CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23894/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20635/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE E AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrenti – Avverso la sentenza n. 17 /2021 del la [OSCURATO:PERSONA] , depositata il 5 gennaio2021. [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 20635/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del4 aprile 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Per il recupero di crediti di natura tributaria (causalmente ascritti ad omesso o inesatto assolvimento dell’IVA) [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (lite pendente incorporata in [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., c ui per legge è succeduta Agenzia delle Entrate Riscossione) promosse in danno di [OSCURATO:PERSONA] espropriazione di crediti presso il terzo pignorato [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. Avverso detta procedura l’esecutato propose opposizione alla esecuzione, adducendo l’estinzione della pretesa azionata per decorso del termine (asseritamente quinquennale) di prescrizione nell’arco di tempo tra la notifica della cartella di pagamento e la notifica dell’intimazione ex art. 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, atto prodromico all’opposto pignoramento. 2. A definizione del giudizio di prime cure, svolto in contraddittorio con il procedente agente della riscossione e con l’ente impositore Agenzia delle Entrate, il Tribunale di Pavia rigettò l’opposizione. 3. La decisione in epigrafe indicata ha confermato la statuizione di rigetto, soltanto riformando la pronuncia di primo grado in ordine alla regolamentazione delle spese. 4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, cui resistono, con unitario controricorso, Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate Riscossione. 5 All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.615 cod. proc. civ., dell’art. 57 del d.P.R. n. 602del 1973, degli artt. 2 r.g. n. 20635/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Il ricorrente assume, in sintesi, che il giudice territoriale avrebbe dovuto esaminare nel merito (ed accogliere, siccome fondata) la sollevata eccezione di prescrizione del credito, poiché concernente un fatto estintivo «a valle» della cartella di pagamento, come tale deducibile con opposizione all’esecuzione devoluta al giudice ordinario. 2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., un vizio di «motivazione apparente e scorretta» inficiante la pronuncia gravata, consistente nel fatto che da un corretto presupposto è stata desunta «una conseguenza giuridico/processuale esattamente antitetica». 3. I motivi - congiuntamente scrutinabili, attesa la intrinseca connessione delle questioni sollevate –sono infondati. A suffragio dell’opposizione è stata eccepita la prescrizione d el credito tributario azionato maturata nel lasso temporale compreso tra la notifica della cartella di pagamento e la notifica dell’intimazione (altrimenti detto avviso di mora) ex art. 50 del d.P.R. n. 602/1973: il giudice territoriale ha ritenuto che la contestazione non costituisse legittimo thema decidendum del rimedio previsto dall’art. 615 cod. proc. civ., collocandosi «a monte» dell’intimazione di pagamento e, quindi, essendo devoluta alla giurisdizione del giudice tributario. L’argomentazione così sviluppata è conforme a diritto, pur con le precisazioni in appresso esplicate. 3.1. L’art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo modificato dall’art. 16 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in tema di riscossione coattiva a mezzo ruolo di entrate di natura tributaria, prevede, per quanto qui d’interesse, che «non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall’articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni». r.g. n. 20635/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] consolidata esegesi della giurisprudenza di nomofilachia, la disposizione è stata intesa come regolante un’ipotesi di improponibilità assoluta della domanda per carenza nell’ordinamento di una norma che riconosca e tuteli la posizione giuridica dedotta in giudizio, improponibilità attinente al fondamento della domanda e non alla giurisdizione (Cass. 13/01/2005, n. 565; Cass., Sez. U, 14 /02/2002, n. 2090; Cass., Sez.U, 09/04/1999, n. 212) . Sulla norma (e, più in generale, sulla interazione fra gli strumenti di tutela avverso atti di riscossione coattiva riservati alla giurisdizione tributaria e quelli esperibili innanzi il giudice ordinario)è intervenuta la Corte costituzionale, la quale, con la sentenza 31/05/2018 n. 114, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell ’ art. 57, primo comma, lett . a), del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso di cui all’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 cod. proc. civ.. A fondamento della pronuncia il giudice delle leggi ha individuato nell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 «una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e dall’eventuale successivo avviso recante l’intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell’amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario; a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell’esecuzione». Perché