CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2022
Cassazione n. 39706/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 10/01/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 09/02/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 81 comma primo e 474 cod. pen. quanto ai capi A) e B) dell'imputazione e di cui agli artt. 61 n. 2, 81 comma primo e 648 comma secondo cod. pen. quanto al capo C) dell'imputazione. Considerato che le doglianze difensive, con cui si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'inosservanza e la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., sono inammissibili poiché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici. La corte ha negato le attenuanti generiche in ragione dei precedenti specifici dell'imputato e il riconoscimento della causa di non punibilità in ragione del numero apprezzabile dei prodotti contraffatti (28 orologi apparentemente di marchi prestigiosi, quali Rolex, Cartier, [OSCURATO:PERSONA]) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/09/2022 [OSCURATO:PERSONA]