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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01588/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 21550-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 123, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] 2022 S.P.A.), in persona dei legali rappresentanti pro 3668 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 317/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/02/2021 R.G.N. 4003/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RG. 21550/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso in data 8 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli da [OSCURATO:SOCIETA]. con lettera del 9 luglio 2009, chiedendo le conseguenze reintegratorie e retributive cx kge n. 300 del 1970.

Spiegata domanda riconvenzionale da parte della [OSCURATO:SOCIETA] per la somma di curo 1000,00, il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, ha condannato il Faggiani al pagamento della somma richiesta.

La Corte d'appello di Roma, in seguito ad impugnazione del lavoratore, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 cod. proc. civ. nella formulazione dell'atto ma, a seguito della proposizione di ricorso per cassazione, questa Corte ha cassato con rinvio la decisione impugnata invitando il giudice di secondo grado all'esame dell'appello nel merito.

Con sentenza del I febbraio 2021, la Corte d'appello di Roma in diversa composizione, pronunciandosi nel merito, ha respinto l'appello avanzato, condannando l'appellante alla rifusione delle spese di lite.

2. Per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi.

2.1. Resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA].

2.2. Entrambe le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione, in relazione ai nn. 3 e 4 dell'art. 360, degli artt. 99, 112 e 434 cod. proc. civ., 7 L. n. 300 del 1970,3 L. 604 del 1966, 1455 e 2119 cod. civ. allegandosi l'erronea interpretazione delle deduzioni di fatto di parte ricorrente e, quanto alla censura concernente la mancata affissione del codice disciplinare, l'erroneo recepimento da parte della Corte d'appello, per relationem della motivazione di primo grado, senza procedere all'esame del merito.

Con il secondo motivo si allega la violazione, in relazione ai nn. 3 e 4 dell'art. 360 degli artt. 99, 112 e 434 cod. proc. civ., 7 L. n. 300 del 1970, 3 L. 604 del 1966, 1455 e 2119 cod. civ. deducendosi l'erroneità del mancato accoglimento della doglianza sulla carenza di motivazione quanto al licenziamento.

Con il terzo motivo si censura la decisione impugnata, sempre in relazione ai nn. 3 e 4 dell'art. 360, con riguardo agli artt. 99, 112 e 434 cod. proc. civ., 7 L. n. 300 del 1970, 3 e 5 L. 604 del 1966, 1455 e 2119, per erroneità della ritenuta legittimità del licenziamento essendo il medesimo irrogabile per giusta causa, a mente del CCNL, soltanto in presenza di fatti penali o riflessi pecuniari, recidiva o peculiare natura delle infrazioni ascritte.

2. I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per l'intima connessione, oltre ad essere inammissibilmente formulati in modo promiscuo, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure denunciando violazioni di legge o di contratto e vizi di motivazione senza che nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass.n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008), nella sostanza contestano l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta legittimità del licenziamento, criticando sotto vari profili la valutazione dalla stessa compiuta con doglianze intrise di circostanze fattuali, mediante un pervasivo rinvio ad aspetti di merito non valutabili in sede di legittimità.La ricorrente denuncia la violazione di norme di diritto ma non formula le censure così come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, trascurando di considerare che il vizio ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l'elencazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (v.

Cass. 12 gennaio 2016, n. 287; Cass. 15 gennaio 2015, n. 635; Cass. 10 dicembre 2014, n. 25419; Cass. 26 giugno 2013, n. 16038).

Nella specie, i motivi, nonostante la veste formale della denuncia di violazione e falsa applicazione di legge, nella sostanza censurano quelli che sono stati accertamenti in fatto della Corte territoriale, concernenti l'individuazione del rilievo da attribuirsi alle infrazioni contestate ed alla sanzione espulsiva conseguitane.

Va premesso, al riguardo, che, secondo l'insegnamento di questa Corte (da ultimo, Cass. n. 13534 del 2019 nonché, in termini., Cass. n. 7838 del 2005 e Cass. n. 18247 del 2009), il modulo generico che identifica la struttura aperta delle disposizioni di limitato contenuto ascrivibili alla tipologia delle cd. clausole generali, richiede di essere specificato in via interpretativa, allo scopo di adeguare le norme alla realtà articolata e mutevole nel tempo.