possa essere garantito in modo pieno il diritto di difesa riconosciuto dalla norma primaria dell’art. 24 Cost. «la sommatoria della tutela innanzi al giudice tributario e di quella innanzi al giudice (ordinario) dell’esecuzione deve realizzare per il contribuente una garanzia giurisdizionale a tutto tondo» . r.g. n. 20635/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] norma sottoposta al vaglio di costituzionalità (il citato art. 57) è stata allora riguardata al lume dei prìncipi di simmetria complementare e di continuità delle tutele: il rimedio dell’art. 615 cod. proc. civ. deve cioè raccordarsi con l’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che demanda alla giurisdizione del giudice tributario le contestazioni del titolo su cui si fonda la riscossione esattoriale. In altre parole, va esclusa una tutela giurisdizionale concorrente: «l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. in tanto non è ammissibile, come prescrive l’art. 57 citato, in quanto non ha, e non può avere, una funzione recuperatoria di un ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 non proposto affatto o non proposto nel prescritto termine di decadenza (di sessanta giorni)». Per contro, il vulnus al diritto di difesa è stato ravvisato (e tantoha fondatola declaratoria di incostituzionalità) nella parte in cui l’art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 impediva al contribuente assoggettato ad esecuzione forzata tributaria di ottenere tutela innanzi al giudice ordinario per ragioni chenon potevano essere fatte valere innanzi alla giurisdizione tributaria con ricorso ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992: quando, cioè, la contestazione del diritto dell’agente della riscossione a procedere in executivis era argomentata su fatti (estintivi, modificativi o impeditivi) verificatisi in epoca successiva («a valle») della notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di mora. Dalla ricostruzione del sistema dei rimedi di tutela giurisdizionale a disposizione del contribuente esecutato discende, quale precipitato logico della complementarità - e non già concorrenza - tra le giurisdizioni (ordinaria e tributaria), la (perdurante) inammissibilità (rectius, improponibilità) delle opposizioni ex art. 615 cod. proc. civ. che abbiano una funzione «recuperatoria»di doglianze che potevano - e dovevano - farsi valere innanzi al giudice tributario ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992: laddove il contribuente possa (o avrebbe potuto) r.g. n. 20635/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] richiedere tutela al giudice tributario avverso uno degli atti di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 non vi è spazio, per le stesse ragioni lì deducibili, avvalersi dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.. In senso analogo, anche Cass.,Sez. U., 25/05/2022, n. 16986, ha ribadito che, in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l’eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, in tutti i casi in cui la controversia non sia qualificabile come meramente esecutiva. 4. Di questi prìncipi ha fatto buon governo il giudice territoriale. A fronte della allegazione di un fatto estintivo (prescrizione) riferito, nella stessa prospettazione dell’opponente, ad epoca anteriore alla notifica dell’intimazione di pagamento ex art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, la gravata sentenza ha correttamente negato -con motivazione logica, coerente e corredata da pertinenti richiami giurisprudenziali – la potestà di esaminare la questione in capo al giudice ordinario adito ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., seppur mancando - in parte qua risultando meritevole di emenda, ma senza che tanto incida sull’esit o finale della controversia -di espressamente dichiarare improponibile la suddetta opposizione. Le illustrate considerazioni evidenziano la infondatezza degli argomenti svolti a suffragio del ricorso. 5. L’accertata improponibilità ab origine della opposizione alla esecuzione in discorso preclude, siccome contrari al principio della durata ragionevole del processo, sia il rilievo dello svolgimento dell’intero giudizio (anche nei gradi di merito) in pretermissione di un litisconsorte necessario, il terzo pignoratoCreval [OSCURATO:SOCIETA]. (parte necessaria nelle opposizioni esecutive: Cass. 18/05/2021, n. 13533 e successive plurime conformi)che la (altrimenti ineludibile) rimessione della causa al giudice di primo grado: quest’ultima determinerebbe un r.g. n. 20635/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ingiustificato allungamento dei tempi per la definizione del giudizio, in contrasto con la regola primaria sancita dall’art. 111, secondo comma, Cost., senza però attribuire alcun vantaggio alla parte pretermessa, ai fini della garanzia dell’effettività dei suoi diritti processuali (in senso analogo, v. già Cass. 01/12/2021, n. 37847). 4. Il ricorso è rigettato. 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 6. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P. Q. M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], al pagamento in favore delle controricorrenti, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 51.700 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo