CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 marzo 2022
Cassazione n. 26164/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino confermava la sentenza con cui il tribunale di Torino, in data 23.3.2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando, con riferimento al reato ex art. 495, c.p., di cui al capo n. 3) dell'imputazione, l'unico per il quale era stato proposto appello, violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla configurabilità del delitto di cui si discute, per l'integrazione del quale, sotto il profilo probatorio, non appare sufficiente la sola circostanza di pregresse dichiarazioni mendaci sulle proprie generalità, senza che venga accertata quali, tra le diverse generalità fornite dall'imputato siano realmente mendaci. 2.1 Con requisitoria scritta del 12.3.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga rigettato. 3. Il ricorso va rigettato, essendo sorretto da motivi infondati. 4 Ed invero, come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 495, c.p., per avere dichiarato falsamente, all'atto dell'arresto da parte delle forze dell'ordine, per i reati di cui ai capi n. 1) e n. 2) dell'imputazione, di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], laddove in precedenti occasioni aveva dichiarato altre generalità, tra le quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Correttamente, pertanto, la condotta del ricorrente è stata ricondotta dai giudici di merito al paradigma normativo contemplato dall'art. 495, c.p., secondo cui integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un , pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, per l'appunto la condotta di colui che fornisce false indicazioni sul proprio stato, sulla propria identità, di cui la data di nascita costituisce uno degli elementi essenziali, ovvero su tutte le altre indicazioni che concorrono a stabilire le condizioni della persona, ad individuarla ed identificarla (cfr. Cass., sez. V, 08/11/2011, n. 1789, rv. 251713) Ciò posto risulta assolutamente dominante nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il reato di cui si discute risulta integrato anche nel caso di molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, rese, da un soggetto in merito alle proprie generalità, come fatto, per l'appunto, dal [OSCURATO:PERSONA], non rilevando, a tal fine, il fatto che non sia stato possibile accertare le vere generalità del soggetto e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa, eventualmente, avere detto il vero (cfr. Cass., sez. V, 27/05/2010, n. 34894, rv. 248885; Cass., Sez. 5, n. 7712 del 22/10/2014, Rv. 262836; Cass., Sez. 5, n. 29874 del 09/05/2017, Rv. 270876; Cass., Sez. 5, n. 57755 del 23/11/2017, Rv. 271990; Cass., Sez. 5, n. 23556 del 15/07/2020, Rv. 279362), rimanendo del tutto minoritario nella giurisprudenza della Suprema Corte, il principio di segno contrario sostenuto dal ricorrente (cfr. Cass., Sez. 4, n. 41774 del 20/06/2014, Rv. 260948, nonché, Cass.Sez. 3, n. 12631 del 28.1.2020, non a caso non massimata). Orbene la corte territoriale ha fatto buon governo di tali princìpi, sicuramente applicabili nel caso in esame, essendo integrato il requisito delle molteplici dichiarazioni richiesto, come è detto, dall'interpretazione della norma dominante nella giurisprudenza della Suprema Corte, senza tacere come nessun elemento sia stato dedotto dalla difesa dell'imputato, che consenta di ritenere anche solo plausibile che le dichiarazioni rese dal ricorrente sulle proprie generalità all'atto dell'arresto fossero veritiere, a differenza di quelle rese in precedenza. 5. Al rigetto, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle