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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31095/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 26359-2019 proposto da: :\GV\71.1 DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]:\ ,:\LR:\ BERTA; - intimata- avverso la sentenza n. 1414/22/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][SI.

LI Ric. 2019 n. 26359 sez.

MT - ud. 15-09-2021 -2- Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Lecce , con sentenza n.626/13 sez 4, accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il diniego di rimborso prot. 22649 dell' 8/2/20 per Iva 2005 Avverso detta decisione l'Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Puglia ,sez. dist.

Lecce, che, con sentenza 1414/2019, rigettava l'impugnazione confermando l'orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di motivo.

La contribuente non ha resistito con controricorso .

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc.

Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate deduce che la sentenza impugnata abbia erroneamente ritenuto che sia sufficiente che un credito Iva venga esposto nella dichiarazione del contribuente ,anche se in essa non venga avanzata una istanza di rimborso, perché il contribuente possa successivamente presentare istanza di rimborso nel termine di prescrizione decennale anziché in quello di decadenza biennale di cui all'art 21,comma 2 del d.lgs. 546 del 1992.

Il motivo è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata ha affermato che " in tema d' Iva ove il credito d'imposta sia già desumibile dalla dichiarazione del contribuente e non sia contestato dall'Amministrazione finanziaria , non è necessaria una specifica istanza di imborso ,che costituisce soltanto il presupposto di esigibilità per l'avvio del relativo procedimento, per cui non trova applicazione il termine biennale di decadenza previsto dall'art 21 ,comma 2, del d.lgs 546/92 ,ma quello di prescrizione decennale ex art 2946 c. c).

L'omessa compilazione del modello VR non ha l'effetto di rendere irrilevante la manifestazione di volontà di ottenere il rimborso del proprio credito d'imposta resa dal contribuente stesso nella dichiarazione." In aggiunta a tale motivazione la sentenza impugnata ha altresì affermato che "peraltro la richiesta di rimborso dell'eccedenza Iva ,nel caso di specie, non sarebbe stata possibile portarla in detrazione l'anno successivo perché la contribuente aveva cessato l 'attività".

Tale ultima argomentazione dà luogo ad una ulteriore ratio decidendi consistente nell'assunto che, nel caso di cessazione dell'attività, il termine di decadenza biennale non può trovare applicazione dovendosi unicamente far ricorso alla prescrizione decennale.

Tale pronuncia risulta del tutto corretta alla luce della giurisprudenza di questa Corte che con svariate decisioni ha affermato che "ove si tratti - come nel caso di specie - di richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta risultata alla cessazione dell'attività, la fattispecie è regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, e la richiesta è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale, non a quello biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, applicabile in via sussidiaria e residuale, solo in mancanza di disposizioni specifiche; e ciò in quanto l'attività non prosegue, sicché non sarebbe possibile portare l'eccedenza in detrazione l'anno successivo" (Cass 23524/19 vedi anche Cass 17495/20; Cass 32424 del 2019 ; Cass. n. 9941 del 2015, n. 2005 del 2014; nn. 7684, 7685 e 14070 del 2012; nn. 13920 e 20039 del 2011; nn. 9794 e 25318 del 2010; n. 27948 del 2009).

La ratio decidendi in esame non risulta essere stata oggetto di una adeguata censura da parte dell'Amministrazione che si è unicamente limitata a farne cenno senza svolgere argomentazioni. al fine di contestarla.

Il ricorso va dunque respinto restando assorbite le ulteriori censure avanzate nel ricorso.

Non essendosi la ricorrente costituita non si procede a liquidazione delle spese di giudizio PQM Rigetta il ricorso Roma 15.9.21 l Presid yT1te [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26359-2019 proposto da: :\GV\71.1 DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]:\ ,:\LR:\ BERTA; - intimata- avverso la sentenza n. 1414/22/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][SI. LI Ric. 2019 n. 26359 sez. MT - ud. 15-09-2021 -2- Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Lecce , con sentenza n.626/13 sez 4, accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il diniego di rimborso prot. 22649 dell' 8/2/20 per Iva 2005 Avverso detta decisione l'Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Puglia ,sez. dist. Lecce, che, con sentenza 1414/2019, rigettava l'impugnazione confermando l'orientamento espresso dal giudice di primo grado. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di motivo. La contribuente non ha resistito con controricorso . La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate deduce che la sentenza impugnata abbia erroneamente ritenuto che sia sufficiente che un credito Iva venga esposto nella dichiarazione del contribuente ,anche se in essa non venga avanzata una istanza di rimborso, perché il contribuente possa successivamente presentare istanza di rimborso nel termine di prescrizione decennale anziché in quello di decadenza biennale di cui all'art 21,comma 2 del d.lgs. 546 del 1992. Il motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha affermato che " in tema d' Iva ove il credito d'imposta sia già desumibile dalla dichiarazione del contribuente e non sia contestato dall'Amministrazione finanziaria , non è necessaria una specifica istanza di imborso ,che costituisce soltanto il presupposto di esigibilità per l'avvio del relativo procedimento, per cui non trova applicazione il termine biennale di decadenza previsto dall'art 21 ,comma 2, del d.lgs 546/92 ,ma quello di prescrizione decennale ex art 2946 c. c). L'omessa compilazione del modello VR non ha l'effetto di rendere irrilevante la manifestazione di volontà di ottenere il rimborso del proprio credito d'imposta resa dal contribuente stesso nella dichiarazione." In aggiunta a tale motivazione la sentenza impugnata ha altresì affermato che "peraltro la richiesta di rimborso dell'eccedenza Iva ,nel caso di specie, non sarebbe stata possibile portarla in detrazione l'anno successivo perché la contribuente aveva cessato l 'attività". Tale ultima argomentazione dà luogo ad una ulteriore ratio decidendi consistente nell'assunto che, nel caso di cessazione dell'attività, il termine di decadenza biennale non può trovare applicazione dovendosi unicamente far ricorso alla prescrizione decennale. Tale pronuncia risulta del tutto corretta alla luce della giurisprudenza di questa Corte che con svariate decisioni ha affermato che "ove si tratti - come nel caso di specie - di richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta risultata alla cessazione dell'attività, la fattispecie è regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, e la richiesta è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale, non a quello biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, applicabile in via sussidiaria e residuale, solo in mancanza di disposizioni specifiche; e ciò in quanto l'attività non prosegue, sicché non sarebbe possibile portare l'eccedenza in detrazione l'anno successivo" (Cass 23524/19 vedi anche Cass 17495/20; Cass 32424 del 2019 ; Cass. n. 9941 del 2015, n. 2005 del 2014; nn. 7684, 7685 e 14070 del 2012; nn. 13920 e 20039 del 2011; nn. 9794 e 25318 del 2010; n. 27948 del 2009). La ratio decidendi in esame non risulta essere stata oggetto di una adeguata censura da parte dell'Amministrazione che si è unicamente limitata a farne cenno senza svolgere argomentazioni. al fine di contestarla. Il ricorso va dunque respinto restando assorbite le ulteriori censure avanzate nel ricorso. Non essendosi la ricorrente costituita non si procede a liquidazione delle spese di giudizio PQM Rigetta il ricorso Roma 15.9.21 l Presid yT1te [OSCURATO:PERSONA]
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