CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26657/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi risultano reiterativi di identiche censure dedotte in sede di gravame e adeguatamente confutate dalla Corte di appello; considerato che il primo motivo di ricorso che censura la responsabilità, specie a causa del mancato espletamento dell'accertamento tecnico su quanto sequestrato, risulta manifestamente infondato, visto che la qualificazione della condotta nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 fa ritenere non determinante la quantificazione del principio attivo, alla luce degli altri valorizzati elementi tesi a corroborare l'illazione a mente della quale i 20 grammi di cocaina nella disponibilità del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] detenuti ai fini di spaccio (in tal senso giurisprudenza costante di questa Corte, secondo cui il narcotest consente di provare la natura stupefacente sulla sostanza in sequestro seppure non sia sufficiente per determinare la quantità del principio attivo, v. tra le tante, Sez. 6, n. 6069 del 16/12/2016, dep. 2017, Corvino, Rv. 269007); rilevato che in ordine al secondo motivo„ attraverso cui si censura la ritenuta responsabilità, escludendo la detenzione per esclusivo uso personale della sostanza, il motivo risulta declinato in fatto, tentando il ricorrente di assegnare al compendio probatorio un significato differente rispetto a quello apprezzato, con motivazione logica e completa, dalla Corte di merito che ha evidenziato gli elementi (fuga, modalità di detenzione, assenza di lecito reddito e di dimora, usuale declinazione di differenti generalità) di natura crirninogena idonei, ad escludere un neppure dichiarato uso personale della sostanza; ritenuto che il terzo motivo risulta generico visto che censura la significativa valenza assegnata al rito prescelto, che, non ha avuto alcuna concreta rilevanza nella decisione, limitandosi il ricorrente a scandire riferimenti giurisprudenziali, per detta ragione, non pertinenti; osservato che il quarto, quinto e sesto motivo (circa i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni) attraverso cui si censura la rilevanza della fuga e la condotta successiva alla stessa, risultano declinati in fatto e manifestamente infondati perché la Corte di merito ha rappresentato complessivamente la condotta posta in essere dal ricorrente, dapprima fuggito dall'auto condotta da un complice, ritenendo comunque significativo ex se l'agito successivo durante il quale, per sottrarsi al rintraccio e al fermo, ingaggiava una colluttazione con i militari (che riportavano lesioni) che lo avevano inseguito, motivazione priva di lacune che il ricorrente tenta di smentire accreditando una alternativa ricostruzione degli eventi immediatamente precedenti all'arresto; ritenuto che il settimo motivo con cui viene dedotta la carenza della motivazione risulta anche generico, visto che vengono enunciati astratti principi di diritti senza però specificamente indicare quale sia la parte della decisione che si intende sottoporre al vaglio di questa Corte (è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente il contenuto anche solo in modo sommario, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica, v., ex multís, Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, deo. 2014, Mirra, Rv. 258962); rilevato che l'ottavo motivo, con cui cumulativamente si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, della quantificazione della pena e la mancata sospensione condizionale della pena, risulta generico, declinato in fatto nella parte in cui tende ad accreditare una riduttiva valenza dell'apprezzata condotta ben inquadrato nell'ambito dei citati profili personologici, oltre che reiterativo di identica censura confutata dalla Corte di merito con completezza e logicità, nella parte in cui, quanto alla determinazione della pena base, ha fatto riferimento alle plurime persone offese coinvolte, quanto alle circostanze attenuanti, all'assenza di elementi di segno positivo se non la solo formale incensuratezza ritenuta non significativa a causa della frequente declinazione di plurime e differenti generalità, quanto a sospensione condizionale della pena, alla prognosi di recidiva apprezzata con riferimento ai profili personologici di cui sopra; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore