (C-196/15, EU:C:2016:559, punto 18), e sentenza Feniks (punto 37).
35
[OSCURATO:PERSONA] (punto 14); del 27 ottobre 1998, Réunion européenne e a. (C‑51/97, EU:C:1998:509, punto 16), nonché del 5 febbraio 2004, Frahuil (C‑265/02, EU:C:2004:77, punto 23).
36
V., a tal proposito, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 13): «(…) si può affermare che l’adesione ad una associazione crea tra gli associati
stretti vincoli dello stesso tipo di quelli che esistono tra le parti di un contratto
e che, di conseguenza, per l’applicazione dell’art[icolo] 5, punto 1, della convenzione, è lecito considerare contrattuali le obbligazioni cui si riferisce il giudice di rinvio». Il corsivo è mio. V., a tal riguardo, paragrafi da 52 a 55 delle presenti conclusioni.
37
Punto 15 di detta sentenza. La causa che ha dato luogo a detta sentenza riguardava un’azione del subacquirente di una merce acquistata presso un venditore intermediario intentata contro il produttore al fine di ottenere il risarcimento del danno derivante dalla non conformità della cosa. Si trattava quindi di una serie di contratti internazionali concatenati di vendita di merci in cui le obbligazioni contrattuali delle parti variavano da un contratto all’altro (punto 17 della suddetta sentenza).
38
V. considerando 11 del regolamento n. 44/2001.
39
Sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 21).
40
La Corte ha affermato che «lo scopo di tutela giuridica delle persone residenti nella Comunità che la convenzione [di Bruxelles], tra l’altro, persegue, postula che le norme di competenza che derogano al principio generale sancito dalla convenzione siano interpretate in modo da consentire al convenuto normalmente accorto di
prevedere
ragionevolmente dinanzi a quale giudice, diverso da quello dello Stato del proprio domicilio, potrà essere citato. Ebbene, occorre rilevare che (...) l’applicazione della norma di competenza speciale (...) alla controversia tra il subacquirente del bene ed il produttore
non è prevedibile
per quest’ultimo ed è pertanto incompatibile con il principio della certezza del diritto» (sentenza [OSCURATO:PERSONA]
,
punti 18 e 19). Il corsivo è mio.
41
V. in particolare, a tal riguardo, sentenze del 27 ottobre 1998, Réunion européenne e a. (C-51/97, EU:C:1998:509, punti 34 e 36), e del 17 settembre 2002, Tacconi (C‑334/00, EU:C:2002:499), il cui punto 20 fa riferimento ai punti 25 e 26 della sentenza del 19 febbraio 2002, Besix (C-256/00, EU:C:2002:99), che riguardano l’obiettivo della prevedibilità, ma non menziona il punto 27 riguardante l’obiettivo della prossimità e della buona amministrazione della giustizia.
42
V., in particolare, sentenze del 27 ottobre 1998, Réunion européenne e a. (C-51/97, EU:C:1998:509, punto 17); del 17 settembre 2002, Tacconi (C-334/00, EU:C:2002:499, punto 23), e del 5 febbraio 2004, Frahuil (C-265/02, EU:C:2004:77, punto 24). V., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Cosmas nella causa Réunion européenne e a. (C-51/97, EU:C:1998:45, paragrafo 24).
43
V., in particolare, Gaudemet-Tallon, H., op. cit., pagg. 161 e 170.
44
V., a tal riguardo, Mankowski, P., in Bruxelles I bis [OSCURATO:PERSONA] – Commentary, Magnus, U. e Mankowski, P. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2016, pag. 155, paragrafo 26.
45
V., in particolare, giurisprudenza citata alla precedente nota 20.
46
V., in particolare, sentenza del 27 ottobre 1998, Réunion européenne e a. (C-51/97, EU:C:1998:509, punto 16).
47
Lehmann, M., «[OSCURATO:PERSONA] jurisdiction», in [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], A., e Lein, E. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA], 2015, pag. 140, paragrafo 4.25.
48
V. Mankowski, P., in [OSCURATO:PERSONA] I bis [OSCURATO:PERSONA] – Commentary, op. cit., pag. 155, in particolare paragrafo 26.
49
Punto 11. Il corsivo è mio.
50
Punto 15 di tale sentenza.
51
V., di recente, Pretelli, I., «La bonne foi dans la pondération de la proximité et la fonction résiduelle du for spécial en “matière contractuelle” dans le règlement Bruxelles I», Revue critique de droit international privé, 2020, n° 1, Dalloz, 2020, pagg. da 80 a 82: «L’importanza attribuita alla prossimità in relazione alla certezza del diritto assoluta (...) è rivelata dal fatto che, nel sistema Bruxelles I, il foro del convenuto e i fori speciali sono collocati su un piano di parità e mirano insieme a garantire la corretta amministrazione della giustizia nel territorio europeo. (...) Si può supporre che il giudice più prossimo sia quello che deciderà meglio la causa. Questa maggiore intelligibilità del contenzioso costituisce la base assiologica delle competenze di prossimità».
52
V., in particolare, Mankowski, P., in [OSCURATO:PERSONA] I bis [OSCURATO:PERSONA] – Commentary, op. cit., pag. 164, paragrafo 43. V. altresì le mie conclusioni nella causa Kolassa (C‑375/13, EU:C:2014:2135, paragrafo 49).
53
V. paragrafi 52 e segg. delle presenti conclusioni.
54
V., in particolare, per analogia, conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa Gabriel (C-96/00, EU:C:2001:690, paragrafi da 44 a 47): «Ad un’eccezione legale, come a qualunque altra disposizione normativa, va attribuito il significato che le è proprio, determinato alla luce del suo scopo e della sua formulazione, nonché del sistema e dell’oggetto dell’atto di cui fa parte».
55
A favore di un’interpretazione flessibile della nozione di «obbligazione contrattuale», v. conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa Wikingerhof (C-59/19, EU:C:2020:688, paragrafo 38): «È dunque possibile, e a mio parere giustificato, interpretare la categoria che costituisce la “materia contrattuale” in modo da includervi istituti vicini ai contratti, in un’ottica di buona amministrazione del contenzioso internazionale». V., altresì, Minois, M., Recherche sur la qualification en droit international privé des obligations, LGDJ, Parigi, 2020, pagg. da 174 a 180.
56
V., in tal senso, Pretelli, I., op. cit., pagg. da 80 a 82.
57
Tornerò su questo aspetto più avanti nella mia analisi per determinare l’approccio interpretativo pertinente per conseguire detto equilibrio tra i diversi obiettivi del regolamento n. 44/2001. V. paragrafi 73 e 74 delle presenti conclusioni. A tal proposito, la dottrina ha recentemente ritenuto che l’assenza di una gerarchia tra i diversi obiettivi del regolamento n. 1215/2012 non consenta di far prevalere l’una o l’altra interpretazione. Di conseguenza, ciascuna interpretazione, restrittiva o ampia, della nozione di «materia contrattuale» può confutare dialetticamente il punto di vista dell’altra interpretazione. V., a tal proposito, Poesen, M., «[OSCURATO:PERSONA] to Aspirations – [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] to a Contract in [OSCURATO:PERSONA] (EU) Nº 1215/2012», Yearbook of [OSCURATO:PERSONA], vol. 22, [OSCURATO:PERSONA], 2021, pagg. da 511 a 545, in particolare pag. 518 e dottrina citata nelle note 34 e 35.
58
V., in particolare, sentenze [OSCURATO:PERSONA] (punto 10); del 14 marzo 2013, Česká spořitelna (C-419/11, EU:C:2013:165, punto 27), e Feniks (punto 38 e giurisprudenza ivi citata).
59
V., per analogia, in particolare, sentenza del 16 luglio 2009, Zuid-Chemie (C‑189/08, EU:C:2009:475, punto 31). V., a tal proposito, Lehmann, M., «[OSCURATO:PERSONA]», in [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], op. cit., pag. 140, paragrafo 4.25, nonché Mankowski, P., in [OSCURATO:PERSONA] I bis [OSCURATO:PERSONA] – Commentary, op. cit., pag. 156, paragrafo 27.
60
Sentenza del 4 marzo 1982, Effer (38/81, EU:C:1982:79, punti 7 e 8).
61
V. conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa Engler (C-27/02, EU:C:2004:414, paragrafo 38).
62
[OSCURATO:PERSONA] (punto 13). V., parimenti, paragrafo 58 delle presenti conclusioni. Per quanto riguarda il rapporto tra gli azionisti di una società e quello tra gli azionisti e la società da essi costituita, v., in particolare, sentenza del 10 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA] (C-214/89, EU:C:1992:115, punto 16). Sul rapporto tra l’amministratore di una società e la società che amministra, come previsto dal diritto societario, v. sentenza del 10 settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C-47/14, EU:C:2015:574, punti 53 e 54). Per quanto riguarda gli obblighi che i comproprietari di un edificio assumono, conformemente alla legge, nei confronti del condominio, v. sentenza dell’8 maggio 2019, Kerr (C-25/18, EU:C:2019:376, punti da 27 a 29).
63
V. conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa Engler (C-27/02, EU:C:2004:414, paragrafo 38).
64
Sentenza del 17 settembre 2002 (C-334/00, EU:C:2002:499, punto 22). Va ricordato che la causa che ha dato luogo a tale sentenza riguardava un’azione diretta a far valere la responsabilità precontrattuale del convenuto. La Corte ha quindi ritenuto che tale azione non rientrasse nella «materia contrattuale».
65
Il corsivo è mio.
66
Sentenza del 17 settembre 2002, Tacconi (C-334/00, EU:C:2002:499, punto 22). Su tale linea, nella sentenza del 5 febbraio 2004, Frahuil (C-265/02, EU:C:2004:77, punto 26), la Corte ha confermato in modo più sfumato l’assenza del requisito di un contratto che vincola le parti. Così, ha stabilito che «nella nozione di “materia contrattuale” non è ricompresa l’obbligazione della quale il fideiussore, che in forza di un contratto di garanzia stipulato con lo spedizioniere abbia pagato i tributi doganali, chieda in giudizio l’adempimento in surrogazione nei diritti dell’amministrazione doganale ed in via di regresso nei confronti del proprietario della merce importata,
qualora quest’ultimo, che non è parte del contratto fideiussorio, non abbia autorizzato la conclusione di detto contratto
» (il corsivo è mio). Infatti, come ha sottolineato la dottrina, se il proprietario avesse dato la sua autorizzazione alla conclusione del contratto di fideiussione, pur non essendo parte di tale contratto, l’azione di regresso esperita dal fideiussore contro di lui sarebbe rientrata nella nozione di «materia contrattuale». V. Gaudemet-Tallon, H., op. cit. pag. 170.
67
Sentenza del 20 gennaio 2005 (C-27/02, in prosieguo: la «sentenza Engler», EU:C:2005:33, punti 45 e 50). La causa che ha dato origine a questa sentenza riguardava una promessa di vincita fatta da un professionista a un consumatore.
68
V. altresì, in tal senso, sentenza del 14 marzo 2013, Česká spořitelna (C-419/11, EU:C:2013:165, punto 46).
69
[OSCURATO:PERSONA] (punto 15); del 27 ottobre 1998, Réunion européenne e a. (C‑51/97, EU:C:1998:509, punto 17); del 17 settembre 2002, Tacconi (C-334/00, EU:C:2002:499, punto 23), e del 5 febbraio 2004, Frahuil (C-265/02, EU:C:2004:77, punto 24).
70
Sentenza Engler (punto 48). V., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Jacobs in tale causa (C-27/02, EU:C:2004:414, paragrafo 38). V., parimenti, paragrafo 56 delle presenti conclusioni.
71
Sentenza Engler (punto 51). Il corsivo è mio. V., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Jacobs in tale causa (C-27/02, EU:C:2004:414, paragrafo 38). V., recentemente, sentenze Feniks (punto 48) e [OSCURATO:PERSONA] (punto 44).
72
V., in particolare, sentenze del 28 gennaio 2015, Kolassa (C-375/13, EU:C:2015:37, punto 39); flightright (punto 60); Feniks (punto 39), e Wikingerhof (punto 23).
73
Le obbligazioni giuridiche oggetto di questa prima condizione, così come emergono dalla giurisprudenza della Corte, sono state sinteticamente esposte dall’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nelle sue conclusioni nella causa Wikingerhof (C-59/19, EU:C:2020:688, paragrafo 37).
74
Punto 30 di detta sentenza. La causa che ha dato luogo a tale sentenza riguardava un’azione di regresso tra debitori in solido di un contratto di credito.
75
Per quanto riguarda un’azione di risarcimento danni per violazione di un contratto di concessione in esclusiva, v. sentenza del 6 ottobre 1976, [OSCURATO:PERSONA] (14/76, EU:C:1976:134, punti 16 e 17). Per una controversia riguardante la disdetta arbitraria di un contratto di agenzia commerciale e il pagamento delle provvigioni dovute in virtù di tale contratto, v. sentenza dell’8 marzo 1988, Arcado (9/87, EU:C:1988:127, punto 13).
76
V. anche sentenza flightright (punto 59). A tal riguardo, occorre ricordare che la Corte definisce un contratto, ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, come un incontro di volontà tra due soggetti. V., segnatamente, giurisprudenza citata al paragrafo 58 delle presenti conclusioni. V., inoltre, sentenza dell’11 luglio 2002, Gabriel (C-96/00, EU:C:2002:436, punto 49).
77
Sentenza Engler (punto 47). V. giurisprudenza citata alla nota 64 delle presenti conclusioni.
78
V. paragrafi 56 e segg. delle presenti conclusioni.
79
Per quanto riguarda, segnatamente, le obbligazioni dell’avallante di una cambiale nei confronti del beneficiario della stessa, v. sentenza del 14 marzo 2013, Česká spořitelna (C-419/11, EU:C:2013:165, punti 48 e 49).
80
V. sentenza del 14 luglio 2016, Granarolo (C-196/15, EU:C:2016:559, punti da 24 a 27).
81
Punto 59 di tale sentenza. Ricordo che la causa che ha dato luogo a tale sentenza riguardava un’azione per compensazione pecuniaria per ritardo prolungato di un volo con coincidenza promossa da passeggeri aerei nei confronti di un vettore aereo operativo che non era controparte contrattuale dei passeggeri interessati. V., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Bobek nelle cause riunite flightright e a. (C-274/16, C-447/16 e C-448/16, EU:C:2017:787, paragrafo 54).
82
V., in particolare, sentenza Feniks (punto 44). V., altresì, sentenza del 14 dicembre 1977, de [OSCURATO:PERSONA] (59/77, EU:C:1977:207, punti 11, 13, 15 e dispositivo).
83
Conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa Wikingerhof (C-59/19, EU:C:2020:688, paragrafo 40). Il corsivo è mio. V. articolo 12 del regolamento n. 593/2008.
84
Conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa Wikingerhof (C-59/19, EU:C:2020:688, nota 52).
85
V. nota 21 delle presenti conclusioni.
86
V. giurisprudenza citata ai paragrafi 48 e segg. delle presenti conclusioni.
87
V. giurisprudenza citata ai paragrafi 48 e 50 delle presenti conclusioni. Ciò detto, in alcune sentenze, sembra che l’interpretazione di tale nozione sia improntata alla volontà di garantire un equilibrio tra i diversi obiettivi del regolamento n. 44/2001. V., a tal riguardo, sentenza del 19 febbraio 2002, Besix (C-256/00, EU:C:2002:99, punti 26, 27, 31 e giurisprudenza ivi citata).
88
Punti 48 e 51 di detta sentenza.
89
Punti 31 e 33 di detta sentenza.
90
Punti 59 e 61 di detta sentenza.
91
V. sentenze Feniks (punti 39 e 48) e [OSCURATO:PERSONA] (punto 44).
92
V., a tal riguardo, Haftel, B., «Revirement et extension du champ de la “matière contractuelle” dans les relations à trois personnes», Revue des contrats, vol. 5, n. 115, 2019, pag. 85: «Dopo due decisioni, ogni criterio soggettivista sembra essere completamente scomparso».
93
Punto 15 di detta sentenza.
94
Sentenza Engler (punti 45 e 50). V., parimenti, paragrafo 58 delle presenti conclusioni.
95
V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 13).
96
Nel contesto dell’interpretazione dell’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, v. sentenze Kareda (punto 44); flightright (punti 74 e 75) e Feniks (punti 34, 36, 44 e 47). Tuttavia, talvolta la Corte ha fatto riferimento solo a detto primo obiettivo (sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 62 e 63) o al secondo (sentenza Wikingerhof, punti 28 e 37).
97
V., in tal senso, sentenze Feniks (punto 36) e Wikingerhof (punto 28). Ricordo, a tal riguardo, che l’applicabilità dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 dipende, da un lato, dalla scelta dell’attore di avvalersi o meno di tale norma di competenza speciale e, dall’altro, dall’esame, da parte dell’autorità giurisdizionale adita, delle condizioni specifiche previste da tale disposizione, v. sentenza Wikingerhof (punto 29).
98
Dalla giurisprudenza della Corte risulta, infatti, a mio avviso, che siffatto equilibrio sembra aver svolto, almeno in un certo numero di sentenze, un ruolo determinante nell’ambito dell’interpretazione flessibile verso la quale la Corte si è orientata nella sua giurisprudenza. Alcuni autori ritengono, tuttavia, che la Corte non esponga chiaramente le ragioni che l’hanno indotta a scegliere un’interpretazione anziché l’altra. V., in particolare, Poesen, M., op. cit., pag. 523 e dottrina citata alla nota 64: «Si è dimostrato impossibile spiegare perché [la Corte] preferisca un’interpretazione rispetto a un’altra».
99
V., in tal senso, in particolare, sentenza del 19 febbraio 2002, Besix (C-256/00, EU:C:2002:99, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).
100
V., in tal senso, in particolare, sentenza del 19 febbraio 2002, Besix (C-256/00, EU:C:2002:99, punto 31 e giurisprudenza ivi citata). V., inoltre, sentenze del 14 luglio 2016, Granarolo (C-196/15, EU:C:2016:559, punto 16), e Feniks (punto 34). V., a tal riguardo, Pretelli, I., loc. cit., pagg. da 61 a 82.
101
V., in tal senso, in particolare, sentenza del 19 febbraio 2002, Besix (C-256/00, EU:C:2002:99, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).
102
V., a tal riguardo, Poesen, M., «Regressing into the right direction: [OSCURATO:PERSONA] in Proceedings between [OSCURATO:PERSONA] under Article 7 of the [OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA] of European and [OSCURATO:PERSONA], vol. 28, n. 3, 2021, pagg. da 390 a 398, in particolare pagg. 394 e 395.
103
V. sentenze del 3 luglio 1997, Benincasa (C-269/95, EU:C:1997:337, punto 27), e del 28 gennaio 2015, Kolassa (C-375/13, EU:C:2015:37, punto 61).
104
V. sentenze del 4 marzo 1982, Effer (38/81, EU:C:1982:79, punti 7 e 8), e del 28 gennaio 2015, Kolassa (C-375/13, EU:C:2015:37, punto 61), nonché le mie conclusioni in tale causa (C-375/13, EU:C:2014:2135, paragrafo 74). V., parimenti, paragrafo 56 delle presenti conclusioni.
105
V., per analogia, sentenza del 28 gennaio 2015, Kolassa (C-375/13, EU:C:2015:37, punto 62).
106
[OSCURATO:PERSONA] del 28 gennaio 2015, Kolassa (C-375/13, EU:C:2015:37, punti 64 e 65), e del 16 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] (C-12/15, EU:C:2016:449, punti 45 e 46).
107
Indipendentemente dal fatto che ciò sia a titolo personale o come gallerista.
108
V. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C-433/19, EU:C:2020:482, paragrafo 74).
109
V., a tal riguardo, sentenza del 25 febbraio 2010, [OSCURATO:PERSONA] (C-381/08, EU:C:2010:90, punti da 54 a 60).
110
V., a tal riguardo, sentenza dell’8 maggio 2019, Kerr (C-25/18, EU:C:2019:376, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).
111
V. sentenza del 23 aprile 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C-533/07, EU:C:2009:257, punto 54), secondo la quale «[t]anto dai lavori preparatori del regolamento n. 44/2001 quanto dalla struttura del suo art[icolo] 5, punto 1, risulta che solo per i contratti di compravendita di beni e quelli di prestazione di servizi il legislatore comunitario ha inteso, da un lato, non ricollegarsi più all’obbligazione controversa, ma prendere in considerazione
l’obbligazione caratteristica
di tali contratti, e, dall’altro, definire in modo autonomo il luogo di adempimento quale criterio di collegamento al giudice competente in materia contrattuale». Il corsivo è mio.
112
In particolare qualora risulti difficile o impossibile per il giudice del rinvio determinare il luogo di consegna delle opere d’arte o il luogo di prestazione dei servizi da parte della galleria in base al primo contratto concluso. Ricordo, da un lato, che la Corte ha già dichiarato che «il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve essere determinato sulla base delle
disposizioni di tale contratto
. Se non è possibile determinare il luogo di consegna su tale base, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell’operazione di vendita» (sentenza del 25 febbraio 2010, [OSCURATO:PERSONA]
,
C-381/08, EU:C:2010:90, punto 62 e dispositivo; il corsivo è mio). D’altro lato, la nozione di «servizi» implica, secondo una giurisprudenza costante, che la parte che li fornisce svolga una specifica attività in cambio di un corrispettivo: per poter applicare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 non deve mancare l’elemento relativo al corrispettivo. Detto questo, confesso di nutrire dubbi quanto al fatto che la controversia principale riguardi la vendita di beni o la prestazione di servizi.
113
Sentenza del 6 ottobre 1976 (12/76, EU:C:1976:133).
114
Sentenza del 23 aprile 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C-533/07, EU:C:2009:257, punti da 46 a 57).