Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 27342/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29951/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale delle Milizie 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], entrambi quali eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (TRNSVT3ORO6E329G) e [OSCURATO:PERSONA] (TRNFNC7ORO2E329M), con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrenti - avverso la sentenza n. 3756/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08.04.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 21 gennaio 1984 il Pretore di Ischia, accertato l'esatto confine tra il fondo di proprietà di Antonio fvlazzella e quello di proprietà della cooperativa a r.l.

L'Aragonese, condannò quest'ultima a rilasciare al Mazzella la porzione di terreno ultra fines.

Il Tribunale di Napoli (sent. n. 9613/1998) rigettò l'appello della società.

Gli assegnatari delle unità immobiliari costruite dalla cooperativa sul terreno de quo (segnatamente: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Amalia di Vaia) proposero ricorso per cassazione assumendo di essere successori nel diritto controverso della cooperativa L'Aragonese, nel frattempo posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese.

Questa Corte, con sentenza n. :399/2002, dichiarò il ricorso inammissibile.

2. In data 31.7.2003 [OSCURATO:PERSONA], spedita per l'esecuzione la sentenza del Tribunale di Napoli, notificò l'atto di precetto ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] intimando loro il rilascio della zona di terreno e l'eliminazione di quanto ivi realizzato.

3. Per quanto rileva in questa sede, i precettati proposero contestualmente due domande avanti al Tribunale di Napoli-sezione distaccata di Ischia (n.r.g. 384/03): di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. e di opposizione di terzo ex art. 404 co. 1 c.p.c.

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 463/2009 ha rigettato entrambe le domande.

3.1. Inoltre, i precettati instaurarono avanti al Tribunale di Napoli- sezione distaccata di Ischia un nuovo giudizio, n.r g. 205/07, con petita identici a quelli domandati nella causa n.r.g. n. 384/03: opposizione all'esecuzione (invece di opposizione a precetto) ed una identica opposizione ordinaria di terzo.

Anche tali domande sono state rigettate con la sentenza n. 102/2010.

4. Gli opponenti impugnarono avanti alla Corte d'appello di Napoli sia la sentenza n. 463/2009 (§ 2.1) che la sentenza n. 102/2010 (§ 2.2) per mezzo di un unico atto d'appello.

Deducevano la fondatezza dell'opposizione all'esecuzione poiché la domanda di regolamento dei confini non era stata trascritta; nelle more di tale giudizio erano stati trascritti i loro titoli di acquisto dalla società L'Aragonese, con conseguente inopponibilità nei loro confronti della sentenza n. 9613/1998 del Tribunale di Napoli ex art. 111 ult. co. c.p.c.

Inoltre, a fondamento dell'opposizione di terzo ordinaria sostenevano di aver acquisito per usucapione il rilasciando terreno per averne avuto il possesso fin dal 1974.4.1.

La Corte d'appello di Napoli, nel contraddittorio con gli appellati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato gli appelli cumulati pronunciando la sentenza n. 3756/17, ora gravata.

Per quanto rileva in questa sede, il collegio napoletano ha rigettato sia la domanda ex art. 615 c.p.c. che quella ex art. 404 co. 1 c.p.c. sulla scorta dell'assorbente rilievo che gli appellanti stessi avevano ammesso (pag. 4 dell'atto di appello, come indic:ato dalla corte d'appello a pag. 7 della sentenza qui gravata) di aver partecipato al giudizio di regolamento di confini (segnatamente, al giudizio di legittimità definito con la sentenza n. 399/2002 di questa Corte: v. supra § 1).

5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, sulla scorta di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 3756/2017 della Corte d'Appello di Napoli.

6. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale successore universale di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali successori di [OSCURATO:PERSONA].

7. La causa è stata chiamata all'adunanza camerale in data 8 aprile 2022, per la quale tanto i ricorrenti quanto i contro ricorrenti hanno depositato memorie.

8. In via pregiudiziale il Collegio rileva che l'odierno ricorso per cassazione risulta proposto anche dai sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che dall'epigrafe della sentenza impugnata non risultano aver partecipato al giudio di appello, mentre non risulta proposto da (né notificato a) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che dall'epigrafe della sentenza impugnata risultano essere state parti del giudizio di appello.

9. In disparte qualunque valutazione sulla ammissibilità del ricorso dai sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che sarà esaminata anche alla luce di eventuali precisazioni che potranno essere fornite dal loro difensore in ordine alla legittimazione dei medesimi a ricorrere - il Collegio rileva la necessità di integrare il contraddittorio, ai sensi dell'articolo 331 c.p.c., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Sotto altro aspetto, le questioni prospettate dal ricorso richiedono l'approfondimento della discussione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio della causa nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza e ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all'uopo assegnando al ricorrente il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ord

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29951/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale delle Milizie 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], entrambi quali eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (TRNSVT3ORO6E329G) e [OSCURATO:PERSONA] (TRNFNC7ORO2E329M), con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrenti - avverso la sentenza n. 3756/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08.04.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 gennaio 1984 il Pretore di Ischia, accertato l'esatto confine tra il fondo di proprietà di Antonio fvlazzella e quello di proprietà della cooperativa a r.l. L'Aragonese, condannò quest'ultima a rilasciare al Mazzella la porzione di terreno ultra fines. Il Tribunale di Napoli (sent. n. 9613/1998) rigettò l'appello della società. Gli assegnatari delle unità immobiliari costruite dalla cooperativa sul terreno de quo (segnatamente: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Amalia di Vaia) proposero ricorso per cassazione assumendo di essere successori nel diritto controverso della cooperativa L'Aragonese, nel frattempo posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese. Questa Corte, con sentenza n. :399/2002, dichiarò il ricorso inammissibile. 2. In data 31.7.2003 [OSCURATO:PERSONA], spedita per l'esecuzione la sentenza del Tribunale di Napoli, notificò l'atto di precetto ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] intimando loro il rilascio della zona di terreno e l'eliminazione di quanto ivi realizzato. 3. Per quanto rileva in questa sede, i precettati proposero contestualmente due domande avanti al Tribunale di Napoli-sezione distaccata di Ischia (n.r.g. 384/03): di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. e di opposizione di terzo ex art. 404 co. 1 c.p.c. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 463/2009 ha rigettato entrambe le domande. 3.1. Inoltre, i precettati instaurarono avanti al Tribunale di Napoli- sezione distaccata di Ischia un nuovo giudizio, n.r g. 205/07, con petita identici a quelli domandati nella causa n.r.g. n. 384/03: opposizione all'esecuzione (invece di opposizione a precetto) ed una identica opposizione ordinaria di terzo. Anche tali domande sono state rigettate con la sentenza n. 102/2010. 4. Gli opponenti impugnarono avanti alla Corte d'appello di Napoli sia la sentenza n. 463/2009 (§ 2.1) che la sentenza n. 102/2010 (§ 2.2) per mezzo di un unico atto d'appello. Deducevano la fondatezza dell'opposizione all'esecuzione poiché la domanda di regolamento dei confini non era stata trascritta; nelle more di tale giudizio erano stati trascritti i loro titoli di acquisto dalla società L'Aragonese, con conseguente inopponibilità nei loro confronti della sentenza n. 9613/1998 del Tribunale di Napoli ex art. 111 ult. co. c.p.c. Inoltre, a fondamento dell'opposizione di terzo ordinaria sostenevano di aver acquisito per usucapione il rilasciando terreno per averne avuto il possesso fin dal 1974.4.1. La Corte d'appello di Napoli, nel contraddittorio con gli appellati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato gli appelli cumulati pronunciando la sentenza n. 3756/17, ora gravata. Per quanto rileva in questa sede, il collegio napoletano ha rigettato sia la domanda ex art. 615 c.p.c. che quella ex art. 404 co. 1 c.p.c. sulla scorta dell'assorbente rilievo che gli appellanti stessi avevano ammesso (pag. 4 dell'atto di appello, come indic:ato dalla corte d'appello a pag. 7 della sentenza qui gravata) di aver partecipato al giudizio di regolamento di confini (segnatamente, al giudizio di legittimità definito con la sentenza n. 399/2002 di questa Corte: v. supra § 1). 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, sulla scorta di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 3756/2017 della Corte d'Appello di Napoli. 6. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale successore universale di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali successori di [OSCURATO:PERSONA]. 7. La causa è stata chiamata all'adunanza camerale in data 8 aprile 2022, per la quale tanto i ricorrenti quanto i contro ricorrenti hanno depositato memorie. 8. In via pregiudiziale il Collegio rileva che l'odierno ricorso per cassazione risulta proposto anche dai sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che dall'epigrafe della sentenza impugnata non risultano aver partecipato al giudio di appello, mentre non risulta proposto da (né notificato a) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che dall'epigrafe della sentenza impugnata risultano essere state parti del giudizio di appello. 9. In disparte qualunque valutazione sulla ammissibilità del ricorso dai sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che sarà esaminata anche alla luce di eventuali precisazioni che potranno essere fornite dal loro difensore in ordine alla legittimazione dei medesimi a ricorrere - il Collegio rileva la necessità di integrare il contraddittorio, ai sensi dell'articolo 331 c.p.c., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sotto altro aspetto, le questioni prospettate dal ricorso richiedono l'approfondimento della discussione in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio della causa nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza e ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all'uopo assegnando al ricorrente il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ord
Sentenza Cassazione n. 27342/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris