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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08206/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, emessa in data 24/09/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia confermava la sentenza del Tribunale di Bergamo in composizione monocratica del 09/07/2019, che aveva condannato a pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e Davide brio per i delitti di concorso in furto pluriaggravato, in danno di [OSCURATO:PERSONA], in Dalmine il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed in danno di [OSCURATO:PERSONA], in Dalmine il [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché per il delitto di concorso in indebito utilizzo delle carte di credito sottratte a [OSCURATO:PERSONA], in Dalmine il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; con la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., per il Campolongo .

2. In data 24/11/2020 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla attribuzione al ricorrente del furto in danno di [OSCURATO:PERSONA], posto che il teste Maione, escusso in dibattimento, aveva affermato che il Campolongo non era stato identificato in alcun modo, essendo il ragionamento seguito dalla sentenza impugnata del tutto apodittico e basato su semplici coincidenze; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 625 n. 4 e 61 n. 2 cod. pen. e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto, per quanto concerne il furto in danno di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente, nel momento in cui si era impossessato del borsello, non poteva avere la certezza che in esso vi fosse contenuta la carta bancomat poi utilizzata per i prelievi, così come non è stata accertata la circostanza che gli autori del furto avessero sgonfiato la ruota del veicolo, con conseguente insussistenza di entrambe le circostanze aggravanti contestate; 2.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., essendo del tutto carente la motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, anche in relazione alla quantificazione della pena.

3. In data 18/12/2020 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in quanto, in riferimento ai capi A) e B) dell'imputazione, lo Ioio non era stato né riconosciuto né ripreso dalle videocamere di sorveglianza, essendo del tutto irrilevanti i controlli eseguiti nei giorni 18 e 20/01/2016 del ricorrente insieme al coimputato a bordo della vettura [OSCURATO:PERSONA], peraltro in luoghi lontani da quello dei fatti in contestazione; anche in riferimento al capo C) valgono le stesse considerazioni, posto che tale reato è stato attribuito alla Ioio solo in quanto questi era stato sorpreso a commettere un altro furto, con le medesime modalità operative, lo stesso giorno in Carugate.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.

La motivazione delle sentenze di merito - che costituisce un unico compendio argomentativo, trattandosi di "doppia conforme" - si basa, essenzialmente, su di uno sviluppo che coordina gli indizi in maniera del tutto logica, partendo da dati di fatto inequivoci ed incontestati. 1.Ai capi A) e B) dell'imputazione sono stati contestati agli imputati il furto aggravato, in concorso, del borsello di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto mentre la persona offesa sostituiva lo pneumatico della vettura, parcheggiata nell'area di sosta del negozio Briconnen; dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, registrate contestualmente all'episodio, veniva individuata la presenza di una vettura [OSCURATO:PERSONA], di cui veniva rilevata la targa, che era già stata segnalata in analoghe vicende, e che transitava accanto alla vettura del Cesare al momento del furto.

In particolare, si vedeva il passeggero della Clio scendere dalla vettura ed aprire la portiera dell'auto del Cesare mentre questi stava sostituendo la ruota. [OSCURATO:PERSONA], quindi, veniva identificato attraverso l'esame delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della filiale del Monte dei Paschi di Siena, dal cui sportello egli aveva prelevato del denaro, utilizzando il bancomat custodito nel portafogli nello stesso giorno in cui si era verificata la sottrazione a danni del Cesare.

All'esito di ulteriori indagini, si accertava che la vettura [OSCURATO:PERSONA] era stata noleggiata a Napoli da [OSCURATO:PERSONA] - il quale riferiva di aver fatto un favore ad un amico, il cui nipote, a nome Enzo, aveva bisogno dell'auto - e che il Campolongo e lo Ioio fossero stati controllati a bordo di tale vettura in tre occasioni, immediatamente successive al furto in danno del Cesare.

Quanto al capo C), il furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA] si era verificato con analoghe modalità, avendo la persona offesa rinvenuto la sua auto, parcheggiata nei pressi dello stesso negozio Bricomen, con una ruota sgonfia; anche in questa occasione era stata vista aggirarsi nel parcheggio una vettura [OSCURATO:PERSONA], da cui scendeva una persona che approfittava del fatto che il Rosso era intento a cambiare la ruota per sottrarre dall'auto il giubbino contente il portafoglio.

Anche in tal caso la vettura utilizzata per commettere il furto era risultata noleggiata a Napoli, da tale [OSCURATO:PERSONA].

Detta vettura , inoltre, era utilizzata, lo stesso giorno, a Carugate, in un analogo episodio e, in questo caso, era possibile individuare lo Ioio dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza.La coincidenza delle modalità operative delle condotte di furto; il noleggio delle vetture a Napoli, da parte di persone estranee; la contemporanea presenza di entrambi gli imputati a bordo della [OSCURATO:PERSONA] nello stesso arco temporale in cui erano stati consumati i furti; l'indiscusso coinvolgimento del Campolongo nella illecita utilizzazione della carta bancomat sottratta al Cesare; l'altrettanto indiscusso coinvolgimento dello Ioio in un episodio commesso utilizzando la vettura coinvolta nel furto ai danni del Rosso; la necessaria presenza di due soggetti per la commissione dei furti, una che eseguiva la sottrazione, scendendo dal lato del passeggero, e l'altra che restava a bordo della vettura; l'indiscussa frequentazione dei due coimputati, sono stati tutti elementi valorizzati nella loro logica concatenazione dalle sentenze di merito per ritenere i ricorrenti autori delle condotte a loro ascritte.

Tali argomentazioni sono contrastate dai ricorsi attraverso un'analisi del compendio indiziante del tutto parcellizzata, che prescinde dal quadro di insieme descritto dalla sentenza impugnata, risolvendosi in una critica dubitativa e congetturale all'impianto motivazionale seguito dalla Corte territoriale.

2. Quanto alla sussistenza della circostanza aggravante della destrezza, va detto che, anche a prescindere dalla individuazione di colui o coloro che avevano materialmente sgonfiato la ruota delle vetture, la sentenza, nella concatenazione logica delle descritte circostanze, evidenzia implicitamente come la condotta di sgonfiare la ruota fosse stata attuata dagli stesi imputati.

Non vi è dubbio, quindi, che tale azione fosse funzionale a neutralizzare l'attenzione delle persone offese, entrambe intente a sostituire la ruota e, quindi, in una condizione di mancata attenzione e di ridotta sorveglianza in riferimento ai beni che si trovavano all'interno delle rispettive vetture; di tale condizione, indiscutibilmente da loro stessi preordinata, si erano avvantaggiati gli imputati.

Tale ricostruzione appare del tutto coerente con gli insegnamenti di questa Corte in riferimento alla menzionata circostanza aggravante (Sez. 5, n. 23549 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279361; Sez. 5, n. 9388 del 30/10/2019, dep. 10/03/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278663) sulla scorta dell'insegnamento delle Sezioni Unite, con la sentenza n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088, secondo cui "In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla 'resi, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo." Proprio alla luce di tale ricostruzione dell'istituto, in ogni caso, va rilevato che - anche ammesso che le ruote risultassero sgonfiate per cause del tutto indipendenti dalla condotta degli imputati - ciò che rileva è che i predetti si fossero approfittati non solo della ridotta sorveglianza delle persone offese, ma che, in quel contesto, avevano attuato una condotta connotata da particolare scaltrezza ed avvedutezza, avendo avuto la capacità di approfittare, con decisione istantanea e repentina, di situazioni che, indiscutibilmente, richiedevano un'abilità ed una rapidità di azione, sicuramente non comuni, quale lo scendere da un'auto in transito ed aprire, senza destare allarme alcuno, lo sportello dell'auto in sosta, allo scopo di sottrarvi quanto ivi custodito.

3. In riferimento, poi, alla sussistenza della circostanza aggravante del nesso teleologico, di cui all'art. 61 n. 2, cod. pen., non vi è dubbio che essa abbia natura soggettiva e trovi fondamento nella consapevole accettazione della commissione di un altro reato, sì che risulta pienamente compatibile con il dolo indiretto nelle sue due forme del dolo alternativo e di quello eventuale. (Sez. 5, n. 57488 del 06/11/2017, Pesarini, Rv. 271873, in riferimento al furto di un portafoglio e indebito utilizzo di carta di pagamento in esso rinvenuta, in cui si è sottolineato come "pur non potendosi affermare con certezza che lo stesso avesse rubato la borsa della persona offesa proprio allo scopo di impossessarsi del bancomat ed effettuare il prelievo indebito ai danni della persona offesa, è assolutamente ragionevole ritenere, rispondendo ciò all'id quoad prelumque accidit, che l'imputato abbia asportato la borsa quantomeno con l'aspettativa o prospettiva di trovare al suo interno, oltre che il portafoglio, anche delle carte di credito o di debito (bancomat), attesa la elevatissima diffusione ed utilizzo al giorno d'oggi di questi strumenti di pagamento, con conseguente consapevole accettazione della commissione di altro reato.")

4. Per ciò che concerne, infine, il terzo motivo del ricorso del Campolongo, la doglianza appare palesemente inammissibile nella sua genericità, atteso che al ricorrente è stata contestata la recidiva qualificata, e che già il primo giudice aveva fondato su tale rilievo l'analisi della consolidata capacità a delinquere dell'imputato, in base alla quale era stata determinata la pena.

La Corte di merito, quindi, ha anche evidenziato l'insussistenza di elementi positivamente valutabili ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Ne discende, pertanto, l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, emessa in data 24/09/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia confermava la sentenza del Tribunale di Bergamo in composizione monocratica del 09/07/2019, che aveva condannato a pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e Davide brio per i delitti di concorso in furto pluriaggravato, in danno di [OSCURATO:PERSONA], in Dalmine il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed in danno di [OSCURATO:PERSONA], in Dalmine il [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché per il delitto di concorso in indebito utilizzo delle carte di credito sottratte a [OSCURATO:PERSONA], in Dalmine il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; con la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., per il Campolongo . 2. In data 24/11/2020 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla attribuzione al ricorrente del furto in danno di [OSCURATO:PERSONA], posto che il teste Maione, escusso in dibattimento, aveva affermato che il Campolongo non era stato identificato in alcun modo, essendo il ragionamento seguito dalla sentenza impugnata del tutto apodittico e basato su semplici coincidenze; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 625 n. 4 e 61 n. 2 cod. pen. e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto, per quanto concerne il furto in danno di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente, nel momento in cui si era impossessato del borsello, non poteva avere la certezza che in esso vi fosse contenuta la carta bancomat poi utilizzata per i prelievi, così come non è stata accertata la circostanza che gli autori del furto avessero sgonfiato la ruota del veicolo, con conseguente insussistenza di entrambe le circostanze aggravanti contestate; 2.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., essendo del tutto carente la motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, anche in relazione alla quantificazione della pena. 3. In data 18/12/2020 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in quanto, in riferimento ai capi A) e B) dell'imputazione, lo Ioio non era stato né riconosciuto né ripreso dalle videocamere di sorveglianza, essendo del tutto irrilevanti i controlli eseguiti nei giorni 18 e 20/01/2016 del ricorrente insieme al coimputato a bordo della vettura [OSCURATO:PERSONA], peraltro in luoghi lontani da quello dei fatti in contestazione; anche in riferimento al capo C) valgono le stesse considerazioni, posto che tale reato è stato attribuito alla Ioio solo in quanto questi era stato sorpreso a commettere un altro furto, con le medesime modalità operative, lo stesso giorno in Carugate.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. La motivazione delle sentenze di merito - che costituisce un unico compendio argomentativo, trattandosi di "doppia conforme" - si basa, essenzialmente, su di uno sviluppo che coordina gli indizi in maniera del tutto logica, partendo da dati di fatto inequivoci ed incontestati. 1.Ai capi A) e B) dell'imputazione sono stati contestati agli imputati il furto aggravato, in concorso, del borsello di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto mentre la persona offesa sostituiva lo pneumatico della vettura, parcheggiata nell'area di sosta del negozio Briconnen; dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, registrate contestualmente all'episodio, veniva individuata la presenza di una vettura [OSCURATO:PERSONA], di cui veniva rilevata la targa, che era già stata segnalata in analoghe vicende, e che transitava accanto alla vettura del Cesare al momento del furto. In particolare, si vedeva il passeggero della Clio scendere dalla vettura ed aprire la portiera dell'auto del Cesare mentre questi stava sostituendo la ruota. [OSCURATO:PERSONA], quindi, veniva identificato attraverso l'esame delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della filiale del Monte dei Paschi di Siena, dal cui sportello egli aveva prelevato del denaro, utilizzando il bancomat custodito nel portafogli nello stesso giorno in cui si era verificata la sottrazione a danni del Cesare. All'esito di ulteriori indagini, si accertava che la vettura [OSCURATO:PERSONA] era stata noleggiata a Napoli da [OSCURATO:PERSONA] - il quale riferiva di aver fatto un favore ad un amico, il cui nipote, a nome Enzo, aveva bisogno dell'auto - e che il Campolongo e lo Ioio fossero stati controllati a bordo di tale vettura in tre occasioni, immediatamente successive al furto in danno del Cesare. Quanto al capo C), il furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA] si era verificato con analoghe modalità, avendo la persona offesa rinvenuto la sua auto, parcheggiata nei pressi dello stesso negozio Bricomen, con una ruota sgonfia; anche in questa occasione era stata vista aggirarsi nel parcheggio una vettura [OSCURATO:PERSONA], da cui scendeva una persona che approfittava del fatto che il Rosso era intento a cambiare la ruota per sottrarre dall'auto il giubbino contente il portafoglio. Anche in tal caso la vettura utilizzata per commettere il furto era risultata noleggiata a Napoli, da tale [OSCURATO:PERSONA]. Detta vettura , inoltre, era utilizzata, lo stesso giorno, a Carugate, in un analogo episodio e, in questo caso, era possibile individuare lo Ioio dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza.La coincidenza delle modalità operative delle condotte di furto; il noleggio delle vetture a Napoli, da parte di persone estranee; la contemporanea presenza di entrambi gli imputati a bordo della [OSCURATO:PERSONA] nello stesso arco temporale in cui erano stati consumati i furti; l'indiscusso coinvolgimento del Campolongo nella illecita utilizzazione della carta bancomat sottratta al Cesare; l'altrettanto indiscusso coinvolgimento dello Ioio in un episodio commesso utilizzando la vettura coinvolta nel furto ai danni del Rosso; la necessaria presenza di due soggetti per la commissione dei furti, una che eseguiva la sottrazione, scendendo dal lato del passeggero, e l'altra che restava a bordo della vettura; l'indiscussa frequentazione dei due coimputati, sono stati tutti elementi valorizzati nella loro logica concatenazione dalle sentenze di merito per ritenere i ricorrenti autori delle condotte a loro ascritte. Tali argomentazioni sono contrastate dai ricorsi attraverso un'analisi del compendio indiziante del tutto parcellizzata, che prescinde dal quadro di insieme descritto dalla sentenza impugnata, risolvendosi in una critica dubitativa e congetturale all'impianto motivazionale seguito dalla Corte territoriale. 2. Quanto alla sussistenza della circostanza aggravante della destrezza, va detto che, anche a prescindere dalla individuazione di colui o coloro che avevano materialmente sgonfiato la ruota delle vetture, la sentenza, nella concatenazione logica delle descritte circostanze, evidenzia implicitamente come la condotta di sgonfiare la ruota fosse stata attuata dagli stesi imputati. Non vi è dubbio, quindi, che tale azione fosse funzionale a neutralizzare l'attenzione delle persone offese, entrambe intente a sostituire la ruota e, quindi, in una condizione di mancata attenzione e di ridotta sorveglianza in riferimento ai beni che si trovavano all'interno delle rispettive vetture; di tale condizione, indiscutibilmente da loro stessi preordinata, si erano avvantaggiati gli imputati. Tale ricostruzione appare del tutto coerente con gli insegnamenti di questa Corte in riferimento alla menzionata circostanza aggravante (Sez. 5, n. 23549 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279361; Sez. 5, n. 9388 del 30/10/2019, dep. 10/03/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278663) sulla scorta dell'insegnamento delle Sezioni Unite, con la sentenza n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088, secondo cui "In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla 'resi, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo." Proprio alla luce di tale ricostruzione dell'istituto, in ogni caso, va rilevato che - anche ammesso che le ruote risultassero sgonfiate per cause del tutto indipendenti dalla condotta degli imputati - ciò che rileva è che i predetti si fossero approfittati non solo della ridotta sorveglianza delle persone offese, ma che, in quel contesto, avevano attuato una condotta connotata da particolare scaltrezza ed avvedutezza, avendo avuto la capacità di approfittare, con decisione istantanea e repentina, di situazioni che, indiscutibilmente, richiedevano un'abilità ed una rapidità di azione, sicuramente non comuni, quale lo scendere da un'auto in transito ed aprire, senza destare allarme alcuno, lo sportello dell'auto in sosta, allo scopo di sottrarvi quanto ivi custodito. 3. In riferimento, poi, alla sussistenza della circostanza aggravante del nesso teleologico, di cui all'art. 61 n. 2, cod. pen., non vi è dubbio che essa abbia natura soggettiva e trovi fondamento nella consapevole accettazione della commissione di un altro reato, sì che risulta pienamente compatibile con il dolo indiretto nelle sue due forme del dolo alternativo e di quello eventuale. (Sez. 5, n. 57488 del 06/11/2017, Pesarini, Rv. 271873, in riferimento al furto di un portafoglio e indebito utilizzo di carta di pagamento in esso rinvenuta, in cui si è sottolineato come "pur non potendosi affermare con certezza che lo stesso avesse rubato la borsa della persona offesa proprio allo scopo di impossessarsi del bancomat ed effettuare il prelievo indebito ai danni della persona offesa, è assolutamente ragionevole ritenere, rispondendo ciò all'id quoad prelumque accidit, che l'imputato abbia asportato la borsa quantomeno con l'aspettativa o prospettiva di trovare al suo interno, oltre che il portafoglio, anche delle carte di credito o di debito (bancomat), attesa la elevatissima diffusione ed utilizzo al giorno d'oggi di questi strumenti di pagamento, con conseguente consapevole accettazione della commissione di altro reato.") 4. Per ciò che concerne, infine, il terzo motivo del ricorso del Campolongo, la doglianza appare palesemente inammissibile nella sua genericità, atteso che al ricorrente è stata contestata la recidiva qualificata, e che già il primo giudice aveva fondato su tale rilievo l'analisi della consolidata capacità a delinquere dell'imputato, in base alla quale era stata determinata la pena. La Corte di merito, quindi, ha anche evidenziato l'insussistenza di elementi positivamente valutabili ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ne discende, pertanto, l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d
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