La specificazione può avvenire mediante la valorizzazione o di principi che la stessa disposizione richiama o di fattori esterni relativi alla coscienza generale ovvero di criteri desumibili dall'ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali ma anche dalla disciplina particolare, collettiva, come nel caso in esame, in cui si colloca la fattispecie.

Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro errata individuazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge (exp/urimis, Cass.n. 13453 del 2019 cit., Cass. n. 6901 del 2016; Cass. n. 6501 del 2013; Cass. n. 6498 del 2012; Cass. n. 25144 del 2010).Conseguentemente, non si sottrae al controllo di questa Corte il profilo della correttezza del metodo seguito nell'individuazione dei parametri integrativi, perché, pur essendo necessario compiere opzioni di valore su regole o criteri etici o di costume o propri di discipline e/o di ambiti anche extragiuridici, "tali regole sono tuttavia recepite dalle norme giuridiche che, utilizzando concetti indeterminati, fanno appunto ad esse riferimento" (per tutte v.

Cass. n. 434 del 1999), traducendosi in un'attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma stessa (cfr. Cass. n. 13453 del 2019 cit., Cass. n. 5026 del 2004; Cass. n. 10058 del 2005; Cass. n. 8017 del 2006).

Nondimeno, va sottolineato che l'attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 c.c. compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione a condizione, però, che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli siandards, conformi ai valori.

Sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice del merito, opera l'accertamento della concreta ricorrenza, nella fattispecie dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e sue specificazioni e della loro attitudine a costituire giusta causa di licenziamento.

Quindi occorre distinguere: è solo l'integrazione a livell generale e astratto della clausola generale che si colloca sul piano normativo e consente i una censura per violazione di legge; mentre l'applicazione in concreto del più specifico / canone integrativo così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice del merito, "ossia il fattuale riconoscimento della riconducibilità del caso concreto nella fattispecie generale e astratta" (in termini ancora Cass. n. 18247/2009 e n. 7838/2005 citate).

Questa Corte precisa, pertanto, che "spettano inevitabilmente al giudice di merito le connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessaria ai fini della loro riconducibilità - in termini positivi o negativi - all'ipotesi normativa" (così, in motivazione, Cass. n. 15661 del 2001, nonché la giurisprudenza ivi citata).

2.1. Tale distinzione, operante per le clausole generali, condiziona la verifica dell'errore di sussunzione del fatto nell'ipotesi normativa, ascrivibile, per risalente tradizione giurisprudenziale (v. in proposito Cass.

SS.UU. n. 5 del 2001), al vizio di cui al n. 3 dell'art. 360, comma 1, c.p.c. (si veda Cass. n. 13747 del 2018).

E', infatti, solo l'integrazione a livello generale e astratto della clausola generale che si colloca sul piano normativo e consente una censura per violazione di legge: l'applicazione in concreto del più specifico canone integrativo così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice del merito, "ossia il fattuale riconoscimento della riconducibilità del caso concreto nella fattispecie generale e astratta" (sul punto, fra le altre, Cass. n.18247 del 2009 e n. 7838 del 2005).

3. Nel caso di specie appare evidente che le censure, veicolate tutte per il tramite dell'art. 360, comma I, n. 3 cod. proc. civ., ma anche per il tramite dell'art. 360, comma I, n. 4, in realtà corrono lungo i binari delle censure fattuali in quanto mirano ad una diversa ricostruzione della fattispecie oltre che ad una inammissibile diversa valutazione delle risultanze istruttorie di primo grado.

3.1. Invero, la Corte territoriale ha dato ampia contezza della gravita delle infrazioni ascritte in quanto idonee a ledere irrimediabilmente la fiducia del datore di lavoro alla luce, peraltro, del peculiare rigore con cui la correttezza nello svolgimento delle proprie mansioni deve essere valutata con riguardo alla figura del dipendente di banca e, segnatamente, del cassiere (Cfr., fra le altre, Cass. n. 64 del 2017).

4. Quanto alla pubblicità del codice disciplinare, va rilevato che, già da epoca risalente (cfr., fra le altre, Cass. n. 19306 del 2004, Cass. n. 27104 del 2006) la pubblicità del medesimo, necessaria, in ogni caso, al fine della validità delle sanzioni disciplinari conservative, non è reputata necessaria, in sede di legittimità, al fine della validità del licenziamento disciplinare, qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, mentre, con riguardo alla natura delle infrazioni previste dal codice medesimo, va rilevato come la Corte abbia fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità (cfr., fra le tante, Cass. n. 9396 del 2018) secondo cui rientra sempre e comunque nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice di merito la verifica della sussistenza della giusta causa, con riferimento alla violazione dei parametri posti dal codice disciplinare del c.c.n.l., le cui previsioni, anche quando la condotta del lavoratore sia astrattamente corrispondente alla fattispecie tipizzata contrattualmente, non sono vincolanti per il giudice, dovendo la scala valoriale ivi recepita costituire uno dei parametri cui fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale di cui all'art. 2119 c.c., attraverso un accertamento in concreto della proporzionalità tra sanzione ed infrazione sotto i profili oggettivo e soggettivo che spetta al giudice di merito valutare.

5. Va, conclusivamente rilevato che ci si trova di fronte ad una ricostruzione della vicenda storica effettuata dai giudici del merito cui esclusivamente compete e che è invece criticata da parte ricorrente ma il cui esito, non sconfinando in un risultato irragionevole, per i principi innanzi richiamati, si sottrae al sindacato di legittimità ed inoltre, non identificando quali siano i parametri integrativi del precetto normativo elastico che sarebbero stati violati dai giudici del merito, manca dell'individuazione di una incoerenza del loro giudizio rispetto agli standards, conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale, così traducendosi in una censura generica e meramente contrappositiva rispetto al giudizio valutativo operato in sede di merito che ha ritenuto che la gravità delle infrazioni ascritte (consistenti prevalentemente in ammanchi ripianati e non) come idonee a determinare quella grave lesione del vincolo fiduciario idonea ad integrare la giusta causa di licenziamento (sul punto si veda Cass. n. 13534/2019 cit.).

6. Alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorso va respinto.

6.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dell' articolo 13 comma 1 quaier del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

PQM La Corte respinge il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro ... per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15(,)/0 e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 calci- del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 2 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] il FunziorEArio [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] 23.4,',?()t,' , DEPC DulL.s3í4 Fabrizia '«cuyin.e" [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21550-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 123, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] 2022 S.P.A.), in persona dei legali rappresentanti pro 3668 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 317/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/02/2021 R.G.N. 4003/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG. 21550/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso in data 8 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli da [OSCURATO:SOCIETA]. con lettera del 9 luglio 2009, chiedendo le conseguenze reintegratorie e retributive cx kge n. 300 del 1970. Spiegata domanda riconvenzionale da parte della [OSCURATO:SOCIETA] per la somma di curo 1000,00, il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, ha condannato il Faggiani al pagamento della somma richiesta. La Corte d'appello di Roma, in seguito ad impugnazione del lavoratore, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 cod. proc. civ. nella formulazione dell'atto ma, a seguito della proposizione di ricorso per cassazione, questa Corte ha cassato con rinvio la decisione impugnata invitando il giudice di secondo grado all'esame dell'appello nel merito. Con sentenza del I febbraio 2021, la Corte d'appello di Roma in diversa composizione, pronunciandosi nel merito, ha respinto l'appello avanzato, condannando l'appellante alla rifusione delle spese di lite. 2. Per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi. 2.1. Resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]. 2.2. Entrambe le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione, in relazione ai nn. 3 e 4 dell'art. 360, degli artt. 99, 112 e 434 cod. proc. civ., 7 L. n. 300 del 1970,3 L. 604 del 1966, 1455 e 2119 cod. civ. allegandosi l'erronea interpretazione delle deduzioni di fatto di parte ricorrente e, quanto alla censura concernente la mancata affissione del codice disciplinare, l'erroneo recepimento da parte della Corte d'appello, per relationem della motivazione di primo grado, senza procedere all'esame del merito. Con il secondo motivo si allega la violazione, in relazione ai nn. 3 e 4 dell'art. 360 degli artt. 99, 112 e 434 cod. proc. civ., 7 L. n. 300 del 1970, 3 L. 604 del 1966, 1455 e 2119 cod. civ. deducendosi l'erroneità del mancato accoglimento della doglianza sulla carenza di motivazione quanto al licenziamento. Con il terzo motivo si censura la decisione impugnata, sempre in relazione ai nn. 3 e 4 dell'art. 360, con riguardo agli artt. 99, 112 e 434 cod. proc. civ., 7 L. n. 300 del 1970, 3 e 5 L. 604 del 1966, 1455 e 2119, per erroneità della ritenuta legittimità del licenziamento essendo il medesimo irrogabile per giusta causa, a mente del CCNL, soltanto in presenza di fatti penali o riflessi pecuniari, recidiva o peculiare natura delle infrazioni ascritte. 2. I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per l'intima connessione, oltre ad essere inammissibilmente formulati in modo promiscuo, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure denunciando violazioni di legge o di contratto e vizi di motivazione senza che nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass.n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008), nella sostanza contestano l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta legittimità del licenziamento, criticando sotto vari profili la valutazione dalla stessa compiuta con doglianze intrise di circostanze fattuali, mediante un pervasivo rinvio ad aspetti di merito non valutabili in sede di legittimità.La ricorrente denuncia la violazione di norme di diritto ma non formula le censure così come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, trascurando di considerare che il vizio ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l'elencazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (v. Cass. 12 gennaio 2016, n. 287; Cass. 15 gennaio 2015, n. 635; Cass. 10 dicembre 2014, n. 25419; Cass. 26 giugno 2013, n. 16038). Nella specie, i motivi, nonostante la veste formale della denuncia di violazione e falsa applicazione di legge, nella sostanza censurano quelli che sono stati accertamenti in fatto della Corte territoriale, concernenti l'individuazione del rilievo da attribuirsi alle infrazioni contestate ed alla sanzione espulsiva conseguitane. Va premesso, al riguardo, che, secondo l'insegnamento di questa Corte (da ultimo, Cass. n. 13534 del 2019 nonché, in termini., Cass. n. 7838 del 2005 e Cass. n. 18247 del 2009), il modulo generico che identifica la struttura aperta delle disposizioni di limitato contenuto ascrivibili alla tipologia delle cd. clausole generali, richiede di essere specificato in via interpretativa, allo scopo di adeguare le norme alla realtà articolata e mutevole nel tempo. La specificazione può avvenire mediante la valorizzazione o di principi che la stessa disposizione richiama o di fattori esterni relativi alla coscienza generale ovvero di criteri desumibili dall'ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali ma anche dalla disciplina particolare, collettiva, come nel caso in esame, in cui si colloca la fattispecie. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro errata individuazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge (exp/urimis, Cass.n. 13453 del 2019 cit., Cass. n. 6901 del 2016; Cass. n. 6501 del 2013; Cass. n. 6498 del 2012; Cass. n. 25144 del 2010).Conseguentemente, non si sottrae al controllo di questa Corte il profilo della correttezza del metodo seguito nell'individuazione dei parametri integrativi, perché, pur essendo necessario compiere opzioni di valore su regole o criteri etici o di costume o propri di discipline e/o di ambiti anche extragiuridici, "tali regole sono tuttavia recepite dalle norme giuridiche che, utilizzando concetti indeterminati, fanno appunto ad esse riferimento" (per tutte v. Cass. n. 434 del 1999), traducendosi in un'attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma stessa (cfr. Cass. n. 13453 del 2019 cit., Cass. n. 5026 del 2004; Cass. n. 10058 del 2005; Cass. n. 8017 del 2006). Nondimeno, va sottolineato che l'attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 c.c. compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione a condizione, però, che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli siandards, conformi ai valori. Sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice del merito, opera l'accertamento della concreta ricorrenza, nella fattispecie dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e sue specificazioni e della loro attitudine a costituire giusta causa di licenziamento. Quindi occorre distinguere: è solo l'integrazione a livell generale e astratto della clausola generale che si colloca sul piano normativo e consente i una censura per violazione di legge; mentre l'applicazione in concreto del più specifico / canone integrativo così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice del merito, "ossia il fattuale riconoscimento della riconducibilità del caso concreto nella fattispecie generale e astratta" (in termini ancora Cass. n. 18247/2009 e n. 7838/2005 citate). Questa Corte precisa, pertanto, che "spettano inevitabilmente al giudice di merito le connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessaria ai fini della loro riconducibilità - in termini positivi o negativi - all'ipotesi normativa" (così, in motivazione, Cass. n. 15661 del 2001, nonché la giurisprudenza ivi citata). 2.1. Tale distinzione, operante per le clausole generali, condiziona la verifica dell'errore di sussunzione del fatto nell'ipotesi normativa, ascrivibile, per risalente tradizione giurisprudenziale (v. in proposito Cass. SS.UU. n. 5 del 2001), al vizio di cui al n. 3 dell'art. 360, comma 1, c.p.c. (si veda Cass. n. 13747 del 2018). E', infatti, solo l'integrazione a livello generale e astratto della clausola generale che si colloca sul piano normativo e consente una censura per violazione di legge: l'applicazione in concreto del più specifico canone integrativo così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice del merito, "ossia il fattuale riconoscimento della riconducibilità del caso concreto nella fattispecie generale e astratta" (sul punto, fra le altre, Cass. n.18247 del 2009 e n. 7838 del 2005). 3. Nel caso di specie appare evidente che le censure, veicolate tutte per il tramite dell'art. 360, comma I, n. 3 cod. proc. civ., ma anche per il tramite dell'art. 360, comma I, n. 4, in realtà corrono lungo i binari delle censure fattuali in quanto mirano ad una diversa ricostruzione della fattispecie oltre che ad una inammissibile diversa valutazione delle risultanze istruttorie di primo grado. 3.1. Invero, la Corte territoriale ha dato ampia contezza della gravita delle infrazioni ascritte in quanto idonee a ledere irrimediabilmente la fiducia del datore di lavoro alla luce, peraltro, del peculiare rigore con cui la correttezza nello svolgimento delle proprie mansioni deve essere valutata con riguardo alla figura del dipendente di banca e, segnatamente, del cassiere (Cfr., fra le altre, Cass. n. 64 del 2017). 4. Quanto alla pubblicità del codice disciplinare, va rilevato che, già da epoca risalente (cfr., fra le altre, Cass. n. 19306 del 2004, Cass. n. 27104 del 2006) la pubblicità del medesimo, necessaria, in ogni caso, al fine della validità delle sanzioni disciplinari conservative, non è reputata necessaria, in sede di legittimità, al fine della validità del licenziamento disciplinare, qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, mentre, con riguardo alla natura delle infrazioni previste dal codice medesimo, va rilevato come la Corte abbia fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità (cfr., fra le tante, Cass. n. 9396 del 2018) secondo cui rientra sempre e comunque nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice di merito la verifica della sussistenza della giusta causa, con riferimento alla violazione dei parametri posti dal codice disciplinare del c.c.n.l., le cui previsioni, anche quando la condotta del lavoratore sia astrattamente corrispondente alla fattispecie tipizzata contrattualmente, non sono vincolanti per il giudice, dovendo la scala valoriale ivi recepita costituire uno dei parametri cui fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale di cui all'art. 2119 c.c., attraverso un accertamento in concreto della proporzionalità tra sanzione ed infrazione sotto i profili oggettivo e soggettivo che spetta al giudice di merito valutare. 5. Va, conclusivamente rilevato che ci si trova di fronte ad una ricostruzione della vicenda storica effettuata dai giudici del merito cui esclusivamente compete e che è invece criticata da parte ricorrente ma il cui esito, non sconfinando in un risultato irragionevole, per i principi innanzi richiamati, si sottrae al sindacato di legittimità ed inoltre, non identificando quali siano i parametri integrativi del precetto normativo elastico che sarebbero stati violati dai giudici del merito, manca dell'individuazione di una incoerenza del loro giudizio rispetto agli standards, conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale, così traducendosi in una censura generica e meramente contrappositiva rispetto al giudizio valutativo operato in sede di merito che ha ritenuto che la gravità delle infrazioni ascritte (consistenti prevalentemente in ammanchi ripianati e non) come idonee a determinare quella grave lesione del vincolo fiduciario idonea ad integrare la giusta causa di licenziamento (sul punto si veda Cass. n. 13534/2019 cit.). 6. Alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorso va respinto. 6.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dell' articolo 13 comma 1 quaier del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. PQM La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro ... per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15(,)/0 e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 calci- del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 2 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] il FunziorEArio [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] 23.4,',?()t,' , DEPC DulL.s3í4 Fabrizia '«cuyin.e" [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01588/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris