CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 gennaio 2024
Cassazione n. 05849/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 4111-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. COOP. a [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - Oggetto Lavoro agricolo R.G.N.4111/2019 Cron. Rep. Ud.31/01/2024 CC avverso la sentenza n. 2712/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 22/01/2018 R.G.N. 724/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Bari respingeva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] del Rosario soc. coop. a r.l. avverso una cartella di pagamento emessa dall’Inps e avente ad oggetto il pagamento di contributi in relazione a vari operai agricoli assunti a tempo determinato. Avverso la sentenza, la cooperativa ricorre per cinque motivi, mentre l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a.,resiste con controricorso. In vista dell’odierna adunanza, parte ricorrente ha depositato istanza per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, avendo la stessa pagato l’intero debito avvalendosi della “rottamazione ter”. All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: Ai sensi dell’art.3, co.1 d.l. n.119/18 possono beneficiare della definizione agevolata i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti di riscossione entro il 31.12.2007. Nel caso di specie, la cartella esattoriale opposta è del 2007, e quindi rientra nell’ambito temporale della norma.Il comma 6 dello stesso art.3 prevede che il giudizio è estinto ove sia prodotta in giudizio la documentazione attestante i pagamenti effettuati. La ricorrente ha prodotto tale documentazione, che indica i pagamenti effettuati e attesta che a fronte di un debito iniziale di €14.586,46 oggetto della cartella, all’esito dei pagamenti il dovuto è pari a zero. Va dunque dichiarato estinto il giudizio, con compensazione delle spese di lite, secondo orientamento consolidato di questa Corte sulla rispondenza della compensa