CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 settembre 2024
Cassazione n. 13497/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza emessa il 16 settembre 2024, con cui il Tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 1.400,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110. Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in quattro correlate doglianze, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte territoriale, nel rispetto delle regole della logica, in conformità delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). Ritenuto che le verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti dai militari del [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri di Roma - che, il 10 settembre 2020, accertavano il porto di un coltello da cucina con lama seghettata della lunghezza di 11,5 centimetri - risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione processuale dell'imputato. Ritenuto che il disvalore della condotta illecita di Ceccarelli - che peraltro, nel giudizio di merito, aveva già beneficiato delle circostanze attenuanti generiche - non consentiva la mitigazione sanzionatoria invocata e non permetteva di prefigurare la particolare tenuità dell'offesa rilevante ex art. 131- bis cod. pen., invocata dalla difesa del ricorrente, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i