CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 32364/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16473-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, L.G0 [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 26259/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 16/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 16473 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -2- Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] si è servito, quale domiciliatario per una sua causa, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Al termine del giudizio, quest'ultimo ha chiesto il pagamento delle sue competenze, che all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] sono apparse eccessive. Ne è seguita una trattativa all'esito della quale l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha in parte ridotto le sue pretese, ma nello stesso tempo ha scritto ad una collaboratrice di studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che quest'ultimo aveva tenuto un comportamento deontologicamente discutibile. 2.- Questa frase è apparsa all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] come diffamatoria al punto da spingerlo a sporgere una querela, che ha dato luogo ad un processo penale poi risoltosi con l'assoluzione del Diana, ed a citare in giudizio quest'ultimo per il risarcimento dei danni. 3.-1 giudici di merito della causa civile, sia in primo che in secondo grado, hanno escluso la natura diffamatoria dell'espressione utilizzata, e questa decisione è stata confermata da questa Corte con ordinanza numero 26259 del 2019. 4.-[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per revocazione avverso quest'ultima ordinanza assumendo un errore di fatto. In subordine chiede la correzione di errore materiale. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso e ha chiesto il rigetto delle domande. Considerato che 5.- Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione dell'articolo 2043 del codice civile nonché omesso esame di un fatto decisivo. Sostiene il ricorrente che la Corte di appello non ha adeguatamente valutato i fatti emersi in giudizio, ed in particolar modo ha fatto erroneamente affidamento sulla circostanza della unilaterale riduzione della parcella da parte dello stesso ricorrente. Secondo costui i giudici di merito avrebbero dato rilievo a tale unilaterale riduzione per giustificare la reazione del collega di controparte nel definire tale comportamento deontologicamente scorretto. Invece quella auto riduzione era irrilevante. Il motivo è del tutto inammissibile. Con esso si tende ad impugnare una seconda volta il giudizio che la Corte d'appello ha reso sulla rilevanza illecita delle espressioni utilizzate dal contro ricorrente, peraltro già oggetto di valutazione da parte di questa Corte con l'ordinanza prima citata. La questione della offensività di quelle espressioni è qui fatta oggetto di un secondo, inammissibile, ricorso per Cassazione avverso la medesima decisione di appello. Inoltre, si afferma in quel motivo che il ricorrente aveva posto la questione di chi fu ad inviare il fax, questione però del tutto disattesa dai giudici. Anche questa censura è infondata, in quanto i giudici hanno dato per presupposto che il fax era stato inviato dall'avversario ( e non già manipolato dal ricorrente), ma hanno escluso che avesse contenuto diffamatorio. 6.- Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 88, 89 e 92 del codice di procedura civile. Tali norme impongono il dovere di lealtà e probità in capo alle parti e quindi il divieto di utilizzare espressioni sconvenienti o offensive. Il ricorrente sostiene di avere espressamente posto la questione della violazione di tali doveri, e ritiene che la Corte di Cassazione, nella precedente ordinanza, non se ne è curata affatto, oppure, avendolo fatto, non ha dato il giusto rilievo deontologico a quelle frasi. Il motivo è del tutto inammissibile. Questa Corte, con l'ordinanza oggetto qui di sedicente revocazione, ossia la numero 26259 del 2019, ha infatti a suo tempo affrontato il motivo di ricorso qui riproposto, vale a dire la violazione degli articoli 88,89 e 92 del codice di procedura civile, e lo ha rigettato motivandone le ragioni. Quel motivo è ora riproposto negli stessi termini in cui è stato già rigettato con la precedente ordinanza, e non si intravede alcunché di revocatorio da prendere in conto. Ancor meno comprensibile è la richiesta di correzione di errore materiale, che nelle intenzioni del ricorrente, sarebbe forse correzione dell'intera motivazione in senso a lui favorevole. P.Q.M. etzoi40 La Corte dichiara inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 2000,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per