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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33487/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti fattuali e giuridici dalla Corte di appello e non scanditi da specifica critica degli assunti posti a base della sentenza impugnata laddove si è evidenziato come la documentazione relativa all'acquisto di filtri a carboni attivi era successiva al primo sopralluogo che aveva accertato emissioni moleste superiori alla normale soglia di tollerabilità e come le stesse erano persistite anche dopo l'installazione di tali presidi; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato avendo la Corte di appello correttamente proceduto alla valutazione globale del fatto escludendone la particolare tenuità poiché l'imputata non solo si era resa responsabile di emissioni moleste provenienti dal locale commerciale da lei gestito ma aveva anche esercitato l'attività occupando, per un tempo prolungato, una porzione assai consistente di suolo pubblico; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, è pure manifestamente infondato avendo il collegio di merito adeguatamente motivato il diniego con riferimento al ragguardevole disvalore complessivo del fatto, così esprimendo un giudizio discrezionale non censurabile in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti fattuali e giuridici dalla Corte di appello e non scanditi da specifica critica degli assunti posti a base della sentenza impugnata laddove si è evidenziato come la documentazione relativa all'acquisto di filtri a carboni attivi era successiva al primo sopralluogo che aveva accertato emissioni moleste superiori alla normale soglia di tollerabilità e come le stesse erano persistite anche dopo l'installazione di tali presidi; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato avendo la Corte di appello correttamente proceduto alla valutazione globale del fatto escludendone la particolare tenuità poiché l'imputata non solo si era resa responsabile di emissioni moleste provenienti dal locale commerciale da lei gestito ma aveva anche esercitato l'attività occupando, per un tempo prolungato, una porzione assai consistente di suolo pubblico; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, è pure manifestamente infondato avendo il collegio di merito adeguatamente motivato il diniego con riferimento al ragguardevole disvalore complessivo del fatto, così esprimendo un giudizio discrezionale non censurabile in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M
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