CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 13690/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica del tribunale di Pisa, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 02/02/2021 del tribunale di Pisa; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 111 G. M. del tribunale di Pisa, con ordinanza del 2 febbraio 2021 non convalidava l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], operato in relazione al reato ex art. 73 comma 5 DPR 309/90. 2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il pubblico ministero del tribunale di Pisa, deducendo il vizio di violazione di legge sul rilievo per cui il giudice avrebbe confuso e sovrapposto i criteri deputati alla formulazione del giudizio- di convalida rispetto a quelli inerenti il giudizio di gravità indiziaria a carico dell'arrestato. Con motivazioni illogiche ed apodittiche. 3. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, in sede di convalida dell'arresto (anche facoltativo) in flagranza, il giudice (oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma 3, e art. 390, comma 1, del codice di rito), deve limitarsi alla verifica della legittimità dell'operato della polizia giudiziaria sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., senza valutare l'idoneità o meno degli indizi a configurare i reati ipotizzati, ne' in termini di gravità indiziaria, riservata alla successiva valutazione sull'applicabilità di una misura coercitiva, ne' in termini di apprezzamento della responsabilità dell'indagato, riservato alla cognizione del giudice di merito (Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, Rv. 258230; Sez. 6,n. 21172 del 28/03/2007, Rv. 236672). L'ordinanza impugnata non rivela il rispetto di tali principi, atteso che con la motivazione attraverso la quale il Gip ha escluso la convalida dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] - chiaramente avvenuto in flagranza e legittimamente, in presenza di un quadro, quale quello emergente dal verbale di arresto, ragionevolmente giustificativo della iniziativa della polizia giudiziaria - non ha effettuato, come sarebbe stato necessario e sufficiente, la sola verifica sulla ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria, tenuto conto della situazione esistente al momento dell'adozione della misura pre-cautelare e alla luce delle circostanze di fatto evidenziate negli atti di polizia giudiziaria allegati al ricorso, quanto, piuttosto, si è spinto in una valutazione di merito, valorizzando la versione dei fatti rappresentata dall'indagato riguardo alla sua posizione, come emersa in occasione della perquisizione e arresto d'iniziativa della polizia giudiziaria effettuati, e ritenendo, sulla base di tali giustificazioni, non integrata la finalità di spaccio. Si è in presenza, dunque, di una valutazione di merito, completamente estranea al giudizio di convalida. 4. L'annullamento, che ne consegue, del provvedimento impugnato, deve essere pronunciato senza rinvio, essendo la fase di convalida ormai definitivamente esaurita e dovendo questa Corte limitarsi a dare atto della legittimità, emergente per tabulas, dell'atto compiuto dalla polizia giudiziaria. o P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato eseguito legittimamente. Così deciso il 20/01/2022. Il C nsigliere es