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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 agosto 1981

Cassazione n. 34444/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/08/1981 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi sono formulati genericamente e sono del tutto inidonei a disvelare vizi della motivazione, nella quale si è da un lato escluso che l'assenza del ricorrente dall'abitazione al momento del controllo fosse giustificata, essendo stata invece ritenuta frutto di una consapevole trasgressione, e si dall'altro escluso che vi fosse margine per la concessione delle attenuanti generiche, alla luce dei numerosi precedenti penali, essendo stata per il resto irrogata una pena corrispondente al minimo; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/08/1981 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi sono formulati genericamente e sono del tutto inidonei a disvelare vizi della motivazione, nella quale si è da un lato escluso che l'assenza del ricorrente dall'abitazione al momento del controllo fosse giustificata, essendo stata invece ritenuta frutto di una consapevole trasgressione, e si dall'altro escluso che vi fosse margine per la concessione delle attenuanti generiche, alla luce dei numerosi precedenti penali, essendo stata per il resto irrogata una pena corrispondente al minimo; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